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Sentenza — n. 13810/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after new law requiring lawyer signature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the law requiring lawyer signatures took effect. Although the defendant later appointed a lawyer and had them sign the document, the court ruled this did not cure the defect of personal filing. The court held that the procedural requirement for lawyer representation in cassation appeals could not be retroactively applied to fix a filing made in violation of the new rule.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by the defendant after the entry into force of the law requiring lawyer signature is inadmissible, and subsequent appointment of counsel or lawyer signature does not validate the defect.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing defect lawyer signature requirement retroactive application of law defendant representation rules appropriazione indebita di beni demaniali impiego illecito di valori patrimoniali appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di • cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di • cassazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017- dep.
Sez. 3 n. 111126 del 25.01.2021
27201001, che ha individuato la ratio delle modifiche .normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione e anche Sez. 3 n. 111126 del 25.01.2021 rv 281475) 4.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEDICINI TERESA nato a TORRECUSO il 10/12/1975 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; it, t

RITENUTO IN FATTO

E CONDSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna inflitta a Pedicini Teresa dal Tribunale di Benevento con la pronuncia del 12.07.2016, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato di furto, confermando le statuizioni civili 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di violazione di legge e della motivazione.

3. Va rilevato che il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputata; infatti dopo l'articolazione dei motivi e le conclusioni, l'imputata «nomina e costituisce proprio difensore di fiducia per il presente grado di giudizio l'avv. Costantino Sauchella del foro di Benevento cui conferisce tutte le facoltà di legge incluso il deposito del presente atto». Segue poi la firma del difensore per autentica " tale è la su estesa sottoscrizione". 3.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputata in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di • cassazione.

La nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell'atto, conferendo per altro la delega al deposito: il ricorso è dunque atto personale dell'imputato, da depositare a cura del difensore. 3.2. L'autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. 3.3. Analogamente, la sottoscrizione del difensore che nel caso di specie sottoscrive per «per accettazione» non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto ( cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017- dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, che ha individuato la ratio delle modifiche .normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione e anche Sez. 3 n. 111126 del 25.01.2021 rv 281475) 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammen