Italian Supreme Court annuls appeal order for lack of specific grounds regarding aggravated theft sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court annulled the Milan Court of Appeal's order dismissing Antonio Sestito's appeal against a conviction for aggravated attempted theft. The defense argued that the first-instance court failed to consider positive behavioral factors and misapplied recent jurisprudence regarding anti-theft tags, while the appellate court had previously rejected these specific points. The Court ruled that the appeal order was invalid because it did not explicitly address the specific legal and factual grounds raised by the appellant, violating the principle of specific grounds required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) e comma 2 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible for lack of specific grounds when the critical arguments against the decision's factual or legal basis are not explicitly stated and argued, unless the grounds were already fully examined and dismissed in the first instance without being revisited.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SESTITO ANTONIO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 25/05/1943 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette,~le conclujeiidel PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 6/7/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Sestito Antonio avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. peh.). L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione articolando le seguenti doglianze. I) Erronea applicazione degli artt. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen.; 591, comma 1, lett.
c) e comma 2 cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.
c) e 179 cod. proc. pen. per omessa celebrazione del giudizio di appello; contraddittorietà della motivazione. La Corte di merito, lamenta la difesa, dopo avere sostenuto il difetto di specificità delle censure dedotte, contravvenendo ai principi stabiliti in materia in sede di legittimità, affronta nel merito la questione riguardante la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. per il caso di furto avente ad oggetto merce dotata di placche antitaccheggio. Rispetto a tale questione, nell'atto di appello si era evidenziato come la risalente giurisprudenza, citata nella sentenza di primo grado, fosse stata superata da altra più recente giurisprudenza di segno contrario. Quanto alla censura riguardante il trattamento sanzionatorio e la richiesta di irrogazione di una pena più benevola, nell'atto di appello si erano evidenziati comportamenti di sicura valenza positiva, che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, non erano stati considerati dal primo giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Non può ritenersi che il primo motivo di appello in allora proposto fosse affetto da genericità. La difesa aveva censurato un profilo in diritto, richiamando un orientamento giurisprudenziale a sostegno della esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede diverso da quello indicato nella sentenza di primo grado. Il motivo non era intrinsecamente generico - ossia indeterminato e astratto - e neppure connotato da mancanza di correlazione con le argomentazioni della sentenza di primo grado.
La Corte di merito, nell'esaminare detto motivo, sostiene che esso sia meramente ripropositivo di una doglianza "già affrontata e superata in primo grado", aggiungendo che la giurisprudenza richiamata nella sentenza del Tribunale non esclude la ricorrenza dell'aggravante ove la merce oggetto di furto sia dotata di placca antitaccheggio. Nello sviluppare tale percorso argomentativo, l'ordinanza impugnata si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza apicale di legittimità; sempre nella sentenza Galtelli sopra citata, al paragrafo 8.1 della parte in diritto, si afferma che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non possa essere ritenuta di per sé causa di inammissibilità dell'appello.
Il giudizio di appello ha infatti per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo. L'accoglimento del primo motivo di doglianza assorbe l'ulteriore questione posta dalla difesa nel ricorso.
3. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milan