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Sentenza — n. 15822/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di La Spezia il 15/12/2021 aveva dichiarato Valle Gaetano responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen./commesso in La Spezia il 12 luglio 2018/con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.

Regesto Legislator

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art. 187 cod. proc. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello, sebbene il difensore avesse comunicato lo stato di detenzione dell'imputato, ha ritenuto di procedere ugualmente sul presupposto che all'epoca della notifica della citazione a giudizio presso il domicilio eletto presso il difensore l'imputato non fosse ancora detenuto. Posto che l'imputato era stato citato a comparire personalmente e che lo stato di detenzione rappresenta legittimo impedimento ai sensi dell'art.420 ter cod. proc. pen., la celebrazione del processo in assenza dell'imputato ha determinato un vizio che comporta nullità del processo di appello; - errata applicazione di legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Parole chiave

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testimonianza della vittima prove acquisite tramite sorveglianza testimone a carico favoreggiamento indagine per furto diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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art. 187 cod. proc. pen
art. 340 cod. proc. pen
Le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALLE GAETANO nato a TORINO il 28/06/1973 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità; letta la memoria del difensore, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, per l'accoglimento dei motivi di ricorso.,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di La Spezia il 15/12/2021 aveva dichiarato Valle Gaetano responsabile del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen./commesso in La Spezia il 12 luglio 2018/con recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.

2. Gaetano Valle propone ricorso censurando la sentenza per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per essere stata esclusa l'assistenza dell'imputato da parte del difensore. Il difensore era comparso all'udienza del 15 giugno 2022 rappresentando alla Corte di avere ricevuto la citazione a comparire personalmente e non già in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis d.l.n.137/2020. Tuttavia, la Corte non ha consentito al difensore di discutere oralmente il processo e ha provveduto alla decisione in camera di consiglio senza la partecipazione della difesa e senza che il difensore fosse stato messo in condizione di depositare tempestivamente le proprie memorie, in quanto destinatario di citazione a comparire personalmente; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen. per aver escluso la partecipazione dell'imputato al processo.

La Corte di appello, sebbene il difensore avesse comunicato lo stato di detenzione dell'imputato, ha ritenuto di procedere ugualmente sul presupposto che all'epoca della notifica della citazione a giudizio presso il domicilio eletto presso il difensore l'imputato non fosse ancora detenuto. Posto che l'imputato era stato citato a comparire personalmente e che lo stato di detenzione rappresenta legittimo impedimento ai sensi dell'art.420 ter cod. proc. pen., la celebrazione del processo in assenza dell'imputato ha determinato un vizio che comporta nullità del processo di appello; - errata applicazione di legge penale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

Sebbene abbia dato conto che il giudizio di primo grado non avesse consentito di accertare se la presenza della titolare all'interno del negozio fosse condizione sufficiente a determinare una diretta e continua sorveglianza sul bene, la Corte di appello ha ritenuto che fosse onere della difesa dimostrare che la persona offesa avesse una diretta e continua sorveglianza sui beni oggetto di furto, in contrasto con il disposto dell'art. 187 cod. proc. pen., che statuisce che sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione e, dunque, anche alle aggravanti.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità.

4. La difesa ha depositato memoria, associandosi alle richieste del Procuratore generale e, in subordine, insistendo nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, considerato che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati (Sez. 64 n. 15139 del 11/11/2021, dep. 2022, Zitouni, Rv. 283143 - (7 7141,101E. k11-L- 1,z-P-47- 0 01), rilevaipMerrócedrpileli„'_azip-ne_p0ale per intervenuta remissione di querela, rilevante nel caso in esame in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela del furto contestato a Gaetano Valle in seguito alla modifica dell'art.624 cod. pen. operata con d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150.

2. Nel verbale di udienza del 30 giugno 2021 è, infatti, espressamente indicato che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela proposta, la cui accettazione non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente che da parte del querelato, evidentemente edotto nel caso concreto della remissione, non vi sia un rifiuto espresso o tacito (Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412 - 01).

3. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato Valle Gaetano. Così deciso il 23 marzo