Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Palmas inadmissible, ruling it lacked the necessary specificity required for cassation review. Palmas argued that the lower court failed to examine his lack of technical knowledge regarding tax declarations and misapplied the principle of 'beyond reasonable doubt.' The court rejected these claims as mere repetitions of the appellate judgment without substantive legal critique, citing established precedents on the insufficiency of such arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: The appeal must contain specific and arguable criticisms; general complaints or mere repetitions of the appellate judgment do not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMAS MASSIMO nato a DOLIANOVA il 25/05/1963 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero i A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Cagliari il 9 giugno 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Cagliari il 12 marzo 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Massimo Palmas responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere reso false dichiarazioni circa il proprio reddito nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata il 24 aprile 2012 nell'ambito di procedimento penale nel quale Palmas era imputato, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata ritenuta sussistente, alla pena stimata di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo). 2.1.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge (artt. 157, 158 e 159 cod. pen.) in relazione al calcolo in materia di prescrizione, che sarebbe già decorsa alla data del dispositivo di appello. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione e falsa applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e, nel contempo, manifesta illogicità della motivazione quanto all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato. In particolare, sarebbe illegittima ed erronea la sentenza in punto di sussistenza del dolo, per non avere esaminato compiutamente le risultanze processuali e per non avere tenuto conto del comportamento dell'imputato, che ha sommato le buste paga dell'intero anno 2011 e che non ha indicato le somme indicate nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2011. in riferimento ai reddito dell'anno di imposta 2010, reddito che gli avrebbero consentito - si ritiene - di ottenere il beneficio in quanto vi era altra persona convivente.
Peraltro, se la teste escussa - funzionaria dell'Agenzia delle entrate - non è riuscita a spiegarsi, non si comprende come possa ritenersi essere in mala fede ad un cittadino che è a digiuno di nozioni tecniche e con il titolo di studio della terza media. 2.3. Con l'ultimo motivo Massimo Palmas si duole della violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., cioè del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 28 dicembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 4.1.
Va preliminarmente preso atto che il reato non è prescritto, essendo stata ritenuta la recidiva qualificata, sicchè la prescrizione maturerà (come correttamente ritenuto nella scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. ed alle pp. 4-5 della sentenza impugnata) il 16 marzo 2026. 4.2. Il secondo ed il terzo motivo sono meramente reiterativi dell'appello ed aspecifici, essendo articolati su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Semi, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ed è appena il caso di rammentare, quanto al secondo motivo, che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta fflogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196- 02).
5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna alle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
6. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cessazione n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2023. Il Consi li e estensore g v Il Presiderite Dan le e i Francesco frtaiCiampi DtPOSITATO N CANC.ELLeRIA oggi, i 10 22- IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO--' IL FLINZIO!'