Italian Supreme Court dismisses appeal against denial of compensation due to criminal association participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant compensation to the applicant. The applicant argued that the denial was based on an invalid assessment of his initial right to silence, which he later exercised. The court rejected this, finding the primary ground for denial was his active collusion with a criminal organization and false asset declarations, not merely his initial silence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 e s. cod. proc. pen.; The denial of compensation for wrongful detention is not precluded by the exercise of the right to silence, but rather by substantive conduct such as collusion with criminal organizations and false declarations of assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLONE BENIAMINO nato a GIOIA TAURO il 09/02/1980 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG G. Di Leo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 e s. cod. proc. pen. da Gallone Beniamino, ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen e al reato di cui agli artt. 12-quinques d.l. n. 306/92 e 7 d.l. n. 152/91 (poi mantenuta solo per questo secondo titolo), per i quali era stato successivamente assolto con formula di merito.
2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per la cassazione il Gallone, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente la corte distrettuale ha rigettato l'istanza in ragione dell'atteggiamento assunto inizialmente dal Gallone nel processo, ovvero l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia. Tuttavia, da un canto il Gallone, solo qualche mese dopo, chiese di essere interrogato e rese una versione dei fatti che fu successivamente confermata dalla pronuncia assolutoria; dall'altro, la Corte di appello, nel giudicare non verosimile la tesi difensiva, ha formulato un giudizio per il quale non era competente perché quella versione era già stata vagliata dai giudici dell'imputazione.
Inoltre, in tal modo il giudice della riparazione ha contravvenuto al principio giurisprudenziale, formulato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. n. 188/21, secondo il quale la colpa ostativa non può essere rinvenuta in un atto di esercizio delle facoltà difensive quale è l'avvalersi della facoltà di non rispondere.
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che sia stato indebitamente valorizzato il silenzio mantenuto in sede di interrogatorio di garanzia. Tuttavia, si tratta di una critica che coglie solo uno degli elementi che sorreggono la decisione. Infatti, il nucleo del comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, è stato individuato nella connivenza del Gallone con persone facenti parte di associazione criminale di stampo ndranghetista e nel contributo offerto alla falsa intestazione di beni.
Nel provvedimento impugnato, dopo la narrazione in sintesi di ciò che era stato contestato al Gallone con l'ordinanza cautelare (essere partecipe dell'associazione mafiosa denominata ndrangheta, operando nella cd. Locale di Livorno Ferraris, ed essere concorso con Ferdinando Cavallaro nell'attribuzione fittizia a Katiuscia Del Vecchio della maggioranza delle quote societarie della Contemax sas ed aver contribuito all'attribuzione fittizia a Elisa Strano della titolarità di una sala giochi) si è rammentato che la pronuncia assolutoria derivava dalla circostanza che non era stata acquisita la prova che la contiguità o la mera connivenza del Gallone con l'associazione criminale si fosse tradotta in un contributo causalmente rilevante per il raggiungimento degli scopi del sodalizio.
Proprio nella menzionata connivenza — specificata nell'aver accettato la candidatura alle elezioni comunali di Chivasso con la prospettiva di ricevere un assessorato per poi attivarsi in modo stabile e continuativo a favore degli interessi della consorteria criminale - il giudice della riparazione ha rinvenuto il comportamento gravemente colposo preclusivo dell'indennizzo. A tanto si aggiunge, ad avviso della Corte di appello, il contributo materiale dato nella intestazione fittizia di quote sociali della Contemax sas. In tale robusto quadro la Corte di appello ha poi citato, quale "ulteriore indice dell'atteggiamento colposo dell'istante", l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere.
Peraltro, dando atto delle successive dichiarazioni del Gallone, ma valutando come inverosimile e incompatibile con altre acquisizioni probatorie la versione dei fatti offerta nell'occasione. 1.2. Come è agevole osservare, il ricorso si confronta solo parzialmente con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. Ne discende la manifesta infondatezza del motivo, poiché è tale il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. — muovendo censure o critiche fondate sulla attribuzione alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (cfr.
Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916). In ogni caso, anche espungendo dal provvedimento impugnato il riferimento al silenzio, permane integra la tenuta logica della motivazione. A tal proposito, l'insegnamento di questa Corte è che, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo Io stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227).
Né è stata correttamente censurata la valutazione di sostanziale mendacio delle successive dichiarazioni rese dal Gallone (valorizzabile dal giudice della riparazione anche dopo la rammentata novella normativa: cfr. Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581); il motivo avrebbe richiesto di documentare la asserita diversa conclusione maturata sul punto dal giudice dell'assoluzione.
2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità al Ministero resistente, che vanno liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal .41-iinistero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in