Italian Court dismisses appeal against preventive seizure, ruling vague reasoning constitutes a procedural defect rather than a legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's order lacked sufficient reasoning. The appellant argued the decision failed to adequately address the risk of asset dissipation, but the court found the reasoning logical and specific regarding the company's potential to reinvest funds and evade recovery. Consequently, the court held that vague arguments regarding motivation do not constitute a legal violation under Article 325 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 cod. proc. pen.; A claim alleging insufficient motivation in a criminal proceeding is inadmissible if it merely criticizes the reasoning without demonstrating a total absence or mere appearance of motivation, as such defects are procedural rather than violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILVESTRI SALVATORE nato a ARZANO il 10/04/1977 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIERITTO 1. Silvestri Salvatore in proprio e quale legale rappresentante della Carmec Acciai e Leghe srl propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere pronunciata a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Vetere che aveva respinto l'appello avverso il rigetto della richiesta di dissequestro della somma di euro 1.455.933,04, sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito delle indagini svolte per il reato di cui all'art. 2 dlgs 10.03.2000 n. 74. 1.2 Va premesso che la Corte di Cassazione Sez. 3 30626722 aveva annullato, limitatamente alle esigenze cautelari, l'ordinanza il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha respinto l'appello proposto da Silvestri Salvatore, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Carmec Acciai e Leghe srl, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro della somma di € 1.455.933,04, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini svolte nei confronti del medesimo Silvestri per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n.
74. La Corte Sezione terza aveva ritenuto la inammissibilità del motivo attinente alla carenza di motivazione sul fumus commissi delicti. Affermava che, contrariamente all'assunto difensivo, l'ordinanza impugnata era sorretta da congrua e adeguata motivazione, per nulla apparente, laddove, a pag. 3, dava atto che l'attività di intercettazione telefonica aveva disvelato un sistema di cartiere, gestite da Portolano Maria che, attraverso la società Metallurgica Casertana srl, aveva emesso, negli anni 2014-2018, numerose fatture, tra cui due per l'acquisito di piastre di titanio in favore di Carnnec Acciai e Leghe srl che, a sua volta, aveva emesso bonifici a favore della cartiera a cui aveva fatto seguito prelievi di denaro contante e/o bonifici in uscita dalla medesima società cartiera, in un sistema artatamente confezionato e volto a far apparire esistenti i rapporti commerciali tra la cartiera e gli apparenti clienti.
Affermava, inoltre, che l'ordinanza impugnata conteneva una congrua motivazione in relazione all'imputazione provvisoria di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 contestata al ricorrente e che il motivo era anche affetto da genericità estrinseca là dove non si confrontava con l'intera ratio decidendi limitandosi ad argomentare la carenza argomentativa e ricorrenza di mere presunzioni e non indizi. Riteneva fondato invece il motivo in cui si deduceva l'omessa risposta sul motivo di appello che lamentava l'assenza di motivazione sul periculunn in mora alla luce delle Sezioni Unite Ellade che hanno affermato la necessità che il )2, provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca(S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).
2. Il ricorrente lamenta violazione di legge nei termini che seguono. I) Deduce carenza della motivazione sul periculum in mora in quanto la misura ablativa sta incidendo in modo preponderante sull'attività imprenditoriale di Silvestri Salvatore il quale allo stato si trova ingenti risorse economiche bloccate. Lamenta che è stata omessa la motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora, rapportata alla situazione concreta mentre Il Tribunale del riesame ha affrontato con estrema superficialità la questione senza alcun riferimento ai concreti parametri del pericolo che le somme di denaro in vinculis vadano perse. 3.11 ricorso è inammissibile perché i motivi attengono in realtà a vizi della motivazione e non a violazioni di legge e comunque sono del tutto generici e aspecifici 3.1.
Ai fini della decisione va rammentato che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 325 cod. proc. pen. può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione.La giurisprudenza di questa Corte, è univoca nel ritenere violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto. (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692 - 01; conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). 3.2.Inoltre, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio "solido" come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. E' invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di fumus al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata;
è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 25489301; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 24509301). 3.3.
Tanto premesso, va considerato che il Tribunale del riesame, fermo restando il funnus del reato sotto il profilo oggettivo, già riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento sopra richiamata, nel provvedimento impugnato, chiarisce con argomentazioni logiche e coerenti le ragioni per le quali è necessario mantenere il sequestro della somme di denaro pari all'imposta indebitamente evasa dalla Carmec Acciai e Leghe s.r.l. in quanto, ove l'impresa ricorrente tornasse nella disponibilità della ingente somma di denaro, potrebbe facilmente disfarsene e decidere di investirla nell'attività di ripianamento delle perdite presenti in bilancio mettendo a rischio la concreta possibilità di recupero da parte dello Stato in vista della confisca definitiva ( fol 2 e 3) 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e