Cassation annuls sentence for imposing only imprisonment instead of mandatory fine under Italian law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General successfully appealed the lower court's sentence against Federico Da Roit, arguing it violated mandatory sentencing provisions. The court found the trial judge erred by imposing only four months of imprisonment while omitting the legally required fine. Consequently, the Cassation Court annulled the decision without remittal to allow the parties to propose a new, legally compliant penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; When a judge imposes only imprisonment without the mandatory fine required by law, the sentence is void and must be annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE GENERALE c/la CORTE DI APPELLO di VENEZIAnel procedimento a carico di: DA ROIT FEDERICO avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sostituto Procuratore generale di Venezia ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Vicenza nei confronti di Da Roit Federico, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.
2. Deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per non avere la sentenza impugnata applicato la pena pecuniaria della multa, essendosi limitata a disporre la sola reclusione (pari a quattro mesi).
3. Il ricorso è fondato. Applicando la sola pena della reclusione, il Giudice è incorso nella violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 che prevede la pena della reclusione da mesi sei ad anni quattro e della multa da C 1.032,00 ad C 10.329,00. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di determinazione "contra legem" della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, che, secondo l'orientamento nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 1411 del 22/09/2006, dep. 2007, Braidich, Rv. 236033 -01), invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito.
4. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettifica di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso nel quale le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi