Cassation appeal dismissed for inadmissibility as legal qualification issue not raised in prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's complaint regarding the legal qualification of the theft charge was not raised in the previous appeal judgment. The defendant argued that the crime should be classified under different articles to reduce the sentence, but the Prosecutor General noted this issue was omitted in the prior grievance. Consequently, the court ruled that such a legal question could not be introduced at the cassation stage, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the legal ground complained of was not raised in the prior appeal judgment, as it is not a question that could not have been deduced in the degree of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUADAGNINO DORIANA nato a CATANIA il 19/08/1958 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di Doriana Guadagnino in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (furto in abitazione di vari oggetti).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge, atteso che il fatto doveva essere qualificato nell'ipotesi prevista dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., con conseguente riduzione di pena.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che la doglianza articolata dalla ricorrente non risulta avanzata nel precedente gravame di merito, con la conseguenza che la questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione non è proponibile nella presente sede di legittimità, non trattandosi di questione «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello» (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 - 01).
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Consigr estensore Il Presidente