Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding SKY ECC chat evidence admissibility under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Chirico Fernando against a detention order, finding the sole ground of complaint lacked specificity. The defense argued that SKY ECC messages were inadmissible due to missing European Investigation Order documents and foreign police investigation records. The court ruled that the appeal's arguments merely repeated those already rejected by the lower court without addressing new points, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating reasons already scrutinized and rejected by the lower court without correlating them to the decision under attack.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chirico Fernando, nato a Santa Maria Capua Vetere il 21/07/1973, avverso l'ordinanza in data 25/11/2022 del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dei difensori dell'imputato, avv.ti Generoso Grasso e Giuseppe Nespoli, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25/11/2022 il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 07/11/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato, nei confronti di Chirico Fernando, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto-mezzo di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo A) e ai delitti-fine di illecita detenzione di sostanza stupefacente e di tentata importazione di sostanza stupefacente (capi B e C).
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del Chirico, avv.ti Generoso Grasso e Giuseppe Nespoli, che hanno articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge penale ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 191 e ss., 273 e 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. in punto di utilizzo della messagistica SKY ECC, captata sulle utenze mobili nella disponibilità di Barbati Fabrizio e di Manca Maurizio, nonostante la mancata trasmissione degli atti acquisiti con l'Ordine Europeo di Indagine e l'omessa acquisizione dell'attività investigativa di supporto svolta all'estero dalla polizia giudiziaria, nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, oltre che per travisamento della prova.
Sostengono, in specie, che il Tribunale distrettuale, nel confermare l'ordinanza impositiva del vincolo custodiale emessa dal giudice di prime cure, avrebbe illegittimamente ritenuto l'utilizzabilità di tutti i messaggi relativi alla chat SKY ECC scambiati attraverso il dispositivo mobile Iphone 7, contraddistinto dal codice IMEI 356390107903243 e dal codice IMSI 204080819665546, in uso al Barbati e il dispositivo mobile Iphone 7, contraddistinto dal codice IMEI 35660210007384 e dal codice IMSI 204080819692255, in uso al Manca, posto che non risulterebbero trasmessi gli atti acquisiti con Ordine Europeo di Indagine n. 27/2021, con conseguente perdita di efficacia della misura ex art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., né risulterebbero acquisiti gli atti a supporto dell'attività di polizia giudiziaria espletata all'estero e concernente l'acquisizione dell'indicata messagistica.
Aggiungono che tanto avrebbe privato la difesa della possibilità di conoscere le modalità di svolgimento dell'attività investigativa relativa alle fasi di captazione e di decifrazione dei flussi telematici ed evidenziano, nel contempo, che la decisione gravata, ritenendo utilizzabili atti illegittimamente acquisiti e, quindi, inesistenti, sarebbe incorsa in un travisamento della prova "per travisamento del fatto valutato in eccesso"
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Chirico Fernando è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge penale ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità in punto di affermata utilizzabilità, per il vaglio di gravità indiziaria, delle conversazioni avvenute tramite la piattaforma SKY ECC e captate sulle utenze mobili in uso a Barbati Fabrizio e a Manca Maurizio, nonostante la mancata trasmissione degli atti acquisiti con l'Ordine Europeo di Indagine e l'omessa acquisizione dell'attività di supporto svolta all'estero dagli inquirenti, nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, oltre che per travisamento della prova.
Osserva al riguardo il Collegio che, come già posto in rilievo dal Tribunale distrettuale, non v'è stata, nel caso di specie, omessa trasmissione dell'attività investigativa acquisita con l'Ordine Europeo di Indagine, emergendo dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura di error in procedendo dell'agitata doglianza, che la difesa, in data 14/11/2022, avanzò istanza di esibizione di detta documentazione e che il pubblico ministero, nel corso della successiva udienza camerale a tal fine fissata, replicò che tutti gli atti relativi all'emissione ed all'esecuzione dell'indicato provvedimento investigativo risultavano trasmessi dapprima al giudice per le indagini preliminari, in uno alla richiesta di applicazione della misura cautelare, e poi al Tribunale del riesame, a seguito della proposizione del gravame.
Orbene, l'avvenuta trasmissione degli atti acquisiti con l'Ordine Europeo di Indagine rende evidente l'infondatezza della doglianza in disamina nella parte in cui è dedotta, con riguardo al provvedimento gravato, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità, costituendo principio consolidato quello secondo cui «In tema di riesame delle misure caute/ari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari» (in tal senso Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296-01).
Né si ritiene abbia miglior sorte la dedotta doglianza nella parte in cui si lamenta l'omessa acquisizione dell'attività di supporto svolta dall'Autorità inquirente dello Stato estero. Ciò perché, come posto in rilievo dal Tribunale distrettuale nell'ordinanza gravata, le modalità di acquisizione degli elementi d'indagine sono agevolmente ricavabili dal verbale redatto, sulla base di una regolare delega, dall'agente della polizia giudiziaria francese, in cui si dà atto dell'inserimento in banca-dati, ai fini dell'estrapolazione, degli elementi documentali richiesti dall'organo inquirente, dei codici IMEI dei dispositivi telefonici mobili in uso agli indagati e dell'attività di decrittazione in concreto svolta.
D'altro canto, va anche evidenziato che il giudice di legittimità, in relazione a una fattispecie analoga a quella di cui trattasi - relativa all'acquisizione dei codici di decriptazione delle chat di rete Sky ECC, presenti nel database di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva poi trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico - ha formulato il principio di diritto secondo cui «L'ordine europeo di indagine cd. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario» (in tal senso Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027-01).
Tanto chiarito, deve, ad ogni buon conto, evidenziarsi che, con il motivo di ricorso de quo, sono di fatto riprodotte le medesime ragioni già scrutinate e ritenute infondate dal Tribunale distrettuale, la qual cosa vizia lo stesso di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla sua inammissibilità (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla canceller