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Ordinanza — n. 13527/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal against GIP order, converting it to a precautionary appeal instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13527/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the petitioner's direct appeal against the GIP's order rejecting a request to modify personal precautionary measures. The petitioner argued for a violation of law regarding the assessment of actual security needs, but the Court held that such orders are not subject to immediate cassation review. Consequently, the case was converted into a precautionary appeal to the competent tribunal for proper adjudication.

Regesto Legislator

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Art. 310, 311 c.p.p.; Direct appeals against GIP orders modifying personal precautionary measures are inadmissible via cassation and must be converted into precautionary appeals.

Parole chiave

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precautionary measures GIP orders cassation admissibility personal liberty procedural conversion rinvio del dibattimento modifica di misure cautelari ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 310 c.p.p.
Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Cala
Art. 311 c.p.p.
Art. 606 lett. b) e) c.p.p.
Con un unico motivo deduce ex art. 606 lett.
Art. 274 c.p.p.
Art. 292 c.p.p.
Art. 299 c.p.p.
art. 311 cod. proc. pen
art. 310 cod.proc.pen
Il ricorso va pertanto convertito in appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.
art. 310 c.p
Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Cala

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015
pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015 RV.
Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008
263743; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008 Rv.
Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022
242221; Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO GIOVANNI nato a ROMA il 24/06/1956 avverso l'ordinanza del 22/12/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha concluso per la conversione del ricorso in appello con trasmissione all'autorità competente ed in subordine per il rigetto. udito il difensore E' presente l'avvocato GIANZI FRANCESCO del foro di ROMA in difesa di DI PIETRO GIOVANNI che riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l'accogliniento.

RITENUTO IN FATTO

1.Di Pietro Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Gip del Tribunale di Reggio Calabria in data 22.12.2022 ha rigettato l'istanza volta a modificare il luogo .di presentazione alla P.G., in relazione alla misura dell'obbligo di presentazione cui lo stesso é sottoposto con cadenza settimanale, per un periodo cli quindici giorni, riportandosi alle ragioni indicate dal Pubblico Ministero nel parere. Con un unico motivo deduce ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 292 e 299 cod.proc.pen. Assume che l'ordinanza impugnata è contraddistinta da un apparato argomentativo del tutto assente in punto di valutazione della sussistenza di effettive, concrete ed attuali esigenze cautelari e comunque perché erronea nell'applicazione delle disposizioni indicate limitandosi ad un rinvio a quanto espresso dal Pubblico ministero nel parere. Aggiunge altresì che la motivazione risulta graficamente incomprensibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per saltum in fattispecie in cui tale rimedio non risulta esperibile, deve essere riqualificato in termini di appello cautelare e trasmesso al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, per il giudizio.

2. Va infatti ribadito che, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, trattando:si di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà (Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015 RV. 263743; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008 Rv. 242221; Sez. 2, n. 24349 del 24/05/2022, Rv. 283178). Il ricorso va pertanto convertito in appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Cala