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Sentenza — n. 13292/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of appeal grounds and infounded argument on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13292/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued before the Court of Appeal that the suspended sentence and generic mitigating circumstances were omitted, but these issues were not raised in the original appeal grounds. The court ruled that the first ground violated procedural rules regarding new issues and found the second ground infounded based on the appellate court's reasoning regarding the suspect's value.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it raises issues not included in the appeal grounds, and arguments regarding omitted mitigating circumstances are infounded if the appellate court explicitly addressed them based on the case's specific value.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility omitted appeal grounds generic mitigating circumstances suspended sentence omission procedural violation appeal attenuazione della pena riduzione della pena sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Con il primo deduce ex art. 606 lett.
Art. 163 cod. pen.
la mancanza della motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod.pen.
Art. 62 n. 6 cod.pen.
art. 163 cod.pen
la mancanza della motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLERITI ENZA nato a TRIPI il 02/09/1957 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30.1.2020 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pozzo di Gotto aveva ritenuto Pelleriti Enza colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica, condannandola, alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 206,00 di multa, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. equivalente alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. la mancanza della motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod.pen. Con il secondo motivo deduce la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é inammissibile. Ed invero, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). Nella specie la questione non risulta dedotta nei motivi di appello. Il secondo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero il giudice d'appello si é pronunciato negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del disvalore del fatto, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui l'effettivo utilizzatore dei locali era un lavoratore extracomunitario non meglio identificato, oltre che alla luce dei precedenti penali dell'imputata. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci marzo 2023.Il Con iLre stensore Il Presidente Marin Francesco MdriliCArapi, LA DEPOSITA