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Sentenza — n. 15826/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15826/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15826/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 5/12/2018, che aveva dichiarato Lucchese Pietro responsabile del delitto di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen/accertato in Palermo il 5 maggio 2016 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, calcolata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15826/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pietro Lucchese ricorre per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che la sentenza impugnata fa riferimento a fatti diversi da quelli contestati nel capo di imputazione e a un imputato diverso dal ricorrente.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena gravi addebiti penali furto di lieve entità verdetto di colpevolezza aggravamento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCCHESE PIETRO nato a PALERMO il 30/08/1956 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 5/12/2018, che aveva dichiarato Lucchese Pietro responsabile del delitto di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen/accertato in Palermo il 5 maggio 2016 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, calcolata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa.

2. Pietro Lucchese ricorre per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che la sentenza impugnata fa riferimento a fatti diversi da quelli contestati nel capo di imputazione e a un imputato diverso dal ricorrente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondatamente proposto in quanto, con evidenza, alla corretta intestazione della sentenza è stata allegata una motivazione che fa riferimento a fatti, soggetti e circostanze che nulla hanno a che vedere con i fatti indicati nel capo d'imputazione e nella motivazione di primo grado.

2. L'ammissibilità del ricorso consente di accedere al rilievo del difetto della condizione di procedibilità, confermata dalla dichiarata intenzione dell'Ente erogatore di energia elettrica, in persona di legale rappresentante, di rinunciare al diritto di sporgere querela, come da missiva allegata alla comunicazione inviata in data 8 marzo 2023 dalla Stazione Carabinieri Roma-Salaria. Il rilievo è dirimente nel caso di specie, considerato che difetta la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1 n.7, cod. pen., anche con riferimento all'ipotesi ancora perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art.2, comma 1 letti), d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio per difetto di querela ai sensi dell'art.624 cod. pen. come modificato ad opera del d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 23 marzo 2023 Il C