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Sentenza — n. 16109/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP order denying time extension for appeal due to lack of proof of actual notice.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16109/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's order rejecting the request for a time extension to file an appeal against a criminal judgment. The defendant argued he was only burdened with an obligation to allege reasons for not knowing the notice, not to prove it. The court held that mere formal notification via registered mail does not constitute proof of actual knowledge, requiring positive evidence which was absent.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3; Art. 175, comma 2; Art. 462 c.p.p.: In proceedings for time extension regarding appeals against criminal judgments, the applicant bears only an obligation to allege reasons for lack of knowledge, and the judge must order the extension unless positive evidence of actual notice is proven.

Parole chiave

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time extension for appeal criminal judgment notice obligation to allege proof of actual knowledge formal notification insufficiency GIP annulment registered mail evidence revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3 c.p.p.
Art. 175, comma 2 c.p.p.
Con riguardo all'imputato condannato con decreto penale di condanna, risultano, pertanto, applicabili i principi affermati in sede di legittimità in relazione al previgente art. 175, comma 2, cod.
Art. 462 c.p.p.
Law no. 67 of 28 April 2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi
Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio Pietro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TONIOLO LUCA nato a GENOVA il 31/08/1972 avverso l'ordinanza del 24/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di restituzione in termini, presentata nell'interesse di Toniolo Luca, per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 608/2021, emesso in data 21.10.2021, con il quale il Toniolo veniva condannato alla pena di euro 5.250,00 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con applicazione della confisca del veicolo e sospensione della patente di guida per anni uno.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 175, comma 2, 462, cod. proc. pen., in quanto l'istante sarebbe gravato da un mero onere di allegazione, ma non di prova, delle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti meglio precisati.

2. La normativa vigente, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67, non è incompatibile con i criteri interpretativi consolidati sotto la vigenza della precedente formulazione. Con riguardo all'imputato condannato con decreto penale di condanna, risultano, pertanto, applicabili i principi affermati in sede di legittimità in relazione al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., specie alla luce della giurisprudenza della Corte EDU. Ciò posto, deve rammentarsi che «In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 18 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione» (Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 -01).

Il giudice non può, dunque, negare la restituzione nel termine, se non quando possa ritenere sussistente in atti la prova positiva, anche indiziaria, della effettiva conoscenza del provvedimento di condanna da parte dell'imputato. Ancora di recente, questa Quarta Sezione ha stabilito che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio Pietro, Rv. 280936 - 01: in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondato sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato).

Nel caso di specie, il Giudice adito ha rigettato l'istanza sul mero rilievo che «da quanto in atti risulta che il decreto penale di condanna è stato regolarmente notificato all'interessato e che la notifica si è quindi correttamente e regolarmente perfezionata per compiuta giacenza». La mera regolarità della notifica, risultante dall'avvenuta compiuta giacenza della raccomandata, non può assurgere a prova positiva dell'effettiva conoscenza del provvedimento. Dinnanzi all'allegazione dell'istante, in assenza di detta prova, si impone al Giudice la restituzione nei termini per proporre l'opposizione al decreto penale di condanna.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, all'ufficio Gip del Tribunale di Padova in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo giudizio all'ufficio Gip del Tribunale di Padova in diversa composizione. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Co