Cassation annuls tribunal order denying state-funded legal aid opposition due to lack of adversarial proceedings and incorrect legal interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the President of the Tribunal of Crotone's order declaring the opposition to legal aid inadmissible without remand. The applicant argued that the tribunal incorrectly interpreted the opposition remedy as applicable only to rejections, not inadmissibility, and violated her right to defense by deciding de plano without a hearing. The court held that the opposition provision covers all non-acceptance of the request and that the civil procedure code mandates adversarial proceedings for such declarations, thus overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 d.P.R. 115/2002; Art. 702-bis c.p.c.: The opposition remedy against a declaration of inadmissibility to state-funded legal aid is valid and requires adversarial proceedings, invalidating de plano decisions based on erroneous statutory interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARENTELA TIZIANA nata a Catanzaro il 28/05/1975 avverso il decreto del 05/07/2021 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Presidente del Tribunale di Crotone con decreto del 5 luglio 2021 ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata ex art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla dichiarazione in data 5-7 giugno 2021 di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che era stata avanzata il 7 luglio 2020 nell'interesse di Tiziana Parentela, persona offesa costituita parte civile nell'ambito di procedimento penale pendente innanzi l'A.G. di Crotone.
2. Ricorre per la cassazione del decreto del 5 luglio 2022 del Presidente del Tribunale di Crotone Tiziana Parentela, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censura violazione degli artt. 99 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, 15 del d. Igs. 10 settembre 2011, n. 150 (recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"), e 3 e 24 Cost. in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui ritiene - illegittimamente - essere non impugnabile il provvedimento di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto, esplicitato - erroneamente - nel provvedimento che si impugna, che l'unica tutela del richiedente sarebbe la riproposizione dell'istanza o la proposizione di nuova istanza al Giudice.
Infatti, la presentazione di ulteriore istanza, anche ove ammessa, non potrebbe avere efficacia retroattiva e, dunque, non potrebbe riguardare tutta l'attività legale svolta nelle more, con risultati iniqui ed ingiusti. La corretta interpretazione della espressione che si legge nell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, cioè "provvedimento con cui il magistrato [...] rigetta l'istanza di ammissione", deve essere, secondo la ricorrente, ampia, nel senso di provvedimento di non accoglimento della richiesta, quale ne sia la ragione. Si richiama giurisprudenza civile di legittimità ritenuta pertinente. 2.2.
Tramite il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 702-bis e 702- ter cod. proc. civ. e 111, comma 2, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., in ragione della totale omissione di contraddittorio da parte del Presidente del Tribunale, che ha deciso de plano, così violando non soltanto gli artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. ma anche i diritti, di rilievo costituzionale (art. 111, comma 2, Cost.), alla difesa e al contraddittorio. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 101, comma 2, e 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento alla parte ricorrente di un termine per memorie onde interloquire su una questione che il Giudice ha ritenuto di dover rilevare di ufficio.
Si chiede, dunque, l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 22 aprile 2022 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Presidente del Tribunale di Crotone per l'ulteriore corso.
4. Il procedimento, fissato ex art. 611 cod. proc. pen. al 16 giugno 2022, non essendovi ragioni di urgenza è stato differito al 24 gennaio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2. Va premesso che il provvedimento impugnato così - testualmente ed integralmente - motiva la dichiarazione di inammissibilità: «rilevato che il rimedio dell'opposizione ex art. 99 TU spese di giustizia è previsto per l'ipotesi di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e non per la diversa ipotesi di inammissibilità per mancata allegazione nei termini dei documenti richiesti, dovendosi in tal caso riproporre l'istanza davanti al giudice che procede».
3. Sussistono entrambi i vizi dedotti con i primi due motivi di ricorso. 3.1. Quanto al primo motivo, erra il decidente di merito nell'interpretare l'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 come riferibile unicamente al provvedimento di rigetto, con esclusione di quello di inammissibilità. Ove così fosse, si sarebbe in presenza di una previsione gravemente illogica e foriera di disparità di trattamento a seconda della formula con cui il decidente ha disatteso l'istanza: si tratta, in ogni caso, di lettura già - implicitamente - disattesa da Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, Ciracì, Rv. 276086, richiamata dal P.G. nella requisitoria. 3.2. Quanto al secondo motivo, la procedura prevista dall'art. 702-bis cod. proc. civ. presuppone la necessaria instaurazione del contraddittorio in udienza e non prevede casi di declaratoria di inammissibilità da adottarsi de plano. 3.3. Discenda la statuizione in dispositivo, con assorbimento del terzo motivo.
4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di legittimità e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al presidente del Tribunale di