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Sentenza — n. 13524/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper filing venue under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13524/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition at the competent criminal court registry. Although the appellant argued that the consulate's lack of response made immediate filing impossible, the court held that criminal procedure rules strictly govern these proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 582, 583, 591 c.p.p.; Appeals in proceedings for admission to state-funded legal representation must be filed at the criminal court registry, not the Ministry of Justice, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility venue patrocinio a spese Stato consular certification Code of Criminal Procedure prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria prova dell'apolidia prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

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Art. 582 c.p.p.
115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod.
Art. 583 c.p.p.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
186 del 13 giugno 2000 e rillevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Il decreto di rigetto è stato confermato perché si è ritenuto che l'istante (cittadino pakistano) non avesse assolto all'onere di allegazione previsto dall'art. 79, comma 2, d.P.R.
Art. 94, comma 2, d.P.R. 115/2002
115 avendo autocertificato l'assenza di redditi nel paese d'origine, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del medesimo d.P.R., senza aver dimostrato l'impossibilità di ottenere la certificazione dell'autorità consolare competente.
art. 444 cod. proc. pen
Il difensore riferisce che la sua nomina era avvenuta il giorno prima (fino a quel momento Tufail era stato assistito da un difensore d'ufficio) e il processo fu definito in udienza preliminare con una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art.
art. 582 cod. proc. pen
115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rillevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino
(Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv.
Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, Messana
Corte costituzionale n. 157/2021
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rillevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUFAIL MUHAMMAD nato in Pakistan il 01/01/1973 avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2022 il Presidente del Tribunale di Macerata ha respinto l'opposizione proposta da Muhammad Tufail contro il decreto del G.u.p. di quel Tribunale che aveva respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo stesso Tufail nell'ambito del procedimento penale n. 2955/21 R.G. GIP. Il decreto di rigetto è stato confermato perché si è ritenuto che l'istante (cittadino pakistano) non avesse assolto all'onere di allegazione previsto dall'art. 79, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 avendo autocertificato l'assenza di redditi nel paese d'origine, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del medesimo d.P.R., senza aver dimostrato l'impossibilità di ottenere la certificazione dell'autorità consolare competente. La relativa richiesta, infatti, era stata inviata all'autorità consolare del Pakistan il giorno stesso della presentazione dell'istanza.

2. Per mezzo del proprio difensore, Muhammad Tufail ha proposto ricorso contro l'ordinanza articolandolo in due motivi riconducibili ad unità. Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 115/2002. Osserva che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fu presentata all'udienza preliminare, fissata per il 22 ottobre 2021, e ad essa fu allegata, oltre all'autocertificazione, anche la richiesta di certificazione consolare che era stata inviata al Consolato pakistano quello stesso giorno. Il difensore riferisce che la sua nomina era avvenuta il giorno prima (fino a quel momento Tufail era stato assistito da un difensore d'ufficio) e il processo fu definito in udienza preliminare con una richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Sostiene, pertanto, che, per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non era possibile attendere la risposta dell'autorità consolare. Sottolinea che il Consolato non ha mai dato risposta alla richiesta, pur avendola ricevuta. Il ricorrente osserva che, avendo documentato di aver chiesto all'autorità consolare la necessaria certificazione (e non avendo ricevuto risposta dal Consolato), l'istante non poteva far altro che autocertificare di non aver percepito redditi all'estero e nel giudizio di opposizione fu depositata una nuova autocertificazione in tal senso.

Sottolinea che l'autocertificazione relativa ai redditi percepiti in Italia e all'estero allegata all'istanza - e l'ulteriore autocertificazione prodotta nel giudizio di opposizione - sono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il cui valore non può essere ignorato, tanto più quando la certificazione consolare richiesta non sia stata ottenuta. Richiama la sentenza n. 157/2021 della Corte costituzionale, che, con pronuncia "additiva", ha introdotto anche nei procedimenti amministrativi, civili e tributari una previsione analoga a quella contenuta per i procedimenti penali nell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

3. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso osservando che l'interessato chiese all'autorità consolare la prescritta certificazione il giorno stesso in cui presentò l'istanza. Non si versava pertanto in una situazione di impossibilità a produrre la documentazione richiesta e tale situazione di impossibilità non può essere riferita all'urgenza di assicurare la difesa atteso che della fissazione dell'udienza preliminare l'imputato era stato tempestivamente informato.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con modalità non conformi a quelle che disciplinano la materia.

2. Il ricorrente ha ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha provveduto a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato e lo ha depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione, in data 26 maggio 2022. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di dover aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale e, pertanto, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571;

Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793). Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro il termine previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non è stato proposto con atto depositato presso la cancelleria del giudice competente come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. Ed invero, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità all'inosservanza delle disposizioni che disciplinano i tempi e i modi di presentazione dell'impugnazione.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rillevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila