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Sentenza — n. 16317/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for unjust detention compensation where prior acquittal did not negate causal link to arrest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16317/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marisa Cheillon's appeal against the appellate court's dismissal of her claim for unjust detention compensation. Cheillon argued that her prior acquittal on multiple charges proved her conduct was lawful and that the appellate court erred in finding she contributed to her own arrest. The court held that because the factual elements supporting the detention measure remained valid despite the later change in legal classification, the condition of grave fault or intent was not met, thus denying the compensation.

Regesto Legislator

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Art. 314 e s. c.p.p.; In cases of unjust detention compensation where the original measure was based on facts later reclassified, the condition of grave fault is absent if the factual basis for the measure remains unchanged, rendering the defendant's conduct causally irrelevant to the detention.

Parole chiave

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unjust detention compensation causal link to arrest change in legal classification grave fault requirement appellate court review coniuge innocente successo d'integrazione collaborazione professionale del coniuge

Disposizioni normative citate

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Art. 314 e s. c.p.p.
art. 444 cod. pen
Orbene, vale registrare che per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, per quello di falsità in atti, per quello punito dall'art. 444 cod. pen.
art. 515 cod. pen
e per quello di cui all'art. 515 cod. pen.
art. 440 cod. pen
Quanto al reato di cui all'art. 440 cod. pen., la sentenza di assoluzione non ha escluso i fatti contestati, se non nel limitato ma decisivo profilo della pericolosità per la salute pubblica delle cose destinate all'alimentazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021
Sez. 4, n. 36535 del 2021
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHEILLON MARISA nato a AOSTA il 20/07/1963 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG G. Di Leo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. M. Sciulli, per la ricorrente, con la quale si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. da Cheillon Marisa, ritenendo che la stessa abbia concorso a dare causa alla propria detenzione agli arresti domiciliari, disposta in relazione ai reati di cui rispettivamente all'art. 416, 444, 440, 476, 482, 640 e 640-bis cod. pen, per i quali era stata successivamente assolta con formula di merito.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione la Cheillon, a mezzo del difensore, articolando motivi. 2.1. Con un primo ha dedotto il vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente la corte distrettuale ha formulato un'affermazione (che la istante "abbia assunto o mantenuto un contegno idoneo a suscitare allarme e sospetto nella pubblica autorità e quindi ad indurla in errore") che è contraddetta dalla sentenza di non luogo a procedere e da quella assolutoria, le quali hanno evidenziato che il comportamento della Cheillon era stato del tutto lecito e che solo la mancata conoscenza delle prescrizioni normative aveva determinato le contestazioni. 2.2.

Analogo vizio è stato censurato con il secondo motivo. Per la ricorrente non è vero che sia stato emesso nei suoi confronti un provvedimento cautelare a tutela della salute pubblica. I giudici di merito hanno chiarito che non era emerso alcun elemento che consentisse di affermare che vi fosse un pericolo per la salute pubblica ed infatti non è stato operato il sequestro dell'azienda e/o dei prodotti. 2.3. Il terzo motivo si indirizza all'affermazione del provvedimento impugnato per la quale la Cheillon era stata comunque ritenuta autrice di una condotta prevista come contravvenzione.

Ha osservato la ricorrente che, secondo i principi espressi dal giudice di legittimità, la condotta colposa non può mai rinvenirsi in una condotta che, sia pure illecita, integri un reato per il quale non è consentita la compressione della libertà personale. 2.4. Ancora il vizio di motivazione è stato dedotto con il quarto motivo; il quale investe la omessa motivazione in ordine alla prospettazione difensiva della estraneità della Cheillon ai fatti contestatile. Il che ha condotto la Corte di appello a richiamare due conversazioni correnti tra la Cheillon ed il coniuge, oggetto di intercettazione, per trarne la conclusione di un coinvolgimento della stessa.

L'esponente svolge, al proposito, una analisi critica del contenuto di tali comunicazioni per supportare la conclusione della impossibilità di ricavare dalle stesse il coinvolgimento della Cheillon nei fatti ascritti al coniuge, non occupandosi la stessa dell'amministrazione, della produzione, della gestione del personale, delle relazioni con i fornitori dell'azienda.

3. La difesa della ricorrente ha depositato una memoria difensiva nella quale ha preso posizione critica rispetto alle conclusioni rese per iscritto dal Procuratore generale, dr. G. Di Leo, il quale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con i motivi primo, secondo e quarto, in definitiva, la ricorrente lamenta che sia stata ritenuta autrice di una condotta ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo nonostante ella abbia avuto un comportamento privo di una qualche connotazione illecita, diversamente valutato soltanto per errori dell'autorità giudiziaria. Una simile prospettazione non considera la diversità dei giudizi ai quali sono rispettivamente chiamati il giudice dell'imputazione e quello della riparazione. Mentre il primo deve accertare la sussistenza e l'attribuibilità di un reato, il secondo deve accertare se sia stato tenuto, da parte della persona che ha patito la compressione della libertà personale, un comportamento che, anche se lecito, abbia integrato, se non il dolo, una eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti per poi verificare se questa abbia avuto un ruolo almeno concausale rispetto all'adozione e al mantenimento di quella limitazione.

Sicchè, è privo di decisività l'insistito accento posto dalla ricorrente sulla assoluta liceità della sua condotta. Valga osservare che si tratta del primo presupposto della riparazione dell'ingiusta detenzione. Scendendo nel dettaglio della motivazione resa dal giudice della riparazione, si può agevolmente rilevare che il comportamento gravemente colposo è stato individuato nell'aver, l'odierna ricorrente, preso parte agli accordi in ordine alla commercializzazione di partite di zangolato, alla distribuzione di fontina con anomala colorazione o la miscelazione di latte controllato con quello proveniente da stalle non registrate e quindi non controllato.

Orbene, vale registrare che per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, per quello di falsità in atti, per quello punito dall'art. 444 cod. pen. e per quello di cui all'art. 515 cod. pen. è stata dichiarata l'estinzione degli stessi per prescrizione. Quanto al reato di cui all'art. 440 cod. pen., la sentenza di assoluzione non ha escluso i fatti contestati, se non nel limitato ma decisivo profilo della pericolosità per la salute pubblica delle cose destinate all'alimentazione. Nello spiegare le ragioni del proprio convincimento, il giudice dell'imputazione ha ribadito che dalle intercettazioni telefoniche e dalle acquisizioni testimoniali emergeva l'immissione in commercio di prodotti in cattivo stato di conservazione e con cariche microbiche superiori ai limiti di legge, ancorchè non concretamente pericolosi.

In nessun modo la sentenza assolutoria esclude una partecipazione della Cheillon ai fatti che avevano nel coniuge il principale attore; sicché la diversa ricostruzione patrocinata dalla ricorrente concreta una censura in fatto non consentita in questa sede. 1.2. Quanto al terzo motivo, esso pure è infondato. La giurisprudenza di questa Corte insegna che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza "ah origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038).

Pertanto, nel caso di derubricazione incidente sulla adottabilità della misura cautelare è possibile che si profili un'ipotesi di ingiustizia cd. formale; che però prescinde dalla condizione ostativa della condotta gravemente colposa dell'istante solo se gli elementi conducenti alla derubricazione sono stati i medesimi che avevano sostenuto l'adozione della misura cautelare. Sicché non è sufficiente adombrare, come fa la ricorrente, l'evento 'derubricazione del reato', per concludere sulla irrilévanza del comportamento tenuto dalla Cheillon.

2. Segue al rigetto del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover disporre a carico della ricorrente la rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n. 36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; sez.2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese process