Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions citing lack of reasoning and merit issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Seghir Oussama and Benyoussef Zouhair inadmissible regarding their convictions for aggravated theft. The defense argued for suspension of sentence and reduced punishment, but the court found the lower court's reasoning on social danger and recidivism indicators to be logical and complete. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 2; Art. 360 c.p.p., n. 3: Appeals are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient to justify the decision, or if the complaints concern the merits without addressing the specific arguments used to reject the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SEGHIR OUSSAMA nato il 04/10/1995 BENYOUSSEF ZOUHAIR nato il 15/02/1985 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato Seghir Oussama e Benyoussef Zouhair responsabili del reato di furto aggravato loro ascritto in concorso (fatto del 26.5.2021).
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i suddetti imputati.
3. Il difensore del Seghir eccepisce nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena formulata in sede di motivi aggiunti.
4. Il difensore del Benyoussef denuncia vizio di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena.
5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità solo con riferimento al ricorso proposto dalla difesa del Benyoussef.
6. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
7. L'unico motivo dedotto dal Seghir è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente e logicamente motivato in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, valorizzando la gravità della condotta e la pericolosità sociale del prevenuto al fine di escludere la possibilità di una prognosi favorevole di ravvedimento relativamente alla commissione di altri reati.
8. Le doglianze del Benyoussef in punto di trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto attinenti al merito e comunque aspecifiche, non avendo il ricorrente preso in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. La valutazione della Corte territoriale è stata esauriente, completa e priva di vizi logici, laddove ha ritenuto l'adeguatezza della pena inflitta dal Tribunale, alla luce della gravità dei fatti (azione furtiva ben concertata fra i due e già sperimentata) e della negativa personalità dei prevenuti, riscontrata, quanto al ricorrente, da gravi indizi di ulteriori reati di furto aggravato commessi nel mese di dicembre 2021 con altro complice, per il quale era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare in atto con la custodia in carcere, peraltro mai eseguita stante la constatata irreperibilità del medesimo.
9. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigl