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Sentenza — n. 13499/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for drug trafficking defendants regarding inadmissibility and sentencing review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13499/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed appeals by challenging the admissibility of specific arguments while dismissing others. The appellants contested the appellate court's sentencing adjustments and the denial of generic mitigating circumstances based on intercepted communications and surveillance evidence. The court ruled that sentencing discretion is protected under Article 132 of the Penal Code and that appeals challenging the congruity of the penalty without logical flaws are inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the penalty imposed by the lower court, as sentencing is a matter of judicial discretion based on statutory parameters, and appeals lacking logical flaws or arbitrary reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing discretion inadmissible appeal generic mitigation penal code provisions corrispondenza con il difensore testimonianza inattendibile pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
In base al principio normativamente codificato all'art. 132, cod.
Art. 133 cod. pen.
VI) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Del tutto priva di argonnentazioni a sostegno è la decisione della Corte di merito attinente al trattamento sanzionatorio.
art. 74 d.P.R. 309/90
309/90, senza alcun riferimento al caso concreto, escludendo la possibilità di riconoscere l'ipotesi di cui al sesto connma dell'art. 74 d.P.R. 309/90.
artt. 110 cod. pen
Tutti gli episodi di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 133 cod. pen
VI) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
309/90; malgoverno dei criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
In ordine alla fattispecie associativa di cui al capo F della rubrica ed in relazione al capo A della rubrica, la Corte di merito si limita a richiamare la giurisprudenza di legittimità riguardante l'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 34 cod. proc. pen
Come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. 309/1990
In definitiva, in relazione a tale gruppo di imputati sussistono tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza prevalente al fine di con figurar gli estremi del reato di cui al/'art. 74 d.P.R. 309/1990.
art. 585 cod. pen
582 aggravato ai sensi dell'art. 585 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Quanto alla determinazione della perla, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016
Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA ROCCA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 11/07/1991 NAPOLITANO ANTONIO nato a PALERMO il 04/05/1992 GULOTTA ERNESTO nato a PALERMO il 17/03/1978 RANDAZZO GIUSEPPE nato a PALERMO il 14/01/1980 VALLECCHIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 28/03/1979 BONFARDINO ANNA nato a PALERMO il 09/01/1986 BIANCUCCI DANILO nato a PALERMO il 28/12/1990 D'ANGELO EMANUELE nato a PALERMO il 17/05/1993 MARCHESE CARLO nato a PALERMO il 09/04/1976 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consighere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo i7 Il Proc.

Gen. conclude per l'inammissibilita' per LA ROCCA FRANCESCO PAOLO, NAPOLITANO ANTONIO, BIANCUCCI DANILO, RANDAZZO GIUSEPPE, VALLECCHIA GIUSEPPE, D'ANGELO EMANUELE, il rigetto per MARCHESE CARLO. Annullamento con rinvio quanto al reato G con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; inammissibilità nel resto per GULOTTA ERNESTO e BONFARDINO ANNA. udito il difensore E' presente l'avvocato TURRISI ANTONIO del foro di PALERMO in difesa di: LA ROCCA FRANCESCO PAOLO NAPOLITANO ANTONIO Il difensore presente si riporta ai motivi fi ricorso e ne chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato SINATRA CORRADO del foro di PALERMO in difesa di:

GULOTTA ERNESTO anche con delega orale per l'avv ZAMPARDI DEBORA per imp BONFARDINO ANNA Il difensore presente chiede l'accoglimento dei ricorsi E presente l'avvocato PIAZZA PIETRO del foro di PALERMO in difesa di: D'ANGELO EMANUELE Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avv FORMUSO ANGELO per l'imp RANDAZZO GIUSEPPE e con delega orale anche per l'avv SPECIALE DEBORA per imp VALLECCHIA GIUSEPPE Il difensore presente chiede raccoglimento del ricorso E' presente l'avv BELLOTTA RICCARDO per imp MARCHESE CARLO il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avv VIANELLO ACCORRETTI VALERIO per imp RANDAZZO GIUSEPPE il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. 41,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 15 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di Vallecchia Giuseppe, Ran'dazzo Giuseppe, Biancucci Danilo, Napolitano Antonio; ha confermato la pronuncia di condanna a carico di La Rocca Francesco Paolo, Gulotta Ernesto, Bonfardino Anna, Marchese Carlo, D'Angelo Emanuele. In dispositivo, ha così statuito: "In parziale riforma della sentenza del 19 novembre 2020, emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo ed appellata da VALLECCHIA Giuseppe, RANDAZZO Giuseppe, BIANCUCCI Danilo, LA ROCCA Francesco Paolo, GULOTTA Ernesto, LO IACONO Francesco Paolo, BONFARDINO Anna, VITALE Lorena, MARCHESE Carlo, D'ANGELO Emanuele, NAPOLITANO Antonio e CALATO' Michele: assolve VALLECCHIA Giuseppe, RANDAZZO Giuseppe e BIANCUCCI Danilo, in relazione al fatto di cui al capo P, perché il fatto medesimo non sussiste; assolve BIANCUCCI Danilo, in relazione al fatto di cui al capo Q, per non averlo commesso; ridetermina la pena a carico di VALLECCHIA Giuseppe in anni 7 e mesi 10 di reclusione; ridetermina la pena a carico di RANDAZZO Giuseppe in anni 13 e mesi 6 di reclusione; ridetermina la pena a carico di BIANCUCCI Danilo in anni 9 e mesi 10 di reclusione ed euro 9.733,00 di multa; revoca nei riguardi del BIANCUCCI la misura della sicurezza della libertà vigilata; ritenuto più grave ai fini della continuazione il reato di cui al capo I), ridetermina la pena a carico di NAPOLITANO Antonio in 7 anni di reclusione ed euro 29.333,00 di multa; conferma nel resto; condanna LA ROCCA Francesco Paolo, GULOTTA Ernesto, LO IACONO Francesco Paolo, BONFARDINO Anna, VITALE Lorena, MARCHESE Carlo, D'ANGELO Emanuele e CALATO' Michele al pagamento delle spese del procedimento".

Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati La Rocca Francesco Paolo, Napolitano Antonio, Gulotta Ernesto, Randazzo Giuseppe, Vallecchia Giuseppe, Bonfardino Anna, Biancucci Danilo, D'Angelo Emanuele, Marchese Carlo. Le imputazioni elevate a carico degli odierni ricorrenti riguardano, per quanto d'interesse in questa sede, la partecipazione di taluni di essi (La Rocca Francesco Paolo, Gulotta Ernesto, Randazzo Giuseppe, Biancucci Danilo e Bonfardino Anna) a due associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti (capi F e G della rubrica); sono poi contestati a tutti gli odierni ricorrenti numerosi episodi riguardanti l'illecita detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

Gli imputati Randazzo Giuseppe e Vallecchia Giuseppe sono stati ritenuti altresì responsabili del reato di lesioni personali di cui al capo Q della rubrica in danno di Lo Iacono Francesco Paolo. Larga parte delle acquisizioni probatorie, secondo quanto sostenuto dai giudici di merito, deriva dalle intercettazioni di conversazioni, associate ad operazioni di monitoraggio eseguite dalla polizia giudiziaria; sempre in base alle motivazioni espresse nelle conformi sentenze di merito, dai dialoghi captati emergono chiari riferimenti alle attività criminose oggetto di contestazione, talvolta sfociate in operazioni che hanno condotto al sequestro della sostanza stupefacente.

Gli elementi probatori a carico degli odierni ricorrenti si sono poi arricchiti in seguito alla raccolta delle dichiarazioni provenienti dal coimputato Lo Iacono Francesco Paolo, che ha intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia poco dopo il suo arresto (verbali delle dichiarazioni rese al P.M. in data 31/7/2019, 14/8/2019, 4/10/2019 e 7/11/2019), e delle ulteriori concordanti dichiarazioni rese dalla di lui moglie, Vitale Lorena (cfr. verbali del 27/11/2019 e 19/1/2020), risultata anch'essa inserita nel medesimo contesto associativo.

2. I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di doglianza, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comnna l, disp. att., cod. proc. pen.

3. Il ricorso di La Rocca Francesco Paolo consta di due motivi. I) Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, 546, comnna 1, lett. e), cod, proc. pen.; 73 e 74 d.P.R. 309/90. La sentenza, osserva l'esponente, è illegittima perché adottata in spregio alle norme richiamate ed in assenza di prove certe in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Essa è inoltre sostenuta da una motivazione illogica e lacunosa in più punti. In ordine alla fattispecie associativa di cui al capo F della rubrica ed in relazione al capo A della rubrica, la Corte di merito si limita a richiamare la giurisprudenza di legittimità riguardante l'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, senza alcun riferimento al caso concreto, escludendo la possibilità di riconoscere l'ipotesi di cui al sesto connma dell'art. 74 d.P.R. 309/90.

La Corte distrettuale non ha considerato gli elementi a discarico portati alla sua attenzione nell'atto di gravame, deponenti per la configurazione in atti della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90: dalle indagini era emerso un presunto coinvolgimento dell'imputato in reati di cessione al minuto della sostanza stupefacente in un arco temporale molto ristretto; i dichiaranti Fernandez e Geraci nulla hanno riferito in ordine alla posizione di La Rocca; le propalazioni dei collaboratori Lo Iacono e Vitale non sono state correttamente valutate alla luce dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

I giudici di merito avrebbero dovuto dubitare della genuinità delle dichiarazioni accusatorie rese da Lo Iacono e Vitale, essendo costoro imputati nel medesimo procedimento ed avendo avuto, per questa ragione, conoscenza di tutti gli atti. Il coinvolgimento dell'imputato nei fatti delittuosi di cui è chiamato a rispondere si è protratto per un arco di tempo assai ristretto, dal maggio 2017 al 21 giugno 2017, data nella quale La Rocca è stato estromesso dal gruppo in seguito alla presunta contestazione dell'ammanco di cinquemila euro. Tutti gli episodi di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 hanno avuto ad oggetto cessioni di singole dosi di stupefacente.

Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto individuare negli atti la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, la quale si configura, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche nel caso di cessioni continuative. II) Violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Del tutto insoddisfacente sarebbe la motivazione espressa dai giudici di merito in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

4) Il ricorso di Napolitano Antonio consta di quattro motivi. I) Con il primo motivo la difesa lamenta violazione degli artt. 530, 546, comma 1, lett. e), 192 cod. proc. pen., 73 d.P.R. 309/90. Mancherebbe la prova certa della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai capi H, I e J della rubrica. Le propalazioni del collaborante Fernandez Fabio risultano del tutto generiche e sfornite dei necessari riscontri individualizzanti in relazione alla posizione del ricorrente. Con riferimento al capo I della imputazione, si ribadisce la mancanza di una piena prova in ordine alla cessione di grammi 34,48 di cocaina operata da Napolitano nei confronti di Pagano Giuseppe: le captazioni telefoniche tra i due non hanno rivelato contenuti che alludessero al commercio dello stupefacente.

La ricostruzione dell'episodio proposta dai giudici di merito sarebbe illogica e carente. Con riferimento al capo H, le propalazioni dei collaboranti Lo Iacono e Vitale non offrono garanzie di affidabilità e genuinità. Costoro, infatti, essendo coimputati nel presente procedimento, sono a conoscenza di tutti gli atti e delle singole imputazioni elevate a carico dei concorrenti nel reato. Il loro contributo si è sostanziato in una conferma del quadro probatorio già esistente, senza alcuna rivelazione ulteriore sui fatti di causa. i giudici di merito avrebbero dovuto considerare in modo più prudente e attento le ragioni della collaborazione, potendosi fondatamente ritenere che i predetti abbiano agito al solo scopo di ottenere degli sconti di pena e un'attenuazione della custodia cautelare.

Inoltre, le indagini approfondite condotte dalla polizia giudiziaria non hanno condotto a sequestri della sostanza stupefacente. Lo stesso dicasi con riferimento al capo i della rubrica. In tutti i casi si è trattato di droga c.d. "parlata", rispetto alla cjuale la giurisprudenza di legittimità esige che il giudice si faccia carico di un rigoroso onere motivazionale, del tutto carente nel presente caso. TI) I fatti di cui alle imputazioni contestate, alla stregua delle prove raccolte, avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5. d.P.R. 309/90.

Invero, tutti gli episodi hanno riguardato cessioni aventi ad oggetto singole dosi di sostanza stupefacente. Con riferimento al capo I della rubrica, il cessionario dello stupefacente, individuato in Pagano Giuseppe, ha visto riconosciuta la fattispecie della lieve entità nella sentenza irrevocabile emessa nel separato giudizio che lo ha riguardato. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma 4, d.P.R. 309/90. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di ritenere la contestata recidiva a carico dell'imputato.

IV) Violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Del tutto insoddisfacente sarebbe la motivazione espressa dai giudici di merito in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla richiesta attenuazione della pena inflitta.

5) Il Ricorso di Gulotta Ernesto consta di sei motivi. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 37 e 42 cod. proc. pen. I giudici di merito hanno ritenuto infondata l'eccezione con cui si era segnalato che il Giudice per l'udienza preliminare era la medesima persona fisica che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'odierno imputato nella fase delle indagini preliminari, valutando la qualificazione dei fatti e la consistenza dell'impianto accusatorio. La Corte di merito avrebbe dovuto pervenire a diverse conclusioni alla luce della pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Gerbino (Sez.

U, n. 37207 del 16/07/2020, Rv. 280116), la quale ha fatto definitiva chiarezza sulla tematica del iudex suspectus, affermando che il vizio di cui si tratta determina una nullità assoluta dell'atto, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, la Corte distrettuale, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla difesa, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza e disporre la restituzione degli atti all'Ufficio di Procura. TI) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 come contestato al capo G della rubrica.

Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, il compendio probatorio raccolto non permette di ritenere integrata la fattispecie associativa con riferimento alla contestazione di cui al capo G della rubrica. Gulotta e Lo Iacono hanno per pochissimo tempo gestito in autonomia la cessione a terzi di droga per modeste quantità (un mese circa). In tale contesto la collaborazione della Bonfardino e della Vitale è stata del tutto occasionale e sporadica. Difetterebbero, pertanto, i requisiti idonei alla configurazione in atti del reato associativo. Alla gestione dei clienti, alla preparazione delle "dosi" e alla vendita dello stupefacente si dedicavano Gulotta e Lo Iacono; le mogli dei ricorrenti, Bonfardino Anna e Vitale Lorena, hanno fornito un apporto del tutto marginale e irrilevante nella vicenda.

Le conversazioni registrate indicate in sentenza non sono idonee a supportare la ricostruzione offerta dai giudici di merito ed un'attenta lettura delle dichiarazioni rese da Lo Iacono rivela come le stesse siano prive di pregio nell'ambito della vicenda che occupa, non avendo fornito alcun reale contributo al compendio probatorio ed essendo Lo Iacono del tutto inattendibile. Nella stessa sentenza si dà atto che il collaborante è stato ritenuto non affidabile in altro separato giudizio. Il collegio ha ignorato una evidenza processuale di grande rilievo nell'ambito del presente giudizio.

La decisione di "mettersi in proprio" è stata presa esclusivamente da Lo Iacono e Gulotta senza che le due donne avessero mai avuto un ruolo in tale decisione. I principi giurisprudenziali enunciati con riferimento al capo F della rubrica non si attagliano ai fatti contestati al capo G. Il numero di partecipanti, la durata dell'attività di smercio della sostanza autonomamente intrapresa da Lo Iacono e Gulotta, l'assenza di uno scopo condiviso e di una reale programmazione restituiscono una realtà diversa da quella sostenuta in sentenza. III) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 in relazione all'ipotesi associativa descritta al capo G della rubrica.

La motivazione omette di rispondere alle critiche svolte nell'atto di appello, non considerando le argomentazioni difensive a sostegno della individuazione in atti della fattispecie invocata.IV) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; vizio di motivazione con riferimento al reato associativo di cui al capo F della rubrica. La Corte di merito ha offerto una motivazione insoddisfacente riguardo alla partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo Fj della rubrica. Le intercettazioni provano come il Gulotta non avesse alcun ruolo nell'ambito del sodalizio, essendo escluso da ogni scelta progettuale e gestionale, avendo patito punizioni corporali dai correi ed essendosi limitato ad attività di piccolo spaccio.

V) Inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ulteriore motivo di censura riguarda la mancata qualificazione degli episodi di cessione dello stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte di merito ha trascurato di considerare che le cessioni riguardavano sempre quantità minime di sostanza stupefacente. VI) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Del tutto priva di argonnentazioni a sostegno è la decisione della Corte di merito attinente al trattamento sanzionatorio. Non si è tenuto conto del ruolo marginale ricoperto dall'imputato; non si è considerato che le sue condotte sono cessate ben prima dell'arresto.

6. Il ricorso di Randazzo Giuseppe consta di tre motivi. I) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90; malgoverno dei criteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. (capo F di imputazione); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata merita di essere censurata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza del delitto associativo contestato al capo F di imputazione, confermando l'appartenenza ad esso di Randazzo. Il percorso motivazionale seguito sarebbe inidoneo a dimostrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Sono state disattese le argomentazíoni difensive a sostegno della estraneità del ricorrente al contesto associativo di cui si discute. Si era posto in evidenza in sede di appello come il contenuto delle intercettazioni non fornisse elementi probatori apprezzabili in relazione alla contestazione: il Randazzo, infatti, non ha partecipato a tali conversazioni. Gli unici contatti riscontrati nelle indagini sono quelli con la Chiovaro. Non è stata dimostrata l'esistenza di contatti con il Vallecchia e non vi è stato alcun sequestro di sostanza stupefacente che abbia interessato il ricorrente.

L'episodio dell'impossessamento dello scooter di Lo Iacono, volto a impedirgli di "spacciare", lungi dal poter confluire tra gli elementi dimostrativi dei fatti di cui al capo F della rubrica, contribuisce ad avvalorare il dato dell'estraneità di Randazzo al gruppo, smentendo il requisito dell'affectio societatis. Il ricorrente non possedeva altre utenze cellulari a lui riferibiii ad eccezione di quella collegata al numero telefonico a lui intestato.In ordine al denaro in possesso del Vella al momento del suo arresto, e alla riferibilità presunta di esso al Randazzo, il Giudice non ha fornito alcun elemento a sostegno, esprimendo una motivazione apodittica.

Le dichiarazioni di Lo Iacono Francesco Paolo e Vitale Lorena sono minate da palesi vizi di attendibilità e coerenza logica. Tali dichiarazioni nulla rivelano in ordine ai canali di approvvigionamento dello stupefacente, alle quantità trattate, ai luoghi di consegna, risultando del tutto carenti con riferimento agli elementi utili per la ricostruzione della fattispecie associativa. La Vitale, inoltre, riferisce circostanze apprese de relato dal marito: tale aspetto esclude che le dichiarazioni dalla stessa rese siano riscontrate da quelle del marito.

Le propalazioni di Fernandez Fabio sono, invece, del tutto aspecifiche o non riscontrate. I dati probatori richiamati vanno in direzione opposta rispetto alla sussistenza della consorteria di cui si tratta, emergendo, invece, quale unico dato oggettivo, l'assenza del perseguimento di scopi comuni tra i soggetti monitorati. In proposito si è appurato che taluni presunti appartenenti al sodalizio abbiano sottratto sostanza stupefacente e per rivederla ai propri acquirenti. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90.

Il materiale probatorio raccolto non è idoneo a sostenere la decisione di riconoscere in capo al ricorrente la posizione di promotore e organizzatore del sodalizio. Le intercettazioni compendiate negli allegati 279-280-281 dell'informativa facevano emergere che il presunto sodalizio avrebbe agito con disinteresse rispetto alla volontà del Randazzo. Nel dialogo intercorso tra Bonfardino e Lo Iacono (di cui agli allegati 293 e 294 dell'informativa) si desume l'assenza di qualsiasi riconoscimento di autorevolezza verso il ricorrente. Anomala è anche l'attribuzione del ruolo apicale in capo al solo ricorrente, sebbene dagli atti emergesse una situazione gerarchica diversa.

L'ultimo collaboratore, Geraci Alfredo, non ha riconosciuto neanche in fotografia il Randazzo: ciò smentisce l'appellativo di "Rais della Zisa" che gli organi inquirenti hanno collegato alla sua persona. Lo Iacono e Vitale, di cui si era già censurata l'attendibilità nell'atto di appello, sono stati valutati inaffidabili nella sentenza emessa nel processo riguardante l'omicidio dell'Avvocato Fragalà, acquisita agli atti di questo giudizio. Dal propalato dei collaboratori emergevano plurime indicazioni circa il ruolo apicale svolto dal Vallecchia, ruolo escluso nella sentenza del G.u.p. per assenza di riscontri.

Ebbene, le medesime carenze si riscontrano anche con riferimento al Randazzo. Tra il ricorrente e il Vallecchia, contrariamente a quanto sostenuto dall'Accusa, non si rinviene alcun contatto. L'esito della riunione svoltasi presso l'abitazione del Biancucci, episodio su cui hanno riferito Lo Iacono e Vitale, è distonica rispetto all'assunto accusatorio, lasciando emergere, all'evidenza, l'inesistenza di qualsiasi legame delittuoso tra gli imputati. Il versamento di un "obolo" alla moglie del Randazzo per il mantenimento del ricorrente detenuto è circostanza non sintomatica di un ruolo apicale.

Parimenti riconducibili ad un ruolo di semplice intraneo sono i presunti episodi di violenza a lui attribuiti, nonché i furti di sostanza che egli aveva subito ad opera di Gulotta e Lo Iacono. Quanto avvenuto successivamente alla scarcerazione del Vallecchia -per come ricostruito da Lo Iacono e dalla Vitale -- contribuisce a smentire l'assunto secondo il quale Randazzo fosse il "capo" della presunta consorteria. Convergendo molte delle dichiarazioni nei confronti del Vallecchia, l'esclusione di questi tra i soggetti apicali avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere che l'associazione fosse priva di referenti gerarchicamente superiori.

III) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 582, 585 cod. pen. (capo Q di imputazione); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La conferma della condanna del Randazzo per i fatti di cui al capo Q della rubrica appare illegittima, essendo illogica e non coerente con il tenore del materiale valorizzato. La condanna si fonda esclusivamente sul dichiarato di Lo Iacono, senza che le sue affermazioni abbiano trovato valide conferme aliunde. la Corte di appello (cfr. pag. 33 sent.) ha invece ritenuto di dover confermare la decisione del giudice di prime cure, sostenendo che le accuse di Lo Iacono hanno trovato conferma -per i soli Vallecchia e Randazzo e non anche per il Biancucci -nelle dichiarazioni della Vitale.

Tali conclusioni travisano il contenuto delle dichiarazioni della collaboratrice, che non ha mai affermato -per come facilmente si desume dalla sintesi delle sue affermazioni riportate in motivazione (cfr. pag. 33 sent.) - che il Randazzo avesse partecipato al pestaggio del marito. La Vitale ha dichiarato che il Randazzo si era recato in ospedale successivamente al fatto per intimare a Lo Iacono di non denunciare l'accaduto, dicendogli, unitamente a Vallecchia, che doveva ringraziare di essere ancora vivo.7. il ricorso di Vallecchia Giuseppe consta di due motivi.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo contestato al capo F della rubrica ed al reato di lesioni contestate al capo Q della rubrica. La sentenza impugnata si è limitata a riportare pedissequamente il contenuto della pronuncia di primo grado, trascurando di offrire compiuta risposta alle doglianze difensive. L'individuazione dell'imputato è avvenuta esclusivamente sulla base di una intercettazione telefonica in cui si parla di "Peppone", che, secondo gli inquirenti, era il soprannome dell'imputato. L'indagine è cominciata nell'anno 2016 ed è sfociata in diversi arresti nell'anno 2017.

Il Vallecchia viene arrestato nel marzo 2016 per il reato di estorsione contestato in ambito familiare e ristretto in carcere; nello stesso periodo anche il Randazzo si allontana dalla Sicilia per recarsi in Milano. Deve escludersi che il ricorrente abbia potuto fare parte del sodalizio durante il periodo di detenzione. Nessun collegamento con esponenti della criminalità organizzata è emerso nel corso delle indagini. Non è sostenibile che la moglie facesse da tramite con i sodali durante il periodo di carcerazione del ricorrente e, dopo la scarcerazione, nessun elemento è emerso a suo carico.

Anche in relazione all'episodio delle lesioni il compendio probatorio non è univoco. La descrizione dell'episodio appare contraddittoria ed il referto di Lo Iacono attesta lesioni da incidente stradale; i medici avrebbero sicuramente individuato una causa diversa ove fossero state presenti le tracce di un'aggressione. II) Carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

8. Il ricorso di Bonfardino Anna si compone di quattro motivi. I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo G dell'imputazione). La imputata non ha offerto alcun contributo alla vita e alla esistenza dell'associazione di cui al capo G della rubrica. La sua condotta doveva essere inquadrata nell'ambito della connivenza non punibile. Del tutto apodittiche sono le affermazioni della Corte di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 La Corte di appello non ha fatto buon governo della norma richiamata: i fatti avrebbero dovuto essere sussunti sotto la fattispecie della lieve entità, trattandosi di episodi di piccolo spaccio.III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo G della rubrica ai sensi dell'art. 73, connma 6, d.P.R. 309/90.

Anche volendo ritenere la sussistenza della fattispecie associativa, la Corte di merito avrebbe dovuto individuare in atti la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, avendo la giurisprudenza di legittimità sostenuto la configurabilità di tale ipotesi anche nello svolgimento di attività continuative di spaccio di stupefacenti. IV) Inosservanza dell'art. 133 cod. pen. Del tutto insoddisfacente sarebbe la motivazione espressa dai giudici di merito in ordine ai criteri applicati nella determinazione della pena.

9. Il ricorso di Biancucci Danilo consta di un unico motivo contenente diverse doglianze articolate in n. 36 punti. La difesa lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 come contestato al capo F della imputazione. Gli elementi probatori raccolti non sarebbero idonei a sostenere la ricorrenza della fattispecie associativa e l'appartenenza ad essa dell'imputato. Non ricorrerebbe il requisito dell'affectio societatis: la motivazione sul punto sarebbe carente e contraddittoria, desumendo tale elemento sulla base del solo dato numerico delle personfcoinvoite.

Le condotte violente perpetrate ai danni di Lo Iacono dimostrerebbero la inesistenza del requisito dell'affectio societatis. La sentenza non spiega quale sarebbe stato l'apporto ed il contributo offerto dall'imputato nel perseguimento del fine illecito comune. Del pari insoddisfacente sarebbe la motivazione riguardante l'aspetto della stabilità del vincolo. La Corte di merito, a pag. 16 della sentenza, si soffernna su frammenti di dialoghi intercettati, ai quali non partecipa l'imputato, che hanno un valore puramente suggestivo. Non sono indicati elementi specifici dai quali desumersi, alla stregua del contenuto delle intercettazioni, l'avvenuta realizzazione delle due riunioni a casa del Biancucci in data 21/6/2017 e 11/7/2017.

In proposito è stata disattesa la richiesta difensiva di interpellare le Forze dell'ordine al fine di chiarire se vi fossero stati controlli presso l'abitazione del Biancucci in quei giorni onde verificare l'attendibilità del narrato dei collaboratori Lo Iacono e Vitale. Ulteriore carenza motivazionale si rileva a pagina 16 della sentenza, allorquando la Corte di merito afferma che dalle conversazioni intercettate risulta che Biancucci e Randazzo si sono coordinati tra loro nel luglio 2017 per stabilire il da farsi, senza spiegare quali siano le conversazioni intercettate dalle quali si evince la circostanza.

A pagina 22 della sentenza si legge che il Gulotta ha consegnato al Biancucci la somma di euro 70.000; non si dice tuttavia da quali elementi sia stata tratta la circostanza. Quanto alle dichiarazioni rese nel giudizio di appello dal Geraci Alfredo (trascriz. udienza del 26/01/2022 - che si allegano), la Corte di merito ha dedotto che tali dichiarazioni rafforzerebbero il compendio probatorio a carico del Biancucci; sul punto la motivazione appare insufficiente, dal momento che si tratta di informazioni generiche e che, peraltro, sarebbero state fornite al Geraci dallo stesso ricorrente.

Ulteriore censura riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese da Lo Iacono Francesco Paolo, il quale è stato ritenuto inattendibile dai giudici della Prima Sezione della Corte d'Assise di Palermo nella sentenza n. 6/2020 del 23/03/2020, emessa nell'ambito del processo celebratosi per l'omicidio dell'Avvocato Fragalà (la predetta sentenza è stata acquisita al fascicolo dalla Corte di appello). Dall'analisi della motivazione fornita dalla Corte d'Assise sul punto emerge chiaramente il giudizio d'inaffidabilità e inattendibilità espresso nei confronti di Lo Iacono (cfr. pagg. 498/505 sentenza n. 6/2020).

Su tale aspetto la Corte d'Appello, pur avendo preso atto che la sentenza richiamata ha ritenuto Lo Iacono "inattendibile", ha evidenziato come la predetta sentenza non lo abbia ritenuto un calunniatore, ma un "orecchiante" di notizie. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria: in diversi passaggi della sentenza della Corte d'Assise di appello si afferma nitidamente che LO IACONO riferisce cose non vere. L'illogicità e la contraddittorietà della motivazione si coglie anche nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto dì dover assolvere il Biancucci dai reati contestati ai capi P e Q della rubrica (pag. 32 e seguenti motivazione).

A sostegno della decisione assolutoria si deduce da parte dell'estensore del provvedimento impugnato che mancherebbe il riscontro alle dichiarazioni di Lo Iacono, il quale aveva riferito che le lesioni gli sarebbero state inferte presso l'abitazione del Biancucci. La sentenza contraddice quanto ha stabilito in ordine all'attendibilità di Lo Iacono in relazione alla contestazione di cui al capo F della rubrica. Il vizio di manifesta illogicità si rileva nella parte in cui assolve il Randazzo ed il Vallecchia dal solo capo P della rubrica, mentre assolve il Biancucci sia dal capo P che dal capo Q della rubrica.

Secondo ie aichiarazioni fornite dal Lo Iacono, entrambi gli episodi si sarebbero verificati presso l'abitazione del Biancucci, ivi ristretto agli arresti domiciliari all'epoca dei fatti. Di tal che risulta piuttosto arduo, oltre che irragionevole, ipotizzare che il Biancucci fosse estraneo a tali fatti. In tema di prova dei reati associativi, poiché l'azione si compone di un fascio di condotte diverse, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore -o da altro elemento probatorio -avente ad oggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest'ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato, in uanto il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (pag. 33 sent.).

Orbene, volendo accedere al ragionamento elaborato dalla Corte d'Appello, si osserva che tale ragionamento condurrebbe (così come è accaduto nel caso che ci occupa) alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nel senso che non esiste nell'ordinamento la possibilità dì un "doppio binario" probatorio da applicare alla stessa fonte di prova, a seconda del reato da giudicare; in altre parole, non si può, attribuire il crisma dell'attendibilità alla stessa fonte (nel cast'dti specie Lo Iacono), in base alla natura della specifica fattispecie di reato da scrutinare.

La Corte d'appello doveva spiegare, essendo stata sollecitata sul punto dalla difesa, come sia possibile riconoscere la responsabilità del Biancucci per il reato di cui al capo F) - laddove il contributo causale asseritamente fornito dal predetto si configurerebbe nell'avere messo a disposizione del sodalizio la propria abitazione - e, dall'altro, assolverlo dai reati di cui ai capi P) e Q) delal rubrica. La Corte territoriale, incorrendo nel vizio della manifesta illogcità, nella contraddittorietà e nella violazione di legge, ha ritenuto di discostarsi dalle evidenze processuali, rifugiandosi nel richiamo a talune pronunce giurisprudenziali per evocare principi che non sono applicabili al caso di specie (cfr. pag. 33 motivazione).

Ulteriore censura riguarda il malgoverno dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove. Nel caso in esame la responsabilità dell'imputato non sarebbe stata provata "oltre ogni ragionevole dubbio".

10. il ricorso di D'Angelo Emanuele consta di un unico motivo in cui si deduce erronea valutazione delle prove intercettive poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità; carenza o illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno ritenuto provati i fatti contestati sulla base del solo compendio delle intercettazioni. Non si è fatto buon governo della prova indiziaria; non è stato rispettato il principio in base al quale la penale responsabilità dell'imputato deve essere affermata solo quando emerga la sua colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio".

L'affermazione della penale responsabilità in ordine al capo M della rubrica si fonda sulle sole risultanze di natura intercettiva; la Corte ha motivato limitandosi a richiamare il contenuto delle predette captazioni dal tenore ambiguo. Sono stati ignorati i rilievi difensivi puntualmente esposti con l'atto di appello. I vizi di natura motivazionale riguardano anche l'identificazione dell'odierno ricorrente quale utilizzatore della utenza telefonica al medesimo attribuita. A tale proposito non vi è alcun atto di indagine che possa suffragare l'ipotesi accusatoria rappresentata dalla circostanza che quella utenza intestata a soggetto diverso dal D'Angelo sia in qualche maniera servita a contattare i vari clienti; che a detta utenza corrispondesse effettivamente la voce dell'appellante, soggetto del tutto sconosciuto alle Forze dell'ordine, è affermazione apodittica.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; eccessività degli aumenti di pena riconosciuti a titolo di continuazione.

11. il ricorso di Marchese Carlo consta di tre motivi I) Violazione degli artt. 192, 530, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione ai fatti di cui ai capi M, N e O della rubrica. La Corte di merito si è limitata a ripercorrere le argomentazioni del giudice di primo grado, trascurando di considerare che non è stato operato alcun sequestro di sostanza stupefacente a carico del ricorrente, il quale, pur essendo stato controllato in più occasioni non è mai stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguite dopo la disattivazione della scheda telefonica del D'Angelo non hanno palesato ulteriori ipotesi di reato a carico del ricorrente.

Non essendo mai stato effettuato alcun servizio di osservazione da parte della polizia giudiziaria non è sostenibile che tutti i contatti telefonici accertati fossero finalizzati allo smercio della sostanza stupefacente. Analoghe considerazioni valgono per i fatti di cui ai capi N ed O della rubrica. TI) Violazione degli artt. 192, 530, 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione al fatto di cui ai capi N e O della rubrica. I giudici avrebbero dovuto ritenere assorbite le condotte contestate ai capi N ed O nella fattispecie di cui al capo M della rubrica.

La motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito sarebbe manifestamente illogica. III) Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.La motivazione espressa dalla Corte di merito sarebbe manifestamente lacunosa in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in relazione alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Quanto alla posizione di La Rocca Francesco Paolo, i rilievi difensivi risultano manifestamente infondati. Il primo motivo, con il quale la difesa lamenta violazione di legge e il vizio motivazionale in merito al reato associativo di cui al capo F ed al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (capo A), è generico e meramente reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese in motivazione con argomentazioni corrette in diritto e sorrette da valutazioni immuni da aporie logiche. Si sollecita inoltre una non consentita rivisitazione del compendio probatorio illustrato nelle due sentenze di merito conformi.

La motivazione che sorregge la ritenuta condotta partecipativa (pag. 18-19 della sentenza impugnata) si palesa adeguata e immune da vizi logici e giuridici. I giudici di merito hanno posto in evidenza come le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Lo Iacono Francesco Paolo abbiano trovato puntuale riscontro nelle numerose conversazioni registrate, intercorse tra il ricorrente, Lo Iacono e Gulotta, dalle quali si ricava la dimostrazione dell'incessante attività di smercio delle sostanze stupefacenti a cui i predetti erano dediti - in modo coordinato e organizzato - nei confronti di numerosissinni acquirenti, loro stabili clienti.

Hanno ricordato come La Rocca Francesco Paolo abbia partecipato alla riunione svoltasi in data 21/6/2017 presso l'abitazione di Biancucci Danilo, all'esito della quale fu decretata la sua esclusione dalla organizzazione per essersi impossessato di ingenti somme di danaro che avrebbero dovuto confluire nelle casse del sodalizio, circostanza emersa non solo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ma anche dal contenuto delle conversazioni intercettate (nel corso di una conversazione la Vitale riferiva che, a detta del Randazzo, il La Rocca sarebbe stato picchiato dal Vallecchia all'uscita dal carcere a causa della sua condotta infedele). 2.1 Manifestamente infondato è, altresì, il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta promiscuamente la violazione di legge ed il vizio motivazionale quanto alla mancata riqualificazione dell'associazione ai sensi del comma sesto dell'art. 74 del d.P.R. 309/1990.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di reati rientranti nella previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di lieve entità (cfr.

Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271708 - 01:"La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990"). Nella specie la Corte di merito ha evidenziato che dalle intercettazioni, dalle dichiarazioni di Lo Iacono Francesco Paolo e di Vitale Lorena, nonché dalle notizie avute in carcere dal Geraci, apprese direttamente dal Biancucci, il sodalizio aveva dato vita ad una "piazza fortissima", in grado di soddisfare un numero elevatissimo di acquirenti, circostanza desunta da una serie di elementi illustrati in motivazione (il telefono/centralino nella disponibilità del sodalizio aveva memorizzati -come riferito dalla Vitale - circa 300 numeri di telefono di clienti; il sodalizio si era mantenuto stabile per anni ed era in grado di realizzare ricavi che oscillavano tra i 20.000,00 ed i 40.000,00 euro circa a settimana; le scorte di stupefacente di cui disponevano, a detta di Lo Iacono, si aggiravano intorno ad un chilo, un chilo e mezzo di cocaina; i pusher erano riforniti di circa 20 grammi di cocaina al giorno e, in una occasione, La Rocca consegnò a Lo Iacono 50 grammi di cocaina da smerciare in una giornata; in una circostanza il Gulotta consegnò al Biancucci circa 70.000,00 euro di incassi connessi allo "spaccio" di cocaina e subito dopo insorse una diatriba tra sodali per ammanchi pari ad altri 70.000,00 euro).

I fatti commessi in esecuzione del pactum sceleris, alla luce di quanto ampiamente argomentato a pag. 24 della motivazione, non risultano connotati da lieve entità, dovendo aversi riguardo, ai fini della individuazione di tale qualificazione, non solo al criterio quantitativo, ma anche a modalità e circostanze dell'azione. 2.2 Del pari manifestamente infondata è la censura riguardante la mancata riqualificazione delle condotte contestate al capo A ai sensi del comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale argomenta adeguatamente, in conformità ai principi giurisprudenziali in materia, ii mancato riconoscimento dell'ipotesi "lieve".

A questo proposito, nel rispetto dei parametri previsti ex lege, sottolinea come i fatti non possano essere ricondotti in un ambito di minima offensività in considerazione delle modalità dell'azione (si veda pag. 31 della sentenza impugnata). Vengono in rilievo, si legge in motivazione, numerosissime cessioni realizzate nell'ambito del contesto associativo, con precise suddivisioni di ruoli. La difesa non si confronta realmente con tali argomentazioni, ribadendo nel ricorso che, trattandosi di cessioni aventi ad oggetto, singolarmente, modesti quantitativi di sostanza stupefacente, i giudici avrebbero dovuto ravvisare nei fatti l'ipotesi di lieve entità.

Ebbene, la configurazione sostenuta in motivazione è fondata su argonnentazioni conformi ai principi stabiliti in questa sede, avendo la Corte attribuito preponderante rilevanza all'elevatissimo numero di cessioni quotidiane, avvenute nell'allarmante contesto promanante dall'associazione. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione).

Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 -- 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto.

Sebbene la giurisprudenza di questa Corte affermi che non è incompatibile con il riconoscimento della fattispecie della lieve entità lo svolgimento di attività di spaccio continuativa, si è comunque osservato che è legittimo il mancato riconoscimento di detta qualificazione ove le singtAe cessioni di una quantità modesta, o non accertata, di droga costituiscano manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore o degli autori di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente [Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767 - 01:"In materia di sostanze stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, nè occasionale, sostanza stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'esclusione da parte del giudice di merito dell'ipotesi attenuata in ragione della capacità degli imputati di diffondere in modo non episodico né occasionale sostanza stupefacente in un determinato contesto territoriale, desunta dall'intensità del traffico, dalla pluralità di sostanze vendute, dalla sussistenza di una rudimentale organizzazione dell'attività criminale, da una numerosa e fedele clientela acquista, e da incassi ingenti);

Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529:"In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente"]. 2.3 Il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce dell'adeguata motivazione offerta dalla Corte d'appello, che fa puntuale riferimento alla personalità dell'imputato (gravato da precedenti specifici) e alle modalità professionali della condotta, peraltro in assenza di specifici elementi positivi a sostegno della richiesta [cfr.

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269:"In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuti) sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputator].

3. Il ricorso proposto da Napolitano Antonio è inammissibile. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile degli episodi di cui ai capi H, I e 3 della rubrica. In ordine al primo motivo di ricorso è sufficiente rammentare l'insindacabilità, in sede di legittimità, delle censure volte a sottoporre alla Corte regolatrice la rivalutazione del materiale probatorio esaminato nei gradi di merito, in presenza di una motivazione che dia conto in modo coerente e logico del percorso valutativo posto a fondamento del decisum. Risultano inammissibili, in questa sede, le doglianze finalizzate a porre in discussione le valutazioni dei giudici di merito sul piano della ricostruzione dei fatti e dell'interpretazione del materiale probatorio, aspetti sottratti al giudizio di cassazione, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr.

Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794: «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento»; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944;

Sez. U, 24/9/2003, n. 47829, Petrella, RV 226074).). I motivi di doglianza di che trattasi sollecitano valutazioni in fatto, come tali riservate ai giudici di merito, a fronte di un percorso argomentativo - come quello della sentenza impugnata - che non può dirsi manifestamente carente, o illogico, o contraddittorio e che, in realtà, affronta puntualmente tutte le questioni sollevate in grado di appello. Quanto ai fatti di cui al capo H della rubrica, la Corte di merito ha ricordato come il ricorrente sia stato raggiunto dalle convergenti dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori di giustizia (Lo Iacono, Vitale e Fernandez); tali dichiarazioni risultano riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate, puntualmente richiamate alle pagine 34 e 35 della motivazione.

Con riferimento al capo I della imputazione la difesa sollecita una rivisitazione del compendio probatorio e prospetta un'alternativa ricostruzione della vicenda. Tali ragioni di dogiianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui 19 tt/ determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua (cfr. pag, 34 e 35 della motivazione). Con riferimento al capo J la Corte di merito ha puntualmente richiamato il contenuto di talune conversazioni intercorse con Calaiò Michele, dalle quali si evince il rapporto di stretta collaborazione tra i due per lo smercio di stupefacente (cfr. pag. 36 della motivazione).

Irricevibili sono le censure rivolte a denunciare la supposta erronea interpretazione del significato attribuito dalla Corte di merito alle conversazioni intercettate: é noto come, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisca questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente risulta nel caso di specie - si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Quanto al profilo di censura riguardante la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le cui propalazioni accusatorie hanno attinto il ricorrente, deve evidenziarsi come la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano la materia. Sono stati puntualmente illustrati in sentenza (pagine da 4 a 13 della sentenza impugnata) i criteri utilizzati per valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei propalanti e sono stati evidenziati, con riferimento aile singole posizioni degli imputati, gli elementi raccolti durante le indagini aventi natura di riscontro individualizzante a tali dichiarazioni.

Del tutto generiche sono le doglianze espresse nel ricorso sul punto: la difesa si è limitata a sostenere che le dichiarazioni del Fernadez sono inattendibili perché generiche e sfornite dei necessari riscontri; quanto alle dichiarazioni di Lo Iacono e Vitale, ha rimarcato come le accuse provenienti da costoro siano connotate da scarsa genuinità, sia perché costoro erano a conoscenza di tutti gli atti del processo, sia perché animati dall'interesse di ottenere vantaggi in termini di sconto di pena in seguito alla collaborazione. La difesa trascura di considerare che le convergenti dichiarazioni accusatorie rese da due o più collaboranti si riscontrano reciprocamente (cfr.

Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262309 - 01); quanto alla possibilità di ritenere non genuine le dichiarazioni dei collaboranti perché animati dall'interesse di ottenere un più mite trattamento sanzionatorio, è stato escluso dalla giurisprudenza di legittimità che il generico interesse a fruire di benefici premiali possa essere di per sé solo elemento idoneo ad intaccare la credibilità U/' delle dichiarazioni (Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 13/03/2019, Rv. 274921). 3.1 Parimenti adeguata e non meritevole di essere censurata è la motivazione offerta in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione dei reati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello escluso la fattispecie invocata con motivazione adeguata e rispettosa dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. pag. 37 della sentenza impugnata). Quanto al reato sub capo I della rubrica, la Corte di merito ha correttamente sostenuto che la qualificazione dell'anzidetto reato ai sensi del quinto comma operata nel separato procedimento a carico del cessionario Pagano Giuseppe, originario concorrente nel reato, debba reputarsi non vincolante per il giudice procedente.

Ciò in quanto nel separato giudizio non era emerso il grave contesto di traffico di sostanze stupefacenti nel quale operava il Napolitano. Il giudice d'appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ad un altro a norma dell'art. 73, comma 5 del medesimo d.P.R., qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta, valutato tenendo conto della quantità di stupefacente trattato, nonché dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, assuma caratteri differenti per ciascun correo (Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022, MArcarini, Rv. 283203). 3.2 Priva di pregio è la doglianza riguardante la mancata esclusione della recidiva.

Anche in relazione a tale aspetto i giudici hanno fatto buon governo dei principi espressi in sede di legittimità, offrendo una motivazione in alcun modo meritevole di essere censurata: si è posto in rilievo, con argomentazioni del tutto pertinenti, come il ricorrente sia gravato da precedenti recenti e specifici e come lo stesso sia stato raggiunto da un'ulteriore condanna per violazioni alla normativa sugli stupefacenti dopo i fatti oggetto del presente giudizio. Da ciò è stata tratta la logica conseguenza che l'imputato sia dotato di una personalità negativa, con una allarmante propensione a commettere reati nel settore degli stupefacenti (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata).

Le ragioni dell'accresciuta pericolosità sociale dell -imputato sono state pertanto adeguatamente valutate (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01:"L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale)".

In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente rammentare che il giudice del merito è chiamato ad esprimere sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, come avvenuto nel caso che occupa, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Quanto alla determinazione della perla, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

4. Manifestamente infondati risultano i rilievi elevati nel ricorso proposto da Gulotta Ernesto. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A, C, E, F, G della rubrica. Il primo motivo, con il quale la difesa lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 37 e 42 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, potendo costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ricusazione che, nella specie, non è stata avanzata [Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852:"L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 cod. proc. pen. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art.34 cod. proc. pen. proposta dall'imputato il quale, nei giudizio di merito, non aveva avanzato alcuna richiesta di ricusazione)].

Il richiamo contenuto nel ricorso alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte è inconferente. Invero, nel caso esaminato dal Supremo consesso i difensori degli imputati avevano presentato istanza di ricusazione del Giudice per l'udienza preliminare, essendo questi intervenuto in separato procedimento, di fatto anticipando il giudizio sulla esistenza dei reati di associazione di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la richiesta, dapprima dichiarata inammissibile, era stata poi successivamente accolta. Il giudizio non era stato sospeso ed il giudice per l'udienza preliminare aveva emesso il decreto che dispone il giudizio in pendenza della procedura di ricusazione.

La questione di diritto sottesa alla vicenda esaminata riguardava il seguente profilo: «se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudizio - emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - conservi o meno efficacia». Al quesito le Sezioni Unite hanno offerto la seguente risposta, stabilendo il principio così massimato: "Il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio" (Sez.

U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116). E' evidente la sostanziale differenza rispetto al caso che occupa: non essendo mai stata formalizzata in questa sede istanza di ricusazione non sono applicabili i principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata. 4.1 Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione contestata al capo G della rubrica e della condotta partecipativa dell'imputato in seno a detta associazione.

Le censure a tal fine proposte riguardano i seguenti aspetti segnalati nel ricorso:

1. Il compendio probatorio raccolto nel fascicolo non consente di ritenere la sussistenza di detta associazione;

2. Gulotta e Lo Iacono hanno per pochissimo tempo gestito in autonomia la cessione a terzi di droga per modeste quantità, con la collaborazione del tutto occasionale e sporadica della Bonfardino e della Vitale;

3. Le dichiarazioni di Lo Iacono sul punto non hanno alcun pregio perché non aggiungono nulla al compendio probatorio e perché il collaborante è risultato inattendibile in altro giudizio;

4. Il gruppo ha cessato le proprie condotte autonomamente e non a seguito di arresti o emissioni di ordinanze cautelari I rilievi non possono trovare accoglimento, essendo la motivazione della sentenza impugnata conferente e idonea a sostenere il decisum. Sul punto la Corte di merito ha così argomentato: «Sempre sulla scorta dei medesimi principi di diritto già in precedenza enunciati, deve ritenersi effettivamente sussistente il sodalizio di cui al capo G, del quale sono stati ritenuti partecipi il LO IACONO, il GULOTTA e le rispettive consorti (VITALE Lorena e BONFARDINO Anna).

Anche in questo caso, infatti, vengono in rilievo più di tre persone (sugli elementi a carico di ciascuno dei sodali appena indicati, in relazione alla loro partecipazione al sodalizio in questione, si tornerà in seguito) le quali risultano avere stretto tra loro uno stabile accordo avente ad oggetto la perpetrazione di una serie indeterminata di reati in materia di droga (acquisto, detenzione, offerta in vendita e/o cessione ai clienti), con la consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuivano all'attuazione del programma criminale (c.d. "affectio societatis").

Appaiono poi con figurabili anche il requisito dell'organizzazione di attività personali e di beni per il perseguimento del fine illecito comune ed il requisito dell'apporto individuale apprezzabile e non episodico (sempre di almeno tre associati), che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. In definitiva, in relazione a tale gruppo di imputati sussistono tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza prevalente al fine di con figurar gli estremi del reato di cui al/'art. 74 d.P.R. 309/1990. Orbene, viene in rilievo un sodalizio i cui componenti hanno deciso di operare in autonomia -ed a tempo tendenzialmente indeterminato -non appena il GULOTTA è stato estromesso dal sodalizio di cui al capo F, programmando di realizzare una serie non predeterminata e tendenzialmente senza limiti prede finiti di reati in materia di droga, fermo restando che l'operatività del medesimo sodalizio si è poi protratta per un arco di tempo comunque apprezzabile ma non notevole per circostanze in origine non prevedibili (la riammissione del GULOTTA all'interno del sodalizio di cui al capo e, poi, l'attività di contrasto - soprattutto a seguito della scarcerazione del VALLECCHIA - operata dagli altri componenti del sodalizio di cui al capo F rispetto ad attività autonome e sostanzialmente concorrenziali - e quindi pregiudizievoli per il sodalizio di cui al capo F - realizzate principalmente dal GULOTTA e dal LO IACONO).

La stabilità del vincolo risulta -in base agli elementi già lumeggiati -dal fatto che il LO IACONO, il GULOTTA, la VITALE e la BONFARDINO si sono ripetutamente coordinati tra loro, per un apprezzabile lasso di tempo, al fine di soddisfare le richieste in materia di droga della loro clientela, se solo si tiene conto: che il LO IACONO e la VITALE hanno sostenuto che loro due, insieme ai coniugi GULOTTA/BONFARDINO, avevano deciso di creare un "giro" di spaccio di droga parallelo a quello del sodalizio di cui al capo F, sfruttando anche la droga proveniente da tale ultimo sodalizio; che, in particolare, il "doppio gioco" operato dal LO IACONO e dagli altri tre sodali di cui al capo G consisteva nel fatto che, con la cocaina consegnata dal RANDAZZO (che lo stesso LO IACONO doveva spacciare per conto del sodalizio di cui al capo F), i medesimi quattro soggetti facevano dosi leggermente più "leggere" rispetto al dovuto (ad esempio, 0,7 o 0,8 grammi invece di un grammo) e si appropriavano del resto; inoltre, attivavano un telefono proprio col quale tenevano í contatti con la propria clientela, laddove tale telefono era diverso da quello consegnato al LO IACONO dal RANDAZZO e dedicato al mantenimento dei rapporti con la clientela del sodalizio di cui al capo F; che, a quel punto, la droga veniva spacciata di comune accordo tra il LO IACONO, la moglie VITALE Lorena, il GULOTTA e la di lei moglie BONFARDINO Anna, laddove il GULOTTA e la BONFARDINO coadiuvavano il LO IACONO e la VITALE pure nel confezionamento della droga e nella custodia della stessa; che tale gruppetto a "conduzione familiare" non si limitava a "fare la cresta" sui quantitativi di cocaina consegnati dal RANDAZZO ma si approvvigionava anche, presso il coimputato NAPOLITANO Antonio, di ulteriore cocaina da spacciare (e ciò per circa tre mesi, ad un "ritmo" di circa 20 grammi a settimana, precisando - il LO IACONO - che tali approvvigionamenti erano effettuati a beneficio del gruppetto a "conduzione familiare", da distinguere rispetto al sodalizio di cui al capo F: "Questa era una cosa a parte"); che tali dichiarazioni del LO IACONO trovano conferma in quelle della VITALE, secondo la quale il LO IACONO, pur continuando ad operare sotto le direttive del RANDAZZO, si era fatto un doppio telefono di nascosto"; che, sempre secondo la VITALE, con tale secondo telefono -ed acquistando pure la droga presso il NAPOLITANO -, il LO IACONO, il GULOTTA, la stessa VITALE e la BONFARDINO (che confezionava anche le dosi di droga e smistava gli ordini provenienti dalla clientela) avevano creato un giro di affari parallelo a quello del sodalizio di cui al capo F (la BONFARDINO ed il GULOTTA avevano anche insegnato alla VITALE a confezionare la droga in singole dosi destinate allo "spaccio")» (così alle pagine 25 e 26 della sentenza).

Ebbene, la trama giustificativa rende conto in modo appropriato della ricorrenza della fattispecie associativa, dovendo considerarsi, in base a consolidato orientamento di questa Corte, che:

1. L'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è desumibile da fatti concludenti (ex multis Sez. 4, n. 4481 dei 29/11/2005, dep. 03/02/2006, Lo Nigro, Rv. 233247: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per ii rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»);

2. Ai fini della configurabilità dell'associazione a delinquere è necessaria !a esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, essendo irrilevante la sua concreta durata (cfr., sul tema della durata dell'associazione in genere, Sez. 6, n. 3852z1 del 11/07/2018, P., Rv. 274099 - 01);

3. Non è richiesto che il sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sia dotato di un'organizzazione complessa, essendo invece sufficiente che essa disponga dei mezzi necessari all'attuazione del programma prestabilito (ex multis Sez. 2 , n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01:"Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati").

Né è di ostacolo alla configurazione dell'associazione il fatto che il sodalizio sia strutturato su basi familiari [cfr. Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01:"In tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990)"].

Quanto alla partecipazione all'associazione di cui al capo G della rubrica di Vitale Lorena e Bonfardino Anna, la dimostrazione viene desunta in sentenza dall'analisi delle conversazioni intercettate, riportate alle pagine 25, 26 e 27 della motivazione, dove sono individuati con precisione i contributi prestati dalle due imputate nella realizzazione del programma criminoso del sodalizio (vedi infra quanto si dirà in relazione alla posizione di Bonfardino Anna). 4.2 Quanto al terzo motivo di ricorso, del tutto generiche risultano le critiche alle argomentazioni poste a fondamento dell'esclusione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 in relazione al capo G della rubrica.

Sul punto la Corte di merito ha evidenziato come l'organizzazione fosse in grado di smerciare 20 grammi di cocaina, del valore di circa 1000 euro, nello spazio di tre quattro giorni, ricavando guadagni di migliaia di curo. Ha quindi ritenuto, alla luce dei generali principi richiamati sopra (si veda il precedente paragrafo 2.1. della parte in diritto), che l'attività del sodalizio non potesse essere inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. Il sindacato della Corte di legittimità, come detto in precedenza, è limitato alla valutazione della congruità della motivazione.

In presenza di una motivazione nella quale vengono espresse in modo adeguato e coerente rispetto alle risultanze in atti le ragioni del convincimento dei giudici, non è ipotizzabile alcun intervento correttivo che si sostanzi in una rivalutazione degli elementi acquisiti e della loro interpretazione. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U ,13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 4.3 Del tutto generica e priva di confronto con le argomentazioni poste a sostegno delle due sentenze di merito conformi è la doglianza contenuta nel quarto motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione sub capo F della rubrica. L'intraneità del ricorrente nel sodalizio di cui si discute è stata ampiamente argomentata (si veda in proposito quanto riportato alle pagine 17 e 18 della sentenza, dove si evidenzia, attraverso puntuali richiami alle risuitanze in atti, il ruolo di pusher svolto dal Gulotta; la consegna, da parte dei predetto al Biancucci, dei proventi dell'attività di spaccio, ammontanti a circa 70.000,00 euro; l'acquisto di un nuovo telefono per curare i contatti con la clientela, su consiglio del Biancucci, a seguito della sua riammissione nel sodalizio).

Il fatto che il Gulotta abbia subito una punizione in seguito a contrasti insorti nel clan o che avesse semplici mansioni di "pusher" non sono circostanze idonee a scalfire la ricostruzione operata dalla Corte di merito. La prima circostanza è dimostrativa dell'esistenza del sodalizio, nell'ambito del quale i vertici assumevano anche decisioni punitive nei confronti dei sodali che non ottemperavano agli ordini. Quanto al secondo elemento, è d'uopo sottolineare come il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sia un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purchè si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Rv. 282139 - 01:"La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice").

Il fatto che Gulotta fosse a disposizione dell'organizzazione, dedicandosi sistematicamente all'attività di spaccio, percependo uno "stipendio" (come si ammette anche nel ricorso) e riversando nelle mani dell'organizzazione i proventi dell'attività illecita, è condotta idonea a configurare il reato di partecipazione, rivelando detta condotta l'esistenza di uno stabile contributo alla vita del sodalizio. 4.4 Il quinto motivo, con cui si lamenta !a mancata riqualificazione delle condotte contestate ex art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 ai sensi del comma quinto della norma anzidetta, è del pari inammissibile in quanto genericamente posto.

La Corte territoriale affronta ampiamente, in conformità dei principi giurisprudenziali in materia, il mancato riconoscimento dell'ipotesi "lieve", richiamando i parametri previsti ex lege per escludere tale ipotesi, correlati alle modalità dell'azione (pag.

31) e sottolineando che vengono in rilievo numerosissime cessioni integranti reati-fine dell'associazione di cui al capo F della rubrica. Il sesto motivo, attinente alla dosimetria della pena, è parimenti inammissibile. In base al principio normativamente codificato all'art. 132, cod. pen., la determinazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione. La giurisprudenza di questa Corte, in materia, sì è dedicata alla individuazione dei requisiti motivazionali minimi che il giudice deve rispettare onde potersi ritenere soddisfatto il relativo obbligo. Si è affermato, da lungo tempo, che deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia di dosimetria della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'amb ito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410).

Ebbene, nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice ha adempito adeguatamente all'obbligo richiestogli, evidenziando gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'individuazione della pena irrogata, in piena aderenza ai principi stabiliti dalla Corte di legittimità, esplicitando le ragioni della scelta della pena inflitta, riconducibili, secondo i parametri indicati dall'art. 133, cod. pen., alla negativa personalità dell'imputato, ricavabile dai numerosi precedenti penali anche di natura specifica risultanti a suo carico, ed alla gravità dei fatti.

5. Inammissibile è il ricorso proposto da Randazzo Giuseppe L'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi F e Q della rubrica. Le doglianze espresse nel primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate: la difesa non si confronta con la puntuale motivazione offerta dai giudici in sentenza; si articolano proposizioni critiche generiche, prive del necessario requisito della specificità; si contrappongono alle valutazioni operate dai giudici di merito interpretazioni alternative del compendio probatorio. L'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato sub capo F della rubrica, si fonda su argonnentazioni del tutto coerenti e logiche.

Il puntuale richiamo alle emergenze processuali, in particolare al contenuto delle conversazioni intercettate ed alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rende conto in maniera soddisfacente della responsabilità dell'imputato. La prospettata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. si risolve in una non consentita sollecitazione alla rivisitazione del compendio probatorio: la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come, in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione competa il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario.

E', quindi, escluso che il giudice di legittimità possa, in presenza di una doglianza che investa la valutazione della prova indiziaria, procedere ad un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, Ungureanu, Rv. 258677 - 01). Sull'esistenza dell'associazione di cui al capo F della rubrica, si richiamano le compiute argomentazioni esposte nella sentenza di appello alle pagine 5 e seguenti, in cui è stato riportato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lo Iacono e Vitale, intranei al sodalizio, e sono state richiamate le conversazioni intercettate d'interesse, dalle quali emerge un quadro corrispondente a quello descritto dai collaboratori.

La Corte d'appello, condividendo il percorso argomentativo del primo giudice, ha ritenuto provata l'esistenza deli'associazione dedita al narcotraffico (capo F), dando conto, attraverso puntuali richiami alle risultanze in atti, della ricorrenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurazione della fattispecie delittuosa in esame. Ha in particolare evidenziato il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaborante Lo Iacono Francesco Paolo (il quale ha confermato la sua partecipazione al sodalizio, descrivendone 29 "n) l'organigramma e le modalità operative); il contenuto delle convergenti dichiarazioni provenienti dalla moglie Vitale Lorena e da Geraci Alfredo; il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, che rappresentano un significativo elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori; la esistenza di sequestri di sostanza stupefacente (cfr., ad esempio, sequestri del 19 maggio e del 9 giugno 2017).

Con motivazione immune dai prospettati vizi di legittimità (cfr. pag. 15 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte territoriale, rispondendo alle censure proposte dal Randazzo e dagli altri imputati facenti parte del sodalizio, ha evidenziato: la stabilità del vincolo associativo instauratosi tra gli appartenenti all'associazione di cui al capo F della rubrica, desunto dalla continuità dei rapporti tra gli aderenti e dalla esistenza di un programma destinato a perdurare nel tempo (sistematico smercio della sostanza stupefacente radicato nel territorio della città di Palermo); laffectio societatis (dimostrata dall'impegno dei sodali in libertà a provvedere al mantenimento dei sodali detenuti, come quello assicurato ai familiari del Vallecchia o al Biancucci, e dalle decisioni assunte dalla organizzazione per garantire la propria sopravvivenza in occasione di comportamenti infedeli); l'esistenza di una sia pure minima organizzazione (desunta, tra l'altro, dalla interscambiabilità dei ruoli; dal ruolo di "capo" riconosciuto al Randazzo, che impartiva direttive, decretava l'ingresso e la fuoriuscita dei sodali dall'associazione, riscuoteva gli incassi e teneva la contabilità); dalla costituzione di una utenza-centralino dedicata alla clientela; dai veicoli "dedicati" all'attività di consegna della droga; dall'esistenza di una cassa comune nella quale confluivano i proventi dell'attività di smercio dello stupefacente). 5.1 Sulla condotta partecipativa del Randazzo, occorre rammentare come la ricorrenza della fattispecie non richieda necessariamente il compimento di reati- fine: il fatto che il Randazzo non sia stato chiamato a rispondere della commissione di singole attività delittuose rientranti nel programma associativo non è aspetto suscettibile di influire sulla sussistenza del reato contestato al capo F della rubrica (cfr.

Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 02:«In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione»). Nella specie, alla luce di quanto appena evidenziato in ordine all'analisi delle condotte serbate dal ricorrente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato circa la sua partecipazione al reato associativo è sorretta da motivazione del tutto adeguata, in alcun modo connotata dagli assenti cumulativi vizi della carenza, illogicità e contraddittorietà.Gli ulteriori approfondimenti richiesti dalla difesa in ordine allo svolgimento delle riunioni a casa del Biancucci - ivi detenuto agli arresti domiciliari - hanno una connotazione puramente esplorativa; peraltro, avendo l'imputato optato per il giudizio abbreviato "secco", non è consentito l'ampliamento della piattaforma probatoria, trattandosi di un giudizio allo stato degli atti.

Il fatto che la Corte di merito non si sia espressa sul punto non implica filà, ultitdaF. arenza di motivazione. Occorre rammentare come il vigente codice di rito penale ponga una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado: la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Si è quindi affermato che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010 D.S., Rv. 247872:"Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione dei dibattimento solo nel caso di suo accoolimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo").

Deve aggiungersi che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Rv. 278061 - 01). I rilievi sulla lamentata inattendibilità del collaboratore Lo Iacono sono manifestamente infondati: i giudici di merito, come già detto in precedenza, hanno dedicato ampio spazio alla verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore, ponendo in evidenza la linearità del suo racconto e la sostanziale coincidenza delle circostanze da questo narrate con le risultanze delle intercettazioni effettuate nel corso delle indagini.

Ha spiegato la Corte di merito che il negativo giudizio espresso sul collaboratore nell'ambito del separato procedimento che ha riguardato un altro episodio delittuoso (omicidio dell'Avv. Fragalà), non è suscettibile di inficiare l'attendibilità dimostrata nell'ambito del presente giudizio. Si è precisato in motivazione che nel giudizio riguardante l'episodio omicidiario Lo Iacono non è stato considerato portatore d'intenti calunniatori: le sue dichiarazioni sono state ritenute non affidabili per essere egli estraneo al contesto nel quale era maturata quella vicenda e per essere le informazioni veicolate, acquisite dallo stesso in modo occasionale, frutto di una personale rielaborazione.

Con riferimento al presente procedimento, la Corte di merito, con motivazione idonea, ha evidenziato come Lo Iacono avesse riferito circostanze da lui apprese direttamente, per avervi preso parte o avervi assistito, ampiamente riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori. Ai fini della valutazione da compiersi nell'ambito che interessa, il giudizio negativo espresso in separato giudizio nei confronti di uno stesso collaboratore non vincola il giudice che procede, il quale può pervenire a conclusioni diverse circa l'attendibilità del collaboratore, purché esprima, come in questo caso, congrua motivazione (cfr.

Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep. 22/01/2014, Graziano, Rv. 258247 - 01: "In tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento"). 5.2 Inammissibile è, altresì, il secondo motivo di ricorso, riguardane il ruolo apicale riconosciuto al Randazzo dai giudici del merito. Le argomentazioni a sostegno sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di primo grado (cfr. pag. 160 e 161 sent primo grado) e dalla Corte di merito (cfr. pag. 21 e 22 della sentenza di appello).

Le censure sollecitano una non consentita rilettura degli elementi in fatto posti a fondamento della decisione (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

La Corte territoriale ha offerto una motivazione puntuale ed esente da vizi giuridici circa il ruolo direttivo del Randazzo, ponendo in evidenza che egli ha fondato il sodalizio, ha rifornito i pusher, ha gestito la "cassa", ha decretato e applicato sanzioni nei confronti dei consociati inadempienti, assumendo un ruolo direttivo e organizzativo. 5.3 Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso, anch'esso incentrato sulla valutazione del compendio probatorio: la dimostrazione della sussistenza del reato di lesioni di cui al capo Q della rubrica (artt. 582 aggravato ai sensi dell'art. 585 cod. pen. per avere il ricorrente fatto uso di bastoni e sedie) e la sua ascrivibilità al Randazzo e al Valleechia è stata desunta dalla convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Lo lacono e Vitale, avvalorate dal certificato medico in atti.

Lo Iacono, a seguito dell'aggressione, fu costretto a recarsi al locale Pronto Soccorso fingendo di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale (cfr. certificato medico rilasciato dall'Ospedale Policlinico di Palermo in data 28.6.2019). Lo Iacono ha dichiarato di essere stato aggredito e picchiato da Randazzo, Vallecchia e Biancucci che avevano scoperto il suo "doppio gioco". Le accuse risultano confermata dalla Vitale, la quale ha precisato di essere stata avvicinata da Vallecchia che l'aveva invitata, in modo perentorio, a riferire al marito di volerlo incontrare.

Subito dopo l'incontro, il marito, ritornato da lei sanguinante, dovette ricorrere a cure ospedaliere. In ospedale giunse anche il Randazzo che li minacciò, imponendogli di non denunciare il fatto. Successivamente il Randazzo ed il Vallecchia dissero alla Vitale che doveva ringraziare che il marito fosse ancora vivo. Le doglianze sul punto sono del tutto generiche e non si confrontano con la motivazione fornita in sentenza, che ha ritenuto di pervenire alla condanna sulla base delle dichiarazioni di Lo Iacono, riscontrate dal narrato della moglie: sebbene costei non abbia assistito al pestaggio, ha riferito circostanze suscettibili di avvalorare il racconto di Lo Iacono.

La convergenza su punti significativi della vicenda - non suscettibili di essere diversamente interpretati - consente di ritenere che il narrato di Lo Iacono sia stato adeguatemente riscontrato Il riscontro individualizzante, infatti, non deve possedere valenza probatoria autosufficiente, perché altrimenti il fatto da provare sarebbe dimostrato a prescindere dalle dichiarazioni del collaboratore, ma deve essere costituito da qualunque elemento, sia di natura rappresentativa che logica, suscettibile di avvalorare il narrato del collaboratore con riferimento all'accadimento di reato e con riferimento alla persona dell'autore (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607:"In tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità"; in senso conforme Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, PG C/ Campo Filippo, Rv. 276744 - 01).Ebbene, alla luce dei principi richiamati, il narrato della Vitale funge da riscontro adeguato alle dichiarazioni del marito, avvalorando l'esistenza del fatto reato e la sua riferibilità all'imputato, il quale non solo si recò in ospedale per sincerarsi che Lo Iacono non denunciasse l'accaduto, ma, nel corso di un successivo incontro con la Vitale le disse che il marito aveva scampato il grave pericolo di perdere la vita.

Per completezza argomentativa è d'uopo precisare come il reato di lesioni aggravate dall'uso di arma - nella specie armi improprie - è procedibile d'ufficio anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 582 cod. pen. dal d.lgs 150/2022. Invero, ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. pen., come novellato dal richiamato decreto legislativo, si procede d'ufficio ove il reato di lesioni sia aggravato, come nel presente caso, ai sensi dell'art. 585 cod. pen.

6. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Vallecchia Giuseppe, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi F e Q della rubrica. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità per i reati F e Q della rubrica, è inammissibile in quante palesemente versato in fatto. Quanto alla condotta partecipativa, la é"orte territoriale ha sottolineato come parte dei proventi dell'associazione fossero destinati al mantenimento del Vallecchia (mentre era in carcere) e della sua famiglia (come riscontrato dalle intercettazioni), a conferma del ruolo di spicco del predetto.

La partecipazione del Vellecchia all'associazione è perdurata, alla stregua di quanto argomentato in modo logico e puntuale dalla Corte di merito, anche dopo il periodo di detenzione (cfr. pagine 19 e seguenti della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale appare adeguata e non affetta da manifesta illogicità; le due sentenze di merito conformi hanno illustrato in maniere completa ed esaustiva gli elementi posti a fondamento del decisum. La difesa contrappone alla logica motivazione offerta dai giudici di merito una diversa ricostruzione dei fatti, la quale, come già detto in precedenza non può essere delibata in sede di legittimità.

Analoghe considerazioni valgono quanto ai reato sub capo Q. avente a oggetto le lesioni nei confronti di Lo Iacono. Con riferimento a tale episodio le ragioni del ricorso appaiono assolutamente generiche. Si richiamano sul punto tutte le considerazioni svolte nel precedente paragrafo 5.3 in relazione alla posizione di Randazzo Giuseppe. 6.1 Il secondo motivo, con il quale si censura la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è destituito di fondamento. La difesa non si confronta con la puntuale motivazione espressa dai giudici di merito (cfr. pag. 155 della sentenza impugnata), in cui si fa preciso riferimento alla negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti anche di natura specifica.

Sul punto è d'uopo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (così Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01).

7. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Bonfardino Anna. Con il primo motivo la difesa censura la decisione della Corte di merito nella parte in cui ritiene che la ricorrente avesse un ruolo attivo nell'organigramma dell'associazione contestata al capo G della rubrica. Ebbene, le obiezioni mosse nel ricorso tendono a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio illustrato in motivazione. Come già ampiamente indicato in precedenza, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda. Premesso quanto già detto in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo G della imputazione (si veda paragrafo 4.1 nella parte dedicata alla posizione del compartecipe Gulotta Ernesto), occorre rilevare come la Corte di merito abbia indicato i comportamenti idonei a configurare la partecipazione della imputata al contesto associativo di cui si tratta, individuando i contributi forniti alla vita del sodalizio [cfr. pag. 25 e 26 della motivazione «il LO IACONO e la VITALE hanno sostenuto che loro due, insieme ai coniugi GULOTTA/BONFARDINO, avevano deciso di creare un "giro"di spaccio di droga parallelo a quello del sodalizio di cui al capo F, sfruttando anche la droga proveniente da tale ultimo sodalizio; che, in particolare, il "doppio gioco" operato dal LO IACONO e dagli altri tre sodali di CUI al capo G consisteva nel fatto che, con la cocaina consegnata dal RANDAZZO (che lo stesso LO IACONO doveva spacciare per conto del sodalizio di cui al capo F), i medesimi quattro soggetti facevano dosi leggermente più "leggere" rispetto al dovuto (ad esempio, 0,7 o 0,8 grammi invece di un grammo) e si appropriavano del resto; inoltre, attivavano un telefono proprio col quale tenevano i contatti con la propria clientela, laddove tale telefono era diverso da quello consegnato al Lo Iacono dal RANDAZZO e dedicato al mantenimento dei rapporti con la clientela del sodalizio di cui al capo F; che, a quel punto, la droga veniva spacciata di comune accordo tra il LO IACONO, la moglie VITALE Lorena, il GULOTTA e la di lei moglie BONFARDINO Anna, laddove il GULOTTA e la BONFARDINO coadiuvavano il LO IACONO e la VITALE pure nel confezionamento della droga e nella custodia della stessa; che tale gruppetto a "conduzione familiare" non si limitava a "fare la cresta" sui quantitativi di cocaina consegnati dal RANDAZZO ma si approvvigionava anche, presso il coimputato NAPOLITANO Antonio, di ulteriore cocaina da spacciare (e ciò per circa tre mesi, ad un "ritmo" di circa 20 grammi a settimana, precisando -il LO IACONO -che tali approvvigionamenti erano effettuati a beneficio del gruppetto a "conduzione familiare", da distinguere rispetto al sodalizio di cui al capo F: "Questa era una cosa a parte"); che tali dichiarazioni del LO IACONO trovano conferma in quelle della VITALE, secondo la quale il LO IACONO, pur continuando ad operare sotto le direttive del RANDAZZO, "si era fatto un doppio telefono di nascosto"; che, sempre secondo la VITALE, con tale secondo telefono - ed acquistando pure la droga presso il NAPOLITANO -, il LO IACONO, il GULOTTA, la stessa VITALE e la BONFARDINO (che confezionava anche le dosi di droga e smistava gli ordini provenienti dalla clientela) avevano creato un giro di affari parallelo a quello del sodalizio di cui al capo F (la BONFARDINO ed il GULOTTA avevano anche insegnato alla VITALE a confezionare la droga in singole dosi destinate allo "spaccio"); che risulta da alcune conversazioni intercettate il 26 e 27 giugno 2017 (v. pagg. 78-82 della sentenza impugnata) che i! LO IACONO ed il GULOTA si stavano accordando per andare ad acquistare della droga e volevano che -per destare meno sospetto - uno di loro due si recasse dal fornitore accompagnato da una delle loro mogli ma la VITALE si spaventava e la BONFARDINO non voleva lasciare la figlia da sola; alla fine, allora, andavano i due uomini ma l'incontro tra costoro era organizzato per telefono dalle loro mogli; acquistata la droga, la VITALE forniva al GULOTTA diversi numeri di telefono di clienti cui venderla e, mentre la donna si compiaceva della qualità della sostanza stupefacente, che sarebbe stata gradita dalla clientela, l'uomo le diceva di confezionare alcune "dosi-regalo", chiaramente per allettare la clientela; il giorno seguente la VITALE comunicava alla BONFARDINO che i! LO IACONO stava "spacciando", in quel frangente, la loro droga - "i jeans nostri" -(e non quella del sodalizio di cui al capo F) e la stessa BONFARDINO se ne compiaceva ("Bene") ed evidenziava che il ciclomotore utilizzato per lo "spaccio" di droga era occultato (tali elementi evidenziano che tutti e quattro i soggetti appena indicati -cioè le due coppie di coniugi -si coordinavano per attività di acquisto, detenzione e vendita di droga, volute e realizzate di comune accordo); che dalla conversazione riportata all'allegato 238 dell'informativa del 6 luglio 2018 risulta che la VITALE chiamava la BONFARDINO affinchè spronasse il GULOTTA a dare una mano al LO IACONO che da solo non ce la faceva a soddisfare tutti i clienti e la medesima BONFARDINO rispondeva che avrebbe immediatamente provveduto; analogamente, dagli allegati 264 e 265 risulta che il LO IACONO ed il GULOTTA operassero insieme per soddisfare i clienti di comune accordo e che la BONFARDINO invitava il GULOTTA a recarsi a soddisfare un cliente in quanto il LO IACONO in quel frangente era impegnato ed in quanto comunque tutti i clienti che contattavano quell'utenza/centralino sapevano che essere serviti dal LO IACONO o dal GULOTTA era la stessa cosa...»).

Si tratta di congrua motivazione, non censurabile in questa sede, rispondente i principi stabiliti in diverse pronunce di legittimità, in cui si è più volte affermato come il reato di cui si tratta sia a forma libera e possa manifestarsi nei modi più svariati. Nella specie il contributo alla vita dell'associazione si è manifestato con la preparazione delle dosi ed il mantenimento dei contatti con clienti e fornitori; l'affectio societatis è dimostrata dalla esultanza manifestata dalla imputata in occasione cella notizia comunicatale dalla Vitale ["...la VITALE comunicava alla BONFARDINO che il LO IACONO stava "spacciando", in quel frangente, la loro droga - "i jeans nostri" -(e non quella del sodalizio di cui al capo F) e la stessa BONFARDINO se ne compiaceva ("Bene")]. 7.1 Quanto al motivo secondo (inquadramento delle cessioni nell'ambito della previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) ed al motivo terzo (inquadramento della fattispecie associativa nell'ambito della previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90), si richiamano le argomentazioni già illustrate in precedenza con riferimento alla posizione del compartecipe Gulotta (si veda il paragrafi 4.2). 7.2 Quanto al motivo terzo, attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto "congrua" la pena come determinata in primo grado.

Il trattamento sanzionatorio è stato determinato in misura pari al minimo edittale con la massima riduzione per le circostanze attenu.;:mti generiche. Occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso !n cui la sanzione sia 37 /4;‘)...? determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

8. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Biancucci, Danilo, ritenuto responsabile del reato sub capo F della rubrica. Dopo lunga premessa in cui si critica in modo complessivo la sentenza impugnata in relazione alla sua struttura logica ed al governo del materiale probatorio acquisito in atti (paragrafi da 1.1 1.6), la difesa lamenta che la Corte di merito avrebbe offerto una motivazione soltanto apparente circa la ritenuta sussistenza dell'associazione sub capo F e la condotta partecipativa attribuita al ricorrente. Il rilievo è manifestamente infondato.

Quanto all'esistenza dell'associazione sub capo F della rubrica, si richiamano le considerazioni svolte in precedenza (cfr. paragrafo 5 della trattazione in diritto). Quanto alla 'condotta partecipativa, la doglianza è meramente reiterativa di argomentazioni già adeguatamente vagliate dalla Corte di merito e disattese con motivazione del tutto congrua (si vedano le pagine 22 e seguenti della motivazione della sentenza impugnata). Il contenuto delle due sentenze di merito conformi si integra reciprocamente, formando un unico complesso motivazionale: quanto sinteticamente indicato alle pagine 22 e 23 della motivazione della sentenza di appello, in cui sono riportati gli elementi a carico del Biancucci, si integra con quanto dettagliatannente indicato nella sentenza di prime cure, dove sono richiamate le conversazioni intercettate d'interesse a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Dal compendio probatorio acquisito, sottolinea la Corte d'appello, e risultato dimostrato come Biancucci avesse posto a disposizione dei sodali la propria abitazione per le riunioni dell'organizzazione, risultando tale circostanza non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori, ma anche dalle conversazioni intercettate (cfr. pagg. 62-64 della sentenza di primo grado) Fu il Biancucci ad indicare al Gulotta il telefono da acquistare per mantenere i contatti con i clienti, fornendogli anche taluni numeri di telefono. Fu sempre il Biancucci a ricevere dal Gulotta l'ingente somma di settantannila euro, provento dell'attività di spaccio.

Tale ultima circostanza, rispetto alla quale la difesa lamenta che la Corte di merito ha omesso di indicare da quali elementi sia stata desunta, risulta acclarata dalla conversazione intercettata tra Vitale e Bonfardino, riportata a pag. 65 della sentenza di primo grado, in cui Vitale riferisce che la somma di danaro fu portata a "Danilo" ["Poco oltre la VITALE ribadiva una circostanza (peraltro emblematica e rilevante anche ai fini della più corretta qualificazione in termini di non lieve entità dei reati di detenzione e cessione qui in esame) già trattata di presenza con l'interlocutrice, e cioè la somma di 70.000 euro in precedenza consegnata dal GULOTTA, "la settanta, quando la settanta che gli ha sceso Emesto/....

I settantamila euro" "Li si trovava a quel tempo... da Danilo! Perche' Ernesto glielo ha mandato a Danilo"]. Sull'attendibilità delle dichiarazioni del Lo Iacono e della Vitale, si richiama quanto esposto in precedenza al paragrafo 3 che precede (posizione di Napolitano Antonio). Sono stati puntualmente illustrati in sentenza (pagine da 4 a 13 della sentenza appellata) i criteri utilizzati per valutare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei propalanti e sono stati evidenziati, con riferimento alle singole posizioni degli imputati, gli elementi raccolti durante le indagini aventi natura di riscontro individualizzante a tali dichiarazioni.

Larga parte delle critiche difensive in relazione all'attendibilità di Lo Iacono riguardano il giudizio espresso dalla Corte di Assise di appello nel separato procedimento che ha riguardato un episodio omicidiario. Come già detto in precedenza, il negativo giudizio espresso sul collaboratore nell'ambito del separato procedimento che ha riguardato l'episodio in questione (omicidio dell'Avv. Fragalà), non è suscettibile di inficiare l'attendibilità dimostrata dal collaborante nell'ambito del presente giudizio. La Corte di merito ha precisato che, nel giudizio riguardante l'episodio omicidiario, Lo Iacono non è stato considerato portatore d'intenti calunniatori: le sue dichiarazioni sono state ritenute non affidabili per essere egli estraneo al contesto nel quale era maturata quella vicenda e per essere le informazioni veicolate, acquisite dallo stesso in modo occasionale, frutto di una personale rielaborazione.

Con riferimento al presente procedimento, la Corte di merito, con motivazione idonea, ha evidenziato come Lo Iacono avesse riferito circostanze da lui apprese direttamente, per avervi personalmente preso parte o avervi assistito, ampiamente riscontrate dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori. Ai fini della valutazione da compiersi nell'ambito che interessa, il giudizio negativo espresso in separato giudizio nei confronti di uno stesso collaboratore non vincola il giudice che procede, il quale può pervenire a conclusioni diverse circa l'attendibilità del collaboratore, purché esprima, come in questo caso, congrua motivazione (cfr.

Sez. 6, n. 2900 del 12/12/2013, dep. 22/01/2014, Graziano, Rv. 258247 - 01: "In tema di dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia, qualora sia dedotta l'inattendibilità sulla base di quanto affermato in una precedente sentenza, il giudice procedente, pur non essendo vincolato a tale valutazione, deve motivare adeguatamente e specificamente il proprio diverso apprezzamento"). Né l'assoluzione dell'imputato dai reati P e Q della rubrica è suscettibile di inficiare l'impianto argonnentativo della sentenza di appello con riferimento alla ritenuta partecipazione del ricorrente al delitto associativo.

La difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe utilizzato un "doppio binario probatorio" quanto alla stessa fonte di prova (le dichiarazioni di Lo Iacono) in relazione a tali episodi. L'assunto non è corretto. La Corte di merito ha fatto buon governo dell'art. 192 cod. proc. pen, pervenendo alla pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato con riferimento ai reati P e Q della rubrica in ragione della mancanza di riscontri estrinseci individualizzanti alle dichiarazioni di Lo Iacono con riferimento alla persona di Biancucci. Ciò, tuttavia, non inficia la complessiva attendibilità del collaboratore.

Occorre sul punto rammentare come la giurisprudenza di legittimità consenta la c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Rv. 256097 - 01:" In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante").

Quanto alla lagnanza riguardante il mancato accoglimento della richiesta difensiva di verificare presso le Forze dell'ordine competenti se fossero stati effettuati controlli nell'abitazione del Biacucci nei giorni 21/6/2017 e 11/7/2017 si richiamano le argomentazioni già illustrate nel paragrafo 5.1 della presente parte in diritto.

9. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di D'angelo Emanuele, ritenuto responsabile del reato sub capo M della rubrica. Il primo motivo è inammissibile in quanto volto a confutare il compendio probatorio sulla base di generiche prospettazioni riguardanti l'inadeguatezza del contenuto delle conversazioni intercettate a sostenere il decisum.Il motivo di doglianza risulta aspecifico con riferimento alla inidonea identificazione dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza intercettata, profilo adeguatamente trattato alle pagine 234 e seguenti della sentenza di primo grado ("nel corso delle indagini venivano svolte attività di intercettazione telefonica nei confronti di un soggetto risultato in contatto con LA ROCCA Francesco e identificato in D'ANGELO Emanuele.

L'ascolto dell'utenza a questi in uso rivelava il suo diretto coinvolgimento in un 'attività di vendita al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo cocaina esercitata in concorso con MARCHESE Carlo, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali specifici in tema di stupefacenti. Dall'ascolto delle conversazioni intercettate e dalla con testuale attività di osservazione e controllo di p.g., emergeva come i due predetti imputati utilizzassero una medesima utenza telefonica (avente nr. 320/3066650) dedicata alla ricezione delle chiamate degli acquirenti, alle quali seguiva la fissazione dell'appuntamento per la cessione della sostanza richiesta.

Ciò trovava definitiva conferma in data 31.3.2017 con l'arresto in flagranza di reato dell'imputato D'ANGELO Emanuele"). Da tali passaggi si evince come il ricorrente sia stato individuato anche attraverso servizi di osservazione. 9.1 Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche e di entità della pena: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, facendo riferimento ad un precedente specifico annoverato dal ricorrente ed alle modalità della condotta.

Il rilievo sulla eccessività degli aumenti di pena determinati a titolo di continuazione c.d. "interna" è del tutto sprovvisto di argomenti a sostegno. La dosimetria della pena è questione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

10. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Marchese Carlo Il primo motivo è versato in fatto e non si confronta con l'adeguata motivazione adeguata offerta dalla corte territoriale.L'affermazione di responsabilità espressa a carico dell'imputato riposa su un'attenta ricostruzione dei fatti, da cui sono stati desunti, con argomentare logico e coerente, solidi elementi atti a dimostrare la sua partecipazione agli episodi contestati ai capi M,N, O della rubrica. Né il reato di detenzione illecita o cessione e vendita di sostanze stupefacenti sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni (cfr. Sez. 2, n. 53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710 - 01: "La prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti p