Italian Court annuls detention order for ayahuasca possession due to flawed chemical analysis and lack of legal definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the detention order against Mariconda Irene regarding illegal possession of ayahuasca. The defendant argued that the seized substance lacked the required chemical components (armalina and armina) to legally qualify as a controlled narcotic under Italian law. The court agreed, ruling that the forensic analysis was insufficient to justify the substance's classification and the resulting deprivation of liberty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 Decreto del Ministro della salute 23/02/2022; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: The court established that a substance must strictly meet the statutory chemical definition to be classified as a narcotic, and a detention order based on an analysis failing to identify these specific components violates the law and procedural nullity rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mariconda Irene, nata a Roma il 29/11/1967, avverso l'ordinanza in data 19/12/2022 del Tribunale di Catania, Sezione per il riesame; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19/12/2022 il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale, il precedente 26/11/2022, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva applicato, nei confronti di Mariconda Irene, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ric:orso per cassazione il difensore di fiducia della Mariconda, avv.to Dario Riccioli, che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, c:omma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1.-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in combinato disposto con il Decreto del Ministro della salute del 23/02/2022, mediante il quale l'ayahuasca è stata inserita nella tabella I allegata al citato d.P,R., nonché vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Sostiene, in specie, che il Tribunale distrettuale avrebbe erroneamente e immotivatamente ritenuto ayahuasca la sostanza rinvenuta nella disponibilità della Mariconda, posto che non risultava accertato che la stessa contenesse quali componenti, oltre alla DMT (dimetiltriptamina), anche l'armalina o l'armina. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle previsioni di cui agli artt. 292, comma 2, lett.
c) e c-bis), e 309, comma 9, cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto formante oggetto di contestazione, nonché di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Assume in proposito che il Tribunale del riesame, in violazione delle evocate norme processuali, avrebbe confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che la sostanza sequestrata fosse uno stupefacente, nonostante le analisi qualitative eseguite avessero rivelato che il campione analizzato non conteneva né armalína né armína, sicché risultava evidente l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza dell'accertata mancanza di detti componenti; sostiene, inoltre, che il giudice gravato, nel confermare la sussistenza della gravità indiziaria, avrebbe omesso di argomentare il ritenuto effetto drogante della sostanza - che si presentava, peraltro, sotto forma di decotto e non di estratto, macinato o polvere, come richiesto ex lege - e di dar conto, inoltre, del suo principio attivo; aggiunge, da ultimo, che il Tribunale distrettuale sarebbe altresì incorso, con riguardo al profilo indiziario, in un evidente travisamento della prova nella parte in cui ha affermato la sussistenza del quantum del principio attivo della DMT (dimetiltriptamina), invero non desumibile dalle analisi eseguite. 2.3.
Con il terzo motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di fuga e al pericolo di reiterazione e di ritenuta proporzionalità della misura massimamente afflittiva in concreto adottata. Sostiene, in particolare, che il Tribunale distrettuale avrebbe illogicamente argomentato l'affermata persistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione, smentendo l'uno l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'indagata nell'immediatezza dei fatti, l'assenza di precedenti penali a suo carico e l'assoluta mancanza di contatti con la criminalità organizzata e confutando l'altro l'esito delle analisi qualitative medio tempore eseguite sulla sostanza sequestrata, asseritamente indicativo dell'insussistenza in essa di principio attivo.
Aggiunge poi che i giudici della cautela avrebbero erroneamente motivato anche l'affermata inadeguatezza a contenere le evidenziate esigenze preventive di misure diverse da quella intrannuraria, non potendosi ritenere idoneo a precludere la concessione della misura autocustodiale, se del caso rafforzata dall'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", la paventata possibilità, per la Mariconda, di continuare a rifornirsi di ayahuasca e di frequentare gli adepti alla setta cui era affiliata, ove sottoposta a un regime restrittivo domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Mariconda Irene è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, sr espongono.
2. Colgono nel segno il primo e il secondo motivo di ricorso, di portata assorbente e da esaminare congiuntamente perché connessi, con i quali si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in combinato disposto con l'art. 1 del Decreto del Ministro della salute del 23/02/2022, mediante il quale Vayahuasca è stata inserita nella tabella 1 allegata al citato d.P.R., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, degli artt. 292, comma 2, lett.
c) e c-bis) e 309, comma 9, cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in contestazione e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Osserva il Collegio che il legislatore, con l'art. 1 del Decrel:o del Ministro della salute del 23/02/2022, dopo aver inserito l'ayahuasca nella tabella I del d.P.R. n. 309 del 1990, ne ha fornito altresì la definizione, stabilendo che «... l'ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti: armalina, armina».Come evidenziato dal ricorrente, l'esame qualitativo eseguito dal Gabinetto regionale della Polizia scientifica sul liquido caduto in sequestro ha rivelato che esso, pur essendo stato definito ayahuasca, presentava come componente la sola DMT (dimetiltriptamina), risultando attestato il mancato rinvenimento di tracce di armalina e/o di armina.
Tale circostanza, in uno all'omessa indicazione della percentuale di principio attivo caratterizzante la sostanza e del numero di dosi medie singole da essa ricavabili, rende evidente l'inidoneità dell'eseguito accertamento a giustificare l'inquadramento del liquido di cui l'indagata aveva la disponibilità nella categoria degli stupefacenti di cui alla tabella I allegata al d.P.R. n. 309 del 1990. Tanto rivela la violazione di legge, e in specie della norma incriminatrice di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in cui è incorso il Tribunale distrettuale nel confermare l'ordinanza genetica e, nel contempo, l'inosservanza, da parte sua, delle norme processuali stabilite a pena di nullità di cui agli artt. 292, comma 2, e 309, comma 9, cod. proc. pen. nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza a carico dell'indagata dei gravi indizi di colpevolezza.
3. Le esposte considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio della gravata ordinanza, con conseguente cessazione della misura cautelare cui è sottoposta l'indagata Mariconda Irene, della quale si ordina, pertanto, l'immediata liberazione, se non detenuta per altra causa. Si onera la cancelleria dell'immediata comunicazione della decisione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M11. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la cessazione della misura cautelare, ordinando l'immediata liberazione di Mariconda Irene se non detenuta per altro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale