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Sentenza — n. 15817/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15817/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15817/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, con sentenza del 17 luglio 2013/ ha condannato Al(Dika alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 116 commi 1 e 13 glgst30 aprile 1992 n. 285 / commesso in Frattamaggiore il 23 agosto 2010. La sentenza è stata notificata in data 7 luglio 2022.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15817/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 commi 1 e 13 glgst30 aprile 1992 n. 285 / commesso in Frattamaggiore il 23 agosto 2010. La sentenza è stata notificata in data 7 luglio 2022.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata contravvenzione per eccesso di velocità proroga del termine atto tardivo
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIKA ALÌ nato il 27/02/1980 avverso la sentenza del 17/07/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di FRATTAMAGGIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha chiesto annullarsi la sentenza perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, con sentenza del 17 luglio 2013/ ha condannato Al(Dika alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 116 commi 1 e 13 glgst30 aprile 1992 n. 285 / commesso in Frattamaggiore il 23 agosto 2010. La sentenza è stata notificata in data 7 luglio 2022.

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'intervenuta depenalizzazione del reato ad opera del d.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 e ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 2.1. Con il secondo motivo ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 4.11 ricorso è fondato. La contravvenzione di cui all'art.116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. Il fatto oggetto del presente procedimento risulta commesso il 23 agosto 2010 e, pertanto, il reato si è prescritto in data anteriore all'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 8/2016.

Si pone, quindi, il tema della priorità da accordare all'una o all'altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell'art.129 cod. proc. pen.). La soluzione va rinvenuta nella statuizione posta dalle Sezioni Unite, per le quali la questione concernente la "aboliti° criminis" è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione ( Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). Pertanto, la sentenza va annullata per la intervenuta abolitío criminis.

5. L'art. 9 del d.lgs n. 8/2016 prevede che il giudice, nel caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, debba trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data". Nel caso in esame i termini di prescrizione del reato erano già decorsi prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., sicché non deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Così deciso i