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Sentenza — n. 13519/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as preliminary hearing judge's order on sequestro probatorio release is not appealable.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because the preliminary hearing judge's order rejecting the release of seized funds is not subject to cassation review. The appellant argued the order violated Article 253 of the Code of Criminal Procedure, while the Prosecutor General contended no express legal provision allows such an appeal. The Court ruled that since the Supreme Court previously determined this specific order is unappealable, the current appeal lacks a legal basis.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 253 c.p.p.: The order of the preliminary hearing judge rejecting a request for the release of property under provisional seizure is not appealable to the Supreme Court.

Parole chiave

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provisional seizure release preliminary hearing judge cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure seizure conversion azione di convalida del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Con provvedimento in data 1/07/2022 il Tribunale adito ha qualificato l'appello quale ricorso ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 253 c.p.p.
Andrea Tartaglia impugna, dunque, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 9.000 sottoposta a sequestro probatorio in data 25/01/2022, con unico motivo in cui deduce l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 253 cod.
Art. 262 c.p.p.
A ciò si aggiunga che risulta dagli atti che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 9/07/2022, il sequestro probatorio è stato convertito ai sensi dell'art. 262 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Con provvedimento in data 1/07/2022 il Tribunale adito ha qualificato l'appello quale ricorso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 253 cod. proc. pen
Andrea Tartaglia impugna, dunque, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 9.000 sottoposta a sequestro probatorio in data 25/01/2022, con unico motivo in cui deduce l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen.
art. 262 cod. proc. pen
A ciò si aggiunga che risulta dagli atti che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 9/07/2022, il sequestro probatorio è stato convertito ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, ordinanza n. 33959 del 31/05/2022
Sezioni Unite, pronuncia del 26/01/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARTAGLIA ANDREA nato a MILANO il 18/07/1988 avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto di impugnazione qualificato appello nell'interesse di Tartaglia Andrea è stata impugnata dinanzi al Tribunale di Milano l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in fase di udienza preliminare, ha rigettato il 14/06/2022 l'istanza di dissequestro di una somma di denaro sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento nel quale Andrea Tartaglia è imputato di una serie di furti.

2. Con provvedimento in data 1/07/2022 il Tribunale adito ha qualificato l'appello quale ricorso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

3. Andrea Tartaglia impugna, dunque, il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro della somma di euro 9.000 sottoposta a sequestro probatorio in data 25/01/2022, con unico motivo in cui deduce l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. La Sezione Terza penale, con ordinanza n. 33959 del 31/05/2022/aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione se, a fronte di istanza di revoca del sequestro probatorio promossa nel corso dell'udienza preliminare, il provvedimento di rigetto emesso dal giudice dell'udienza preliminare fosse impugnabile con ricorso per cassazione oppure mediante appello dinanzi al tribunale del riesame. 5.1. Ciò in quanto manca un'espressa disciplina in ordine all'impugnabilità della decisione del giudice dell'udienza preliminare investito di una richiesta di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio, non essendo prevista l'esperibilità di un mezzo di impugnazione avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare adottato nel corso di tale udienza. 5.2. A tale questione le Sezioni Unite, con pronuncia del 26/01/2023f la cui motivazione alla data odierna non risulta depositata, hanno comunque fornito chiara risposta negativa circa l'impugnabilità del provvedimento.

6. Trattandosi di provvedimento non impugnabile, ne consegue l'affermazione di inammissibilità del ricorso sottoposto al collegio. A ciò si aggiunga che risulta dagli atti che, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 9/07/2022, il sequestro probatorio è stato convertito ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. in sequestro conservativo.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese ma non alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, data la natura controversa della questione. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla in favore della Cassa delle ammende