Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding seized funds ownership dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the alleged violation of law. The appellant argued that seized funds were her property based on a power of attorney, while the lower court rejected this, noting the sale deed was signed by her personally. The Supreme Court ruled that the generic complaint of insufficient motivation failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a judgment of inadmissibility must be based on specific grounds; a generic claim of insufficient motivation or illogical reasoning does not satisfy the requirement for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBOCCI TIZIANA nata a CATANZARO il 07/05/1958 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15 novembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, investita quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza cli restituzione della somma di C 9.980,00 sequestrata nell'ambito del procedimento a carico di Rhanna Ungaro, imputato per violazioni della legge in materia di stupefacenti e condannato per questi reati con sentenza definitiva del 17 ottobre 2019.
2. L'istanza di restituzione della somma è stata proposta il 22 settembre 2021 da Tiziana Carbocci, madre di Rhama Ungaro, nella qualità di terza interessata. La Carbocci ha sostenuto che la somma, sottoposta a sequestro nell'ambito del procedimento a carico del figlio, era in realtà di sua proprietà essendo provento della vendita di due autovetture (una intestata alla stessa Carbocci, l'altra intestata ad Anghelina Frosa) cui Ungaro aveva proceduto avendo ricevuto una procura in tal senso dalle proprietarie. La Corte di appello ha respinto l'istanza osservando: quanto alla somma di C 5.000,00 - asserito provento della vendita dell'auto intestata ad Anghelina Frosa - che la Carbocci «non ha interesse né legittimazione» a chiederne la restituzione; quanto alla residua somma - asserito provento della vendita dell'auto intestata alla Carbocci - che la dichiarazione di vendita annotata sul certificato di proprietà indica quale parte venditrice la proprietaria e non fa menzione di un delegato alla vendita.
Secondo la Corte territoriale, inoltre, anche se avesse agito quale mandatario, Ungaro avrebbe contratto una obbligazione nei confronti della madre alla quale avrebbe dovuto consegnare una somma corrispondente a quella riscossa, confluita nel frattempo nel suo patrimonio.
3. Tiziana Carbocci ha proposto ricorso contro il provvedimento di rigetto lamentando violazione di legge per assoluta carenza di motivazione. Secondo il difensore, la circostanza che la somma ricavata dalla vendita dell'autovettura sia stata incassata da Ungaro in nome e per conto della Carbocci sarebbe ampiamente provata dalla procura a vendere allegata all'istanza di restituzione della somma. La difesa osserva che il denaro contante rinvenuto nell'abitazione di Ungaro copre il ricavato della vendita e sostiene che la somma non poté essere consegnata alla Carbocci perché fu sequestrata sei giorni dopo essere stata incassata.
4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
5. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.6. La ricorrente sostiene di aver conferito mandato al figlio affinché vendesse l'autoveicolo Mercedes targato DH 099SY a lei intestato e documenta che tale vendita avvenne il 30 maggio 2017. La Corte territoriale ha valutato la documentazione prodotta, ma ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza. Ha osservato, infatti, che la dichiarazione di vendita risulta essere stata sottoscritta personalmente dalla Carbocci e ha ritenuto che, a fronte di tale constatazione, l'esistenza di una procura a vendere in favore di Ungaro sia irrilevante perché inidonea a provare che fu lui ad incassare il prezzo.
La difesa non si confronta con questa argomentazione; si limita a ribadire che una procura fu rilasciata; ricorda che il documento è stato allegato in copia all'istanza di restituzione e lamenta, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione. Ne consegue l'aspecificità e, quindi, l'inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa Telleria Rv. 282949 ).
7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass