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Sentenza — n. 13509/2023 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant after 2017 reform is inadmissible without registered defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after the 2017 reform abolished personal appeals. Although the defendant argued for the right to self-defense, the court held that technical representation by a registered defense counsel is mandatory in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 6, comma 2, lett. c), CEDU: The principle of mandatory technical representation by a registered defense counsel in cassation proceedings is compatible with the right to self-defense, requiring the party to contribute to fact reconstruction only in the merits trial.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility mandatory defense counsel personal appeal reform technical representation requirement self-defense cassation allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 6, comma 2, lett. c), Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007
Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011
19964 del 29- 3-2007; Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv.
Sez. 6, n. 48440 del 20-11-2008
Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMISANO ALFONSO nato a TERMINI IMERESE il 12/05/1972 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO OSSERVA Palmisano Alfonso, imputato, propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso, proposto il 7-4-2022, e quindi dopo il 3-8-2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23-6-2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29- 3-2007; Sez. 2, n. 9562 del 13-12-2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20- 11-2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19-12-2012, Rv. 255082;

Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 4000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così