Civil appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against appellate court's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeals against the second-instance judgment inadmissible. The civil parties argued that the lower court ignored unsafe road conditions and the victim's speeding, but the appellate court had already thoroughly analyzed evidence and preferred certain testimonies over others. The Supreme Court rejected the appeal because it was based on vague complaints rather than a specific, reasoned critique of the appellate decision's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Civil appeals must be based on specific and reasoned arguments against the appellate judgment; generic complaints or mere references to the first-instance decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ILLICITO FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI I 02/05/1952 dalla parte civile FERILLO MARIA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/06/1983 dalla parte civile ILLICITO GABRIELA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/09/2006 nel procedimento a carico di: DE VIVO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 12/06/1967 DIAMANTI-FABIO nato a TRIESTE il 26/12/1943 PAGANO LUIGI nato a SAN MARCELLINO il 11/08/1952 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli il 10 novembre 2021, in integrale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 13 novembre 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Giuseppe De Vivo, Fabio Diamanti e Luigi Pagano responsabili, in cooperazione ex art. 113 cod. pen., del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 22 gennaio 2006, in conseguenza condannandoli, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili, invece ha assolto gli imputati, per insussistenza del fatto.
2. I fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai Giudici di merito. 2.1. Il 22 gennaio 2006, alla 19.45 circa, Gabriele Illicito, percorrendo alla guida di una motocicletta la strada statale "Domiziana" in un tratto extraurbano a due corsie di marcia per ogni direzione e con spartitraffico in cemento al centro, strada che presentava intersezioni ed accessi a case private, con fondo stradale asciutto, discreta visibilità e traffico normale, giunto al termine di un rettilineo in prossimità di una rotonda ove erano in corso lavori di ristrutturazione della strada, ha frenato bruscamente, lasciando una traccia a terra di più di venti metri, ha perso il controllo del motociclo, ha urtato contro lo spartitraffico centrale, è caduto a terra scivolando per tredici metri sino alla rotatoria contro la quale è andato a sbattere per poi fermarsi quattro metri dopo: per effetto degli urti, il motociclista ha riportato gravissime lesioni al cranio, nonostante l'uso del casco, ed al torace, che ne hanno causato la morte.
L'istruttoria ha accertato che i lavori di riqualificazione della strada non erano terminati e che la vittima, che si era allontanata illecitamente dagli arresti domiciliari, al momento dell'incidente era alla guida, a velocità non inferiore ad almeno 90 km / h, di una moto di grossa cilindrata per la quale non era in possesso di idonea patente di guida. 2.2. Sul presupposto fattuale che al momento dell'incidente la strada nel tratto in questione fosse sdrucciolevole per la presenza di terra e di detriti sull'asfalto e che mancasse idonea segnalazione di pericolo, Luigi Pagano, in qualità di direttore dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, ristrutturazione ed ampliamento di una strada statale ove è avvenuto l'incidente mortale, Fabio Diamanti, in veste di legale rappresentante della s.p.a.
Mirabella, appaltatrice dei lavori in questione, e Giuseppe De Vivo, in veste di titolare della omonima ditta individuale subappaltarice dei lavori, sono stati rinviati a giudizio e, all'esito del primo grado, ritenuti responsabili della morte di Gabriele Illicito, per avere:Pagano, omesso di intervenire e di segnalare al committente e all'appaltatore le condizioni anomale della strada (presenza cli terriccio e residui dei lavori che rendevano il manto sdrucciolevole e mancanza di adeguata segnaletica di pericolo) ed esigere la rimozione delle stesse;
Diamanti, omesso di vigilare sulla esatta esecuzione dei lavori affidati alla ditta subappaltatrice ed approvato gli stessi, ordinando il pagamento, nonostante le condizioni non adeguate della strada; De Vivo, omesso di adempiere agli impegni contrattuali assunti, non assicurato condizioni idonee alla circolazione, trascurato di adottare misura cautelative volte alla sicurezza degli utenti nel tratto di strada interessato dai lavori. Il Tribunale non ha mancato di evidenziare la concorrente condotta colposa nella causazione dell'evento della vittima, che viaggiava conducendo la moto a velocità superiore al consentito, senza la necessaria patente ed in stato di inziale ebrezza alcoolica (tasso alcoolemico pari a 126,37 mg/m1). 2.3.
La Corte territoriale, invece, ha riformato integralmente la decisione ed ha assolto gli imputati, rispetto ai quali ha escluso la sussistenza di profili colposi nella causazione dell'evento, evento che ha ritenuto unicamente determinato dall'agire, giudicato sconsiderato, del motociclista. I Giudici di appello, infatti, rivaluto l'esito della complessa istruttoria, hanno ritenuto che, benchè i lavori nel tratto in questione non fossero ancora del tutto terminati, la strada, comunque, fosse asfaltata, priva di buche, crepe e dissesti, libera da ostacoli e da residui di lavorazione quali terra, brecciolino e sabbia, fosse aperta alla circolazione e che vi fossero nel senso di marcia percorso dalla vittima discreta illuminazione pubblica e plurimi, idonei cartelli stradali che indicavano: "restringimento della carreggiata", "deviazione', "spartitraffico e presegnalazione cantiere" e "limite massimo di velocità 30 km/h", cartello quest'ultimo collocato a 250 metri prima della rotonda.
La Corte territoriale ha ritenuto essere stato l'evento causato esclusivamente dalla condotta estremamente imprudente della vittima. 3.Ciò posto, ricorrono per la cassazione della sentenza le parti civili Francesco Illicito, Maria Ferrillo e Gabriela ililicito, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunziano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, lamentano carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione del combinato disposto degli artt.589 cod. pen. e 36 e 79 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).Ad avviso delle parti civili, infatti, sul luogo del sinistro, al momento dello stesso, non vi sarebbe stata illuminazione sufficiente, anche tenuto conto dell'ora invernale (ore 19.45 del 22 gennaio), anzi non ve ne sarebbe proprio stata, come affermato da alcuni testi di polizia giudiziaria, le cui dichiarazioni si riferiscono per stralcio, e ciò costituirebbe violazione degli artt. 36 e 79 del regolamento di esecuzione del codice della strada, secondo cui i cartelli devono essere visibili sia di giorno che di notte ed anche in presenza di pioggia o di scarsa visibilità, con la conseguenza che, allorquando la illuminazione pubblica non sia sufficiente, come - si sostiene - nel caso di specie, i cartelli di cantiere devono essere adeguatamente illuminati da parte di chi ha la responsabilità dei lavori.
Sempre alla stregua di passaggi dell'istruttoria che si ric:hiamano, si ritiene che al momento dell'incidente i lavori non fossero ancora terminati e che vi fosse un cantiere "aperto" sul tratto della strada in questione, circostanza di rilevantissima importanza che sarebbe stata travisata dalla Corte di appello, che non sarebbe riuscita a spiegare perché ha ritenuto inattendibili alcuni testimoni di polizia giudiziaria (Davide, Polidori e Comeilla, della Stazione di Castelvolturno, p. 27 della sentenza) e la relazione dagli stessi redatta per prestare, invece, fede a quanto riferito da altri testi di p.g. (Lettieri ed appartenenti al Nucleo operativo e radiornobile della Compagnia di Mondragone).
Si cita giurisprudenza di legittimità stimata pertinente circa il rilievo da attribuire all'assenza o all'inadeguatezza della cartellonistica di sicurezza stradale. Riprova della circostanza che, ad avviso dei ricorrenti, quel tratto di strada fosse in condizioni non sicure per la circolazione stradale starebbe nel fatto che la sentenza del 25 febbraio 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa all'esito del processo nei confronti del coimputato Antonio Manzella, responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla base - si ritiene - delle stesse prove del processo in esame, ha assolto l'imputato c.on la formula "per non avere commesso il fatto", non già per insussistenza del fatto.
Ancora, vi sono documenti ufficiali, anche provenienti dai Vigili urbani, risalenti a poco prima dell'incidente con i quali si sollecita la chiusura delle buche e la messa in sicurezza della strada, documenti che sarebbero stati trascurati dai decidenti. Si richiama il precedente di Sez. 4, n. 23152 del 03/05/2012, P.G. in proc. Porcu, Rv. 252971, secondo cui «In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l'aggravante nei confronti dell'amministratore della società cui erano stati appaltati dalla locale Provincia lavori di manutenzione della strada, che aveva omesso di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale (presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali luminosi, curva non protetta da idonea barriera ma da rete in plastica), cagionando così la morte del conducente del veicolo che perdendo il controllo dell'auto finiva su una scarpata)».
In definitiva, ad avviso delle parti civili ricorrenti, «il tratto stradale percorso dal centauro era interessato dai lavori ancora in corso non idoneamente segnalati e caratterizzato da condizioni inaccettabili del manto stradale e dall'assenza di segnaletica luminosa, concause, queste, che hanno tutte concorso con la condotta imprudente della parte offesa, all'evento morte dell'Illicito. Il comportamento posto in essere dagli imputati allora configura una grave negligenza/imperizia, rendendo così necessaria la riforma della sentenza qui impugnata a fronte del travisamento di fatto rinvenibile in motivazione» (così alla p. 14 dell'atto di impugnazione).
4. Con memorie, rispettivamente, del 27 dicembre 2022, dell'Il gennaio 2023 e del 12 gennaio 2023 i Difensori di De Vivo, Diamanti e Pagano ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero infondato il ricorso delle parti civili.
5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 30 dicembre 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. I ricorrenti con memoria dell'Il gennaio 2023 hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
2. La sentenza della Corte di appello, che risulta assistita da motivazione analitica ed ampia, si confronta puntualmente con la motivazione della condanna, sottopone a censura le argomentazioni della decisione di primo grado e le conclusioni da essa raggiunte e spiega in maniera adeguata perché tali conclusioni non possano essere condivise.Infatti, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la sentenza impugnata accorda preferenza, spiegando il perché, ad alcune testimonianze, rispetto ad altre (pp. 16 e ss.), e si basa anche su fotografie "ufficiali", che pone a confronto critico con le immagini prodotte nell'interesse della parte civile (pp. 27-29); infine, con motivazione non illogica né incongrua, giunge alla conclusione che è da escludersi che al momento dell'incidente vi fosse sulla strada un cantiere "aperto" (pp. 29-30).
L'atto di impugnazione, in larga parte costruito in fatto, si risolve nel richiamo alla sentenza di primo grado, stimata preferibile, e in prospettazioni avversative rispetto alla ricostruzione effettuata ed alle conclusioni raggiunte dalla Corte di appello. In ultima analisi, dunque, i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 dell 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24:3838).
3. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna alle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i