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Sentenza — n. 15799/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15799/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15799/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa a seguito di rito abbreviato - ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di Riccardo Ferruggio per i reati di rapina (capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e furto aggravato (capo 3) a lui ascritti.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15799/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.

Parole chiave

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rapina reato di pirateria della strada reato flagrante furto aggravato furto di lieve entità altri reati

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRUGGIO RICCARDO nato a MILANO il 24/08/1982 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado - emessa a seguito di rito abbreviato - ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di Riccardo Ferruggio per i reati di rapina (capo 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e furto aggravato (capo 3) a lui ascritti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.

7) cod. pen. contestata al capo 3), trattandosi di furto di motociclo in cui erano ancora inserite nel quadro di avviamento le chiavi di accensione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, in caso di mancanza di querela, dichiarazione di non doversi procedere per il reato di furto.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il motivo dedotto è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., avendo logicamente considerato che il mezzo sottratto era parcheggiato sulla pubblica via ed al momento del furto il proprietario del ciclomotore si stava occupando di consegnare merce a domicilio, quindi era dedito ad un'attività che gli impediva di dedicarsi a quella custodia diretta e continua del bene che, sola, avrebbe escluso la ricorrenza dell'aggravante in questione. Difatti, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr. Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il