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Sentenza — n. 15800/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for aggravated injuries due to prescription while dismissing appeal for attempted theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15800/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appellate judgment regarding aggravated injuries because the statute of limitations had expired, while declaring the appeal inadmissible for attempted theft. The defense argued that prescription applied to all charges, but the prosecution contended that specific recidivism extended the limitation period for the theft charge. The court ruled that while the theft charge remained valid due to ongoing recidivism, the aggravated injury charge was time-barred, necessitating a recalculation of the sentence based on the remaining offense.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The statute of limitations extinguishes criminal liability when the maximum term expires, requiring the court to annul convictions for prescribed offenses while upholding those for charges where the limitation period remains active due to recidivism.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription recidivism effect aggravated injuries attempted theft Cassation annulment sentence recalculation tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 81 cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, stante il proscioglimento in ordine al reato di cui al capo D), va eliminato il relativo aumento di pena calcolato in sentenza ex art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
Quanto al trattamento sanzionatorio, stante il proscioglimento in ordine al reato di cui al capo D), va eliminato il relativo aumento di pena calcolato in sentenza ex art. 81 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SENIN YAROSLAV nato il 05/03/1989 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B), ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Yaroslav Senin per i reati di furto e di lesioni personali di cui ai capi A) e D) di rubrica, commessi in data 27.12.2011.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per non avere rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati, nonostante lo specifico motivo di gravame proposto. 2.1. Sono state depositate conclusioni scritte con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A) è manifestamente infondato, trattandosi di tentato furto pluriaggravato per il quale risulta contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale, sicché per tale delitto non risulta ancora decorso il termine massimo di prescrizione, pari a tredici anni, tre mesi e quindici giorni con decorrenza dal 27.12.2011.

5. È fondato, invece, il motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo D), trattandosi di lesioni personali aggravate per le quali, pur tenuto conto della contestata recidiva, il termine massimo di prescrizione è pari a nove anni; sicché, pur tenuto conto delle intervenute sospensioni, il reato in questione risulta prescritto il 23.5.2021, in data antecedente la sentenza di appello (emessa il 25.10.2021).

6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D), perché estinto per prescrizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Quanto al trattamento sanzionatorio, stante il proscioglimento in ordine al reato di cui al capo D), va eliminato il relativo aumento di pena calcolato in sentenza ex art. 81 cod. pen., pari a un mese di reclusione e 10 euro di multa;ne deriva che la pena va rideterminata in anni due di reclusione ed euro 200 di multa per il residuo reato di cui al capo A), ridotta di un terzo per il rito nella misura finale di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 133 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D) per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena finale in anni uno, mesi 4 di reclusione ed euro 133 di multa. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere esten