Cassation court dismisses appeal against traffic death conviction due to inadmissible re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that alternative forensic evidence suggested the accident occurred entirely within his lane, negating his liability for driving on the wrong side. The court rejected this, finding the appellant's arguments merely reiterated without new evidence and constituted an impermissible re-evaluation of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments from the second instance without presenting new evidence or engaging with the court's reasoning is inadmissible as it constitutes an impermissible re-evaluation of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VANNUCCINI DORIANO nato a FOIANO DELLA CHIANA il 26/02/1951 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il Procuratore generale in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato ALESSANDRO BETTI del foro di Siena in sostituzione del difensore RIDOLFI PAOLO per VANNUCCINI DORIANO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d'Appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia di condanna di Donano Vannuccini in ordine al reato di cui art. 589 bis, comma 5 n. 2, cod. pen.t commesso in Castiglione del Lago il 31 maggio 2016 con decesso della vittima Vera Parrini il 7 giugno 2016. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'imputato, alla guida del suo autocarro Fiat Ducato, percorrendo la strada extraurbana da Badia a Castiglione del Lago, per imprudenza, imperizia e violazione dell'art. 143 comma 12 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, circolando contromano in corrispondenza di una curva e invadendo parzialmente l'opposta corsia di marcia, aveva provocato la collisione del proprio mezzo con l'autovettura Fiat Panda condotta da Giuseppe Marchetti, procedente in direzione contraria; per effetto dell'urto Vera Parrini, che viaggiava come passeggera sulla Fiat Panda, aveva riportato lesioni personali e, ricoverata in terapia intensiva, era infine deceduta qualche giorno dopo.
3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi. tL, 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed a vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale di Vannucci in ordine al reato di cui all'art. 589 bis, comma 5, cod. pen, per avere circolato contromano. Il difensore osserva che l'ipotesL. per cui le scalfiture dell'asfalto fossero state realizzate non già dal cerchione e/o braccetti di sospensione della ruota anteriore sinistra della vettura Fiat Panda, ma piuttosto dalla scatola del cambio posizionata nel centro del sottoscocca dell'auto, era in realtà riscontrata da dati specifici evidenziati nella conclusione del consulente tecnico di parte.
Ne conseguiva una diversa ricostruzione del punto di collisione, spostato di 60 cm verso il centro della carreggiata, tale per cui doveva ritenersi che Vannuccini non avesse invaso la corsia di marcia della Fiat Panda. Anche la traccia gommosa rinvenuta sull'asfalto non era incompatibile con tale ricostruzione, posto che era stata creata dall'autovettura in fase di moto. Se dunque- osserva il difensore- era plausibile una ricostruzione del fatto storico alternativa a quella formulata dall'accusa- i giudici non avrebbero dovuto affermare la responsabilità dell'imputato, stante la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sancita dall'art. 533 cod. proc. pen. 2.2.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Il difensore rileva che, venuta meno l'ipotesi ricostruttiva per cui l'imputato aveva invaso la corsia di marcia opposta, difetterebbe l'elemento della evitabilità dell'evento. Vannuccini, infatti, non si era reso responsabile di alcuna violazione di regole di condotta in ambito stradale, in quanto aveva proceduto a velocità moderata, nella propria corsia di marcia ed in una strada senza segnaletica e con fitta vegetazione ai margini: la manovra del conducente della Fiat Panda, Marchetti, era stata imprevedibile e aveva reso inevitabile lo scontro, nonostante il ricorrente avesse fatto tutto quanto nelle sue possibilità per impedirlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità.
2. Al fine di meglio inquadrare il perimetro del presente giudizio di legittimità, si deve premettere~ caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Per converso il ricorso per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può limitarsi a un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame.
Quando intende censurare la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione e di indicare i punti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Sono, inoltre, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).3.
Ciò premesso, il primo motivo è meramente reiterativo di quello già formulato in sede di gravame, in assenza di confronto con il percorso argonnentativo della sentenza impugnata e, comunque, manifestamente infondato . 3.1.Nel caso di specie la Corte di Appello ha ripercorso le risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia stradale e dal perito, da cui era emerso che il punto d'urto fra le due auto deponeva per una parziale invasione da parte dei furgone della corsia di marcia opposta e ha rilevato che l'ipotesi per cui le scalfiture dell'asfalto fossero state prodotte dalla scatola del cambio e non già dai cerchioni della ruota anteriore non era risultata suffragata da "convincenti elementi di rango indiziario".
La Corte ha anche osservato, in aggiunta alle argomentazioni del giudice di primo grado, che nella relazione relativa agli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale si dava atto della presenza di una ulteriore traccia di incisione sull'asfalto e di una traccia gommosa verosimilmente impressa dalla ruota anteriore sinistra della Fiat Panda a seguito dello schiacciamento e trascinamento dopo la collisione. Siffatto elemento, richiamato e fatto proprio anche dal perito, valeva a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che a produrre le incisioni marcate sull'asfalto fossero stati i cerchioni e/o i braccetti delle sospensioni della ruota anteriore sinistra della Fiat Panda, deponendo in tal senso in maniera univoca la contestuale presenza nello stesso punto di incisioni e tracce di gomma. 3.2.
A fronte di tale motivazione, la censura del ricorrente si limita a riproporre la diversa lettura alternativa delle risultanze dell'istruttoria, così sollecitando questa Corte ad una inammissibile reinterpretazione del compendio probatorio e, dunque, una valutazione di puro merito.
4. Il secondo motivo, con cui si lamenta la ritenuta sussistenza della colpa, è inammissibile, in quanto, già per come formulato, lo stesso si fonda sulla ritenuta fondatezza della diversa ricostruzione della dinamica del sinistro proposta con il primo motivo, in forza della quale l'urto fra i due mezzi sarebbe avvenuto nella corsia di marcia dell'imputato. La dichiarazione di inammissibilità del primo motivo, per le ragioni evidenziate, non può che determinare a cascata la inammissibilità anche di tale .censura. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 15 mar