Cassation annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel of citation, causing irreparable nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Brescia Court of Appeal's judgment without remittal. The appellant argued that the appeal citation was sent to a different lawyer's email address than the one officially designated, and the designated lawyer was absent from the hearing. The court held that this failure to notify the correct defense counsel constituted an absolute and irreparable nullity under the Code of Criminal Procedure, mandating the annulment and remittance of the case files for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett.c), Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: Failure to notify the defense counsel of the citation for the appeal hearing constitutes an absolute and irreparable nullity, requiring the annulment of the judgment without remittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAXHIA PELLUMB nato il 29/06/1993 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento/
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale, il 18/12/2014, il Tribunale di Cremona, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Haxhia Pellumb responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n.2 cod. pen. commesso in Crema il 15 gennaio 2013.
2. Pellumb Haxhia propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stato omesso l'invio al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 19/01/2022. Il difensore allega, in particolare, che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato comunicato all'avv. Francesco Nucera del foro di Ancona anziché all'avv. Francesco Maria Nucera del foro di Milano, difensore dell'imputato in base a nomina depositata nella cancelleria della Corte di appello di Brescia il 7/05/2018. Dal verbale di udienza in camera di consiglio si evince che l'avv. Francesco Maria Nucera del Foro di Milano non fosse presente. Mancando la prova della regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore, la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore dell'imputato integra un'ipotesi di nullità ex art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del motivo di ricorso, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato comunicato per via telematica il 10/12/2021 all'indirizzo pec francesco.nucera@pec- ordineavvocatiancona.it, ossia a un indirizzo che corrisponde a un professionista diverso da quello nominato di fiducia dall'imputato con atto depositato in cancelleria il 7/05/2018, identificabile nell'avv. Francesco Nucera del foro di Milano con indirizzo pec francescomaria.nucera@ordineavvocatimilano.it .3. L'omessa notifica al difensore, che dal verbale di udienza del 19/01/2022 risulta «non presente», del decreto di citazione per il giudizio di appello determina la nullità del medesimo atto, assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art.178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01), imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. Co