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Sentenza — n. 16334/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of factual congruity under Art. 99 DPR 115/2002.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16334/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for state-funded legal representation because the applicant failed to declare family income and prove the end of cohabitation. The applicant argued on cassation that the lower court ignored census records showing the family was 'under investigation,' claiming this proved cohabitation ended before the relevant date. The Court ruled that the appeal improperly challenged the factual congruity of the lower court's evaluation rather than citing a specific violation of law, which is the only ground permitted for cassation against such orders.

Regesto Legislator

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Art. 99 comma 4 DPR 30 maggio 2002 n. 115; The cassation appeal against an order rejecting a request for state-funded legal aid is admissible only for violation of law, excluding challenges to the factual congruity of the lower court's evaluation.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato ricorso per cassazione inammissibilità violazione di legge congruità valutativa DPR 115/2002 art. 99 comma 4 prova dell'apolidia

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma 4 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 702 bis cod. proc. civ.
Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod.
Art. 79 dpr 30 maggio 2002 n. 115
Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mancante delle indicazioni delle generalità dei componenti la famiglia anagrafica (con rispettivi codici fiscali) ai sensi dell'art. 79 dpr 30 maggio 2002 n.
art. 702 bis cod. proc. civ
Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ.
art. 99, comma 4 d.P.R. n.115/2002
Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4 d.P.R. n.115/2002, il vizio di riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio
n.115/2002, il vizio di riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez.
Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando
4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito in senso conforme.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZICCARDI ANTONIO nato a NAPOLI il 14/08/1986 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata (0,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 21 settembre 2021 il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Antonio Ziccardi in data 5 ottobre 2020. 1.1. Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato inammissibile l'istanza in quanto mancante delle indicazioni delle generalità dei componenti la famiglia anagrafica (con rispettivi codici fiscali) ai sensi dell'art. 79 dpr 30 maggio 2002 n. 115 e dei redditi dei famigliari conviventi come da certificazione anagrafica allegata. 1.

2. Il Tribunale ha confermato il decreto di inammissibilità, rilevando che l'istante non aveva nella autocertificazione dichiarato alcunché in ordine al reddito degli altri componenti la famiglia anagrafica ed in particolare in merito ai redditi della compagna Sara Luz Perez e che non era stata fornita la prova della cessazione della convivenza per ragioni diverse dallo stato detentivo di Ziccardi. Di contro - hanno osservato i giudici - non era rilevante che sia l'opponente, sia la compagna fossero stati cancellati dall'anagrafe della popolazione residente, in quanto la cancellazione era avvenuta in data 19 dicembre 2020 e quindi in epoca successiva a quella di presentazione dell'istanza.

2. Avverso l'ordinanza Ziccardi, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che nel certificato di residenza allegato all'istanza datato 15 luglio 2019 vi era l'indicazione che i soggetti facenti parte del nucleo fannigliare erano "sotto accertamento", dizione con la quale si rimandava all'avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità accertata. In ragione di tale indicazione doveva dunque ritenersi che quel nucleo non abitava più a quell'indirizzo già da prima detluglio 2019, indipendentemente dallo stato di carcerazione di Antonio Ziccardi, intervenuto ad agosto del 2019. Il ricorrente, dunque, aveva dichiarato sotto la propria responsabilità di aver interrotto la convivenza con Perez prima del 2019, anno di riferimento per valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, e tale dichiarazione non era smentita, ma semmai confermata dalla certificazione prodotta.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'avvocato generale Piero Gaeta, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso contro il provvedimento di rigetto (o di inammissibilità) dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione può essere presentato solo per violazione di legge, nella quale debbono intendersi inclusi sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Non è, dunque, possibile dedurre con il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4 d.P.R. n.115/2002, il vizio di riguardante la congruità delle valutazioni del Giudice (Sez. 4, 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv 270000; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv.252372), pena la indebita espansione del ruolo della Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito in senso conforme. Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente deduce formalmente il vizio della violazione di legge, ma in realtà lamenta la non congruità della decisione rispetto ai documenti in atti.

Ziccardi lamenta, invero, che il giudice di prime cure e il Tribunale non avevano considerato il contenuto della certificazione anagrafica prodotta, nella quale si dava atto che i soggetti facenti parte del nucleo famigliare in questione erano "sotto accertamento": in tal modo si duole non già della inosservanza di una specifica norma di legge, bensì della contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 14 marzo 2023. Consigl. nsore Il Presidente