Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 16984/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for detention of mixed substances and money seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding drug purity, sentencing mitigation, and the conversion of a probatory seizure into a conservatory one. The court found that the lower court's reasoning on the defendant's recidivism and the nature of the multiple drug offenses was logical and consistent with established jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the defendant was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 62, num. 4 e Art. 99 cod. pen.; Art. 81 e Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of the appellate judgment or lack sufficient legal basis, without finding fault in the lower court's determination of the cause for inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking detention recidivism qualification mixed substance purity seizure conversion inadmissible appeal legal costs award procedural defect detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, commi 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Trapani il 25 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Michele Salafia responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di cocaina, di hashish e di marijuana, fatti, qualificati come violazioni del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R.
Art. 62, num. 4 cod. pen.
Sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, num.
Art. 99 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia
Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna alle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALAFIA MICHELE nato a ERICE il 23/04/1976 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Palermo il 5 ottobre 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Trapani il 25 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Michele Salafia responsabile dei reati di detenzione a fine di cessione di cocaina, di hashish e di marijuana, fatti, qualificati come violazioni del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tutti commessi 1'8 giugno 2019, e, in conseguenza, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operato l'aumento per la continuazione ad applicata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (i primi tre motivi). 2.1.

Con il primo motivo lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 73, commi 1, 4 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione in relazione sia alla conferma della responsabilità dell'imputato, vivendo nell'abitazione più persone e mancando - si assume - prova della destinazione illecita sia alla omessa riqualificazione dei reati in fatti di lieve entità, essendo la sostanza sequestrata - si assume - un "miscuglio" di cui non è nota la purezza. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 62, num. 4, e 99 cod. pen. e, nel contempo, manifesta illogicità della motivazione quanto all'esclusione dell'attenuante del lucro di speciale tenuità nonostante la mancata conoscenza del valore delle sostanze stupefacenti rinvenute, che sarebbero quasi tutte dei "miscugli", circostanza trascurata dai Giudici di merito, né conoscendosi l'origine del denaro trovato in casa Salafia, ed anche quanto al riconoscimento della recidiva qualificata pur in assenza di una motivazione adeguata al riguardo. 2.3.

Con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., per avere ritenuto una duplicità di reati mentre si sarebbe in presenza di un unico illecito, dato che la detenzione delle due sostanze è avvenuta in un medesimo contesto spaziale e temporale e, dunque, con una sola condotta. 2.4. Oggetto dell'ultimo motivo di doglianza, infine, è la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, conversione che sarebbe illegittima in quanto avvenuta in assenza di una certa ed univoca riconducibilità del denaro all'attività illecita contestata ed alla disponibilità di denaro da parte del ricorrente, che, peraltro, non abitava solo nella casa.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Sez. 7 della S.C,, con ordinanza del 6 ottobre 2022 è stato restituito a Sez. 4 e, quindi, fissato in pubblica udienza.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 dicembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Sull'an della responsabilità dell'imputato e sulla auspicata qualificazione in comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del :1990, il ricorso è assai vago e, sotto entrambi i profili, è meramente reiterativo dell primo motivo di appello, affrontato e - non illogicamente - risolto alle pp. 8-13 della sentenza impugnata, che opera una valutazione complessiva, non incongrua né illogica, per escludere la riconducibilità al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2.

Sulla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. e sul riconoscimento della recidiva osserva il Collegio quanto segue: la sentenza impugnata, in conformità con quella di primo grado, valorizza la quantità di denaro rinvenuto (mille euro in banconote di vario taglio), il costo necessario per acquistare la droga rinvenuta nell'abitazione ed il presumibile ricavo dalla vendita (pp. 4-5 e 13-14 della decisione); per quanto riguarda la recidiva qualificata, alle pp. 5-14 della sentenza impugnata si rinviene sufficiente, logico e non incongruo ragionamento circa la maggiore pericolosità dimostrata dell'imputato, che è gravato da numerosi ed assai gravi precedenti, anche specifici.

L'impugnazione peraltro risulta anche in questo caso reiterativa dei contenuti dell'atto di appello. 1.3. Anche il terzo motivo si risolve nella mera ripetizione di quanto già sostenuto nell'impugnazione di merito e trascura che la sentenza impugnata ha già correttamente spiegato (alla p.

15) essersi in presenza di più reati in concorso formale, non già in continuazione, richiamando condivisibile giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 4, n. 1419.3 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015, secondo cui «In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio»). 1.4.

Infine, alla p. 15 della sentenza impugnata si rinviene motivazione non illogica né incongrua circa la disposta conversione del sequestro, valorizzandosi da parte dei Giudici di merito sia la mancanza di giustificazione circa il possesso del denaro, essendo il soggetto privo di stabile occupazione, sia il rischio di dispersione dele garanzie per il pagamento della ingente pena pecuniaria e delle spese: ciò in linea con Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813, che ha - condivisibilmente - precisato che «In tema di sequestro conservativo, ai fini della sussistenza del "periculum in mora" è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale».

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna alle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu