Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal of the appeal by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request for review. The defense had argued that the detention order lacked sufficient evidence of danger and that the appellant's financial situation was misrepresented. The court rejected these substantive arguments, ruling instead that the procedural defect of withdrawal rendered the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant has voluntarily withdrawn the request for review, regardless of the merits of the underlying arguments regarding bail conditions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAUCCI FRANCESCO nato a MESSINA il 19/11/1989 avverso l'ordinanza del 07/11/2022 del TRIB. LIBEIRTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Messina, in funzione di collegio per il riesame di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di Maucci Francesco per la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina il 17/10/2022 in relazione al reato di associazione dedita al narcotraffico radicata in Messina dal 2020 all'attualità e in relazione a uno specifico reato fine avente ad oggetto la detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio accertato nel maggio 2020.
2. Francesco Maucci propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1/ lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione nonché vizio della motivazione con riferimento agli artt.274, comma 1 lett.c), e 292, comma 2 lette, cod. proc. pen. Premesso che permangono forti dubbi in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione della misura cautelare, considerato che i gravi indizi di colpevolezza a carico del Maucci riguarderebbero esclusivamente quattro intercettazioni inidonee a provare la sua partecipazione attiva al sodalizio criminoso, la doglianza che la difesa sottopone al giudice di legittimità si incentra sul profilo delle esigenze cautelari. 2.1.
In particolare, la difesa sostiene che, nel caso di specie, i requisiti della attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione siano stati ritenuti sussistenti in re ipsa in ragione del capo di imputazione, omettendosi di specificare in che cosa tali presupposti sussisterebbero. Mancherebbe in capo al Maucci qualsivoglia forma di provata professionalità nell'attività contestata, avendo il Tribunale del riesame trascurato il concreto apporto dei singoli soggetti all'associazione, di fatto equiparando immotivatamente il pericolo di reiterazione del Maucci a quello del Guarnera, ruota motrice dell'intera operazione. 2.2.
Il Tribunale sarebbe caduto in errore sotto il profilo delle condizioni economiche del ricorrente in quanto ha ritenuto che l'indagato versi in stato di totale indigenza, tuttavia dando per assodata la ricezione da parte del Maucci di forme di retribuzione per l'attività prestata; retribuzione che non vi è mai stata, che non risulta provata, né avrebbe potuto esserlo in ragione dell'esigua partecipazione dello stesso all'attività del cognato. Difetta nell'ordinanza la separata disamina della concretezza e dell'attualità del peric:olo di reiterazione del reato, essendosi piuttosto desunto un non meglio precisato rischio di recidiva in ragione di fatti accaduti addirittura due anni prima.3.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle A