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Sentenza — n. 13814/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn; client waived interest after indictment dismissal and asset return.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the request, citing the lack of interest in the proceedings. The underlying criminal case had already resulted in an indictment dismissal and the return of seized assets. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Law 242/2016; Law 309/1990: When a criminal proceeding is dismissed and seized assets are returned, the interested party loses standing to challenge prior seizure orders, rendering any subsequent appeal inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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lack of interest withdrawal of appeal indictment dismissal seizure return procedural inadmissibility criminal procedure standing to sue traffico di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law 2 December 2016, n. 242
D.P.R. 9 October 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, PMT C/ CASTIGNANI LORENZO
Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Fiorentini Mattia
In conformità agli anzidetti principi, l'ordinanza impugnata aveva giustificato il sequestro probatorio con la necessità dell'espletamento di accertamenti tecnici sulla sostanza (sul punto, Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Fiorentini Mattia, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANEPA ROBERTO (RINUNCIANTE) nato a VERCELLI il 12/09/1989 avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di VERCELLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vercelli, in sede di riesame, aveva confermato il decreto con cui il pubblico ministero aveva, in data 03/02/2022, convalidato il sequestro probatorio effettuato il 02/02/2022 dai Carabinieri di Vercelli nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 174/2022, in cui Canepa Roberto era indagato per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la predetta ordinanza aveva proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando, oltre che contraddittorietà ed illogicità della motivazione, l'illegittimità dell'operato sequestro, asseritamente disposto in violazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

3. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso attenendosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte a mente dei quali, in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività (Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, PMT C/ CASTIGNANI LORENZO, Rv. 275956 - 01). In conformità agli anzidetti principi, l'ordinanza impugnata aveva giustificato il sequestro probatorio con la necessità dell'espletamento di accertamenti tecnici sulla sostanza (sul punto, Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Fiorentini Mattia, Rv. 283032 - 01, secondo cui, in tema di stupefacenti, è legittimo il mantenimento del sequestro probatorio di "cannabis sativa", di cui sia stata accertata la percentuale di THC in misura inferiore allo 0,5%, ove finalizzato ad anticipare alla fase delle indagini preliminari l'accertamento dell'effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni).

4. Il 25/11/22, è pervenuta in cancelleria atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto dall'imputato (con autentica del difensore, avv. Alessandro Scheda) - con cui si dichiara l'intervenuta mancanza di interesse alla coltivazione dell'impugnazione, atteso che, per il relativo procedimento penale, è stato emesso decreto di archiviazione il quale ha, altresì, disposto la restituzione di quanto in sequestro.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore