Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13306/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Spoleto il 10 settembre 2019. Paolo Cesarini è stato ritenuto responsabile di due reati che avrebbe commesso il 18 novembre 2018: un furto aggravato, perché avente ad oggetto cose esistenti in un pubblico ufficio o stabilimento (una scuola media statale) e realizzato facendo uso di violenza sulle cose (capo A); una evasione dagli arresti domiciliari attuata al fine di realizzare il furto (capo B).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione allegazioni di persecuzione contraddittorie ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARINI PAOLO nato a SPOLETO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Spoleto il 10 settembre 2019. Paolo Cesarini è stato ritenuto responsabile di due reati che avrebbe commesso il 18 novembre 2018: un furto aggravato, perché avente ad oggetto cose esistenti in un pubblico ufficio o stabilimento (una scuola media statale) e realizzato facendo uso di violenza sulle cose (capo A); una evasione dagli arresti domiciliari attuata al fine di realizzare il furto (capo B).

2. Contro la sentenza, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. La difesa riferisce di aver chiesto all'udienza del 18 gennaio 2022 (quando fu pronunciata la sentenza impugnata) «l'autorizzazione a produrre documentazione attestante l'avvenuto passaggio in giudicato di una sentenza emessa a carico dell'imputato» ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione. Sostiene che la produzione è stata ammessa e, tuttavia, la Corte di appello non ha riconosciuto la continuazione senza motivare sul punto. Deduce, quindi, vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria depositata 1'8 marzo 2023 la difesa ha replicato insistendo per l'accoglimento.

4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

5. La giurisprudenza è costante nel ritenere che «qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione - nella specie, con reato separatamente giudicato - formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione» (per tutte: Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678; Sez. 6, n. 38648 del 30/09/2010, Cosentino, Rv. 248582;

Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238). Tale principio è stato sviluppato affermando che «il giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione o demandarla al giudice dell'esecuzione a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati» (Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475).

Nel caso di specie la richiesta di applicazione della continuazione non è stata formulata nei motivi di appello. Il ricorrente sostiene di averla formulata in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo di essere autorizzato «a produrre documentazione attestante l'avvenuto passaggio in giudicato di altra sentenza emessa a carico di Cesarini». Non indica però, né il titolo di reato in relazione al quale sarebbe intervenuta sentenza definitiva, né la data del fatto, né altre circostanze utili alla decisione. Il ricorso è dunque inammissibile perché non specifico e non autosufficiente.

Come noto, infatti, «in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione» (tra le tante: Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bergamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il