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Sentenza — n. 16328/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by victims regarding vehicle seizure and technical investigation rights in traffic case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16328/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Francesca Casabona and Assunta Cinquerughe inadmissible, ordering them to pay fines. The applicants argued that the lower court violated their right to defense by failing to maintain the vehicle seizure and by excluding them from technical investigations. The court rejected these claims, noting the seizure was no longer necessary as all technical checks were complete and the applicants were present during the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. a) c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must demonstrate concrete interest and lack of logical flaws; if the lower court's reasoning is sound and the seizure is no longer needed, appeals regarding defense rights are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals vehicle seizure right to defense technical investigations contradictory principle traffic accident procedural costs sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, lett. a), cod. proc. pen.
Nella sostanza, le parti interessate non hanno specificato l'interesse concreto in rapporto al quale è finalizzata l'impugnazione proposta, rendendola già solo per questo inammissibile ex art. 591, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 589-bis cod. pen.
Il difensore delle persone offese Francesca Casabona e altre, danneggiate, a causa del decesso di Giuseppe Casabona, in relazione all'incidente stradale occorso a Nicosia il 1.4.2022, che vede indagato per il reato di cui all'art. 589-bis cod.
art. 589-bis cod. pen
Il difensore delle persone offese Francesca Casabona e altre, danneggiate, a causa del decesso di Giuseppe Casabona, in relazione all'incidente stradale occorso a Nicosia il 1.4.2022, che vede indagato per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CASABONA FRANCESCA nato a NICOSIA il 11/09/1996 CINQUERUGHE ASSUNTA GIUSEPPA nato a NICOSIA il 24/06/1981 avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al tribunale di ENNA per nuovo esame. E' presente l'avvocato CONSENTINO MARIO del foro di NICOSIA in difesa di CASABONA FRANCESCA e di CINQUERUGHE ASSUNTA GIUSEPPA che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore delle persone offese Francesca Casabona e altre, danneggiate, a causa del decesso di Giuseppe Casabona, in relazione all'incidente stradale occorso a Nicosia il 1.4.2022, che vede indagato per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. Antonino Simone Ecora, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Enna, datata 7.10.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione proposta dalle stesse persone offese ricorrenti, avverso il decreto del PM che aveva disposto il dissequestro del veicolo "Peugeot Bipper" condotto dallIndagato in occasione del sinistro per cui si procede.

2. Nel ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla necessità di mantenere il vincolo sul bene sequestrato per l'accertamento dei fatti, non avendo il giudicante dato atto della grave lesione del principio del contraddittorio manifestatosi in sede di accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 cod. proc. pen. disposti dal PM, con riguardo alla ricostruzione dinamica del sinistro. La difesa dei ricorrenti, infatti, non ha avuto accesso agli atti del fascicolo, ed in particolare alle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini dalle persone informate sui fatti, sicché non è stato consentito al proprio consulente di parte di partecipare attivamente agli accertamenti. Si ritiene, inoltre, non condivisibile la valutazione del GIP in merito alla ritenuta non necessità al mantenimento del vincolo sull'autovettura, posto che la restituzione del bene non consentirebbe alle persone offese di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante richiesta di ulteriori accertamenti nel prosieguo del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti dalle persone offese meglio indicate in atti devono essere dichiarati inammissibili, prospettando censure manifestamente infondate.

2. Si deve osservare, preliminarmente, che i ricorrenti pretendono sostanzialmente di ottenere il mantenimento del sequestro del mezzo in relazione alla ipotetica possibilità di effettuare ulteriori accertamenti e verifiche sull'autovettura coinvolta nell'incidente oggetto di indagini, senza neanche specificare quali ulteriori verifiche sarebbero necessarie e a quali fini le stesse andrebbero eseguite. Nella sostanza, le parti interessate non hanno specificato l'interesse concreto in rapporto al quale è finalizzata l'impugnazione proposta, rendendola già solo per questo inammissibile ex art. 591, lett. a), cod. proc. pen.

3. Le censure proposte sono comunque manifestamente infondate, atteso che il provvedimento impugnato, in maniera congrua e logica, ha dato conto della circostanza che la difesa delle persone offese, nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal PM, è stata posta nelle condizioni di assistere agli accertamenti demandati al consulente, e di partecipare alle operazioni peritali, non riscontrando alcuna lesione del diritto di difesa delle stesse parti, indipendentemente dalla questione concernente l'accesso agli atti di indagine, comunque avvenuto nel corso delle operazioni di consulenza, non essendo stata allegata alcuna violazione del diritto al contraddittorio fra consulenti di parte e consulente tecnico del PM.

Quanto alla valutazione in ordine alla non necessità di mantenere il sequestro, il Tribunale ne ha offerto adeguata motivazione, avendo constatato che erano stati espletati tutti gli accertamenti tecnici richiesti, sicché non vi era più ragione di mantenere il vincolo. Si tratta di argomentazioni prive di evidenti vizi logico-giuridici, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità.

4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2