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Sentenza — n. 16096/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court for omitting mandatory license suspension or revocation for aggravated road injury convictions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale appealed a Potenza Tribunal judgment that failed to address the mandatory accessory sanction of license suspension or revocation. The court found that for aggravated road injury crimes, the law requires judges to either revoke or suspend the license unless specific aggravating circumstances exist. Consequently, the Cassation Court annulled the lower decision regarding the omitted sanction and remanded the case for a new ruling on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Art. 590-bis, comma 1, del codice penale: In cases of aggravated road injury convictions without specific aggravating circumstances, the judge must apply the mandatory accessory sanction of license suspension or revocation, and failure to do so renders the judgment partially void.

Parole chiave

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road injury crimes license revocation license suspension accessory sanctions Cassation annulment mandatory application procedural omission guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
Art. 590-bis, comma 1, del codice penale
il processo nei confronti di Giuseppe Cardillo per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod.
Art. 444 del codice di procedura penale
285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovverp di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt.
Art. 589-bis del codice penale

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI POTENZAnel procedimento a carico di: CARDILLO GIUSEPPE nato a VENOSA il 01/02/1998 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Potenza che, nel definire ex artt. 533 e 535 cod. proc. pen. il processo nei confronti di Giuseppe Cardillo per il reato di cui all'art. 590-bis, comma 1, cod. pen., ha omesso di provvedere sulla sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida.

2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

3. Il ricorso muove alle seguenti considerazioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovverp di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nella specie, non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, il giudicante nulla ha statuito in merito alla obbligatoria applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente, sicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente a tale omessa .statuizione, con rinvio sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il (2 patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Po