Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13287/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding conditional suspension of sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to provide specific grounds challenging the conditional suspension of the sentence. The appellant argued for a suspended sentence based on post-incident conduct and victim fault, but the court noted the lower court's reasoning was based on administrative penalty criteria rather than the specific statutory requirements for suspension. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 541, comma 1 cod. proc. civ.: An appeal against a judgment imposing a conditional suspension of sentence is inadmissible if the grounds do not specifically address the application of the suspension provisions or the reasoning regarding the conditions for its imposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal conditional suspension of sentence lack of specific grounds administrative penalty criteria court costs allocation testimonianza inattendibile prova del DNA principio in dubio pro reo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Art. 541, comma 1 cod. proc. civ.
Art. 133 cod. pen.
n.285/1992, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma ai diversi parametri di cui all'art.
Art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992
pen., ma ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs.
Art. 163 cod. pen.
Art. 589-bis cod. pen.
mancata applicazione nella misura massima consentita della riduzione prevista dal settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen.
art. 589-bis cod.pen
mancata applicazione nella misura massima consentita della riduzione prevista dal settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen.
art. 62-bis cod. pen
in considerazione della sussistenza di una precedente condanna per analoga oggettività giuridica (ricordando altresì sul punto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dello stesso art. 62-bis cod. pen.
art. 590-bis cod. pen
589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.
art. 222 d.lgs. n.285/1992
Sul punto, la predetta sentenza del Giudice delle leggi ha escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell'art.589-bis cod.pen; rilevando sul punto che "nell'art. 222 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez.IV, 18.11.2020, n. 4740/2021
Cass., sez.III, 24.3.2021, n. 27987
Cass., sez.IV, 15.9.2021, n.36535
Cass., sez.IV, 15.9.2021, n.36535, RV.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANNA DIEGO nato a NAPOLI il 02/05/1984 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dalle costituite parti civili

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 22.6.2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Diego D'Anna è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art.589-bis, comma 1, cod.pen., per avere cagionato la morte di Anna Maria Franca Colucci per colpa generica nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 141, comma 3 e 142 del d.lgs. n.285/1992 ed è stato quindi condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con contestuale condanna dell'imputato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parte civili, da liquidarsi in separato giudizio, con previsione di una provvisionale pari ad C 10.000,00.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato operando una complessiva censura della pronuncia impugnata per violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione ai seguenti profili:

1) omessa assoluzione dell'imputato con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; rilevava che la Corte non aveva tenuto adeguato conto della condotta del pedone, che aveva attraversato la strada al di fuori delle apposite strisce e nonostante la scarsa illuminazione della via, dovendosi quindi la considerare come fatto unico e causativo dell'evento il comportamento imprudente della vittima, invece degradato a semplice concausa; anche considerando che le fasi prodromiche rispetto all'attraversamento non potevano essere percepite da parte dell'automobilista in considerazione della presenza, su entrambi i lati della carreggiata, di veicoli in sosta;

2) diniego delle attenuanti generiche; rilevava che la condotta tenuta dall'imputato dopo l'evento - con il soccorso prestato alla vittima e l'accompagnamento della medesima in ospedale - non poteva considerarsi come mero comportamento dovuto ma come indicativo di spiccato senso civico e di umana solidarietà;

3) mancata applicazione nella misura massima consentita della riduzione prevista dal settimo comma dell'art. 589-bis cod.pen. e mancata applicazione del beneficio previsto dall'art.163 cod.pen.; rilevava che il comportamento tenuto dalla vittima doveva considerarsi come causa considerevole dell'evento e che gli effetti della relativa circostanza attenuante erano stati illogicamente contenuti nel limite di un quarto; rilevando altresì, in ordine al beneficio della sospensione condizionale, che la mancata concessione era stata giustificata sulla sola base di una pregressa condanna senza tenere conto della. relativa datazione del fatto;

4) applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art.222, comma 2, periodo 4, d.lgs. n.285/1992; rilevava che doveva ritenersi illegittima la revoca della patente, come confermata dalla Corte d'appello, alla luce della sopravvenuta sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale, elemento che - impedendo ogni automal:ismo nella fattispecie concreta in esame - avrebbe quindi dovuto indurre il giudice di secondo grado ad operare una più attenta valutazione fattuale e, specificamente, a tenere conto dell'intervenuta applicazione dell'attenuante prevista dall'art.589-bis, comma settimo, cod.pen.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. I primi tre motivi di ricorso sono da considerare inammissibili dovendosi richiamare il costante orientamento di questa Corte in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione e in tale modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità espressamente sanzionato dall'art.581 cod.proc.pen. (Cass., sez.III, 18.7.2014, n.44882, Cariolo, RV. 260608;

Cass., sez.II, 22.3.2019, n.27816, Rovinelli, RV. 276970, tra le altre). 4.1 In particolare, quanto al primo profilo di doglianza, reiterativo del primo motivo proposto di fronte al giudice dell'appello e con il quale è stato dedotto il vizio della sentenza rappresentato dalla omessa assoluzione derivante da una incongrua valutazione del dedotto comportamento eccezionale e imprevedibile della persona offesa, il ricorrente si è del tutto disinteressato della motivazione della Corte; la quale ha rilevato come il comportamento della vittima dovesse essere considerato quale mera concausa dell'evento, al quale aveva contribuito il comportamento del conducente, che aveva omesso di tenere una velocità adeguata alle condizioni della strada oltre tenuto comunque un'andatura superiore a quella imposta nel relativo tratto e quindi tale - arche sulla base delle richiamate conclusioni della perizia espletata nel corso del primo grado di giudizio - da impedirgli un agevole avvistamento del pedone in tempo utile per evitare l'impatto, con conseguente perfezionamento tanto di un'ipotesi di colpa generica (in relazione alla violazione del generale divieto di attenzione) quanto di colpa specifica in riferimento agli artt. 141 e 142 del d.lgs. n.285/1992. 4.2 In relazione al secondo profilo di censura - inerente alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - il ricorrente ha evidenziato il profilo fattuale rappresentato dal comportamento tenuto dal conducente dopo il sinistro; anche sul punto, quindi, omettendo criticamente di raffrontarsi con le considerazioni poste alla base della sentenza gravata, la quale (nel rispondere ad analoga censura spiegata nei confronti della sentenza di primo grado) aveva ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art.62- bis cod.pen. in considerazione della sussistenza di una precedente condanna per analoga oggettività giuridica (ricordando altresì sul punto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dello stesso art. 62-bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di modo che la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato; Cass., sez.VI, 4.12.2003, n.7707/2004, P.G. in proc. Anaclerio, RV. 229768). 4.3 In riferimento al terzo punto di doglianza - attinente alla quantificazione della pena e alla omessa applicazione nella misura massima della diminuente prevista dall'art.589-bis, comma 7, cod,pen. - anche in tale caso il ricorrente ha omesso del tutto di raffrontarsi con le specifiche considerazioni poste alla base della sentenza impugnata che, nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art.589-bis cod.pen., ha determinato la pena finale di anni uno e mesi sei sulla base degli elementi rappresentati, in riferimento al disposto dell'art.133 cod.pen., dalla presenza di un precedente specifico nonché della condizioni fisiche dell'imputato (che nel controllo effettuato dopo l'incidente era risultato positivo ad alcool e benzodiazepine).

Analoghe considerazioni devono essere spiegate in riferimento al punto di censura inerente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale la Corte territoriale ha spiegato un adeguato giudizio prognostico e in ordine al quale le considerazioni del ricorrente appaiono meramente tautologiche e prive di qualsiasi adeguato raffronto con le ragioni poste alla base del relativo punto della motivazione, facenti riferimento alla presenza del predetto precedente e alle suddette condizioni psico-fisiche dell'imputato al momento del fatto.

5. L'ultimo motivo di ricorso, con la quale è stata censurata la conferma della revoca della patente di guida pure in presenza del fatto sopravvenuto rappresentato dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale, va pure ritenuto inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, la predetta sentenza del Giudice delle leggi ha escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell'art.589-bis cod.pen; rilevando sul punto che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.

Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589- bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice"; argomentazioni per effetto delle quali deve ritenersi che il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a sc:egliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 (Cass., sez.IV, 19.2.2020, n.13882, Vivaldi, RV. 279139;

Cass., sez.IV, 23.3.2022, n.13747, De Angelis, RV. 283022). Mentre, sotto altro profilo, va poi ricordato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 d.lgs. n.285/1992, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 - quindi rappresentati dall'entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare - sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Cass., sez.IV, 18.11.2020, n. 4740/2021, Dì Marco, Rv. 280393).

Nella specie, nell'applicare all'imputato la sanzione più afflittiva, la Corte d'appello ha adeguatamente esposto le ragioni della scelta sanzionatoria: ha fatto„ cioè, espresso rinvio agli elementi rappresentati dalla particolare gravità del danno apportato, allo specifico disvalore conseguente alla condotta accertata nonché al pericolo insito nel consentire al ricorrente di potere ulteriormente circolare, attesa la presenza di un precedente specifico; ulteriormente e congruamente valorizzando l'elemento di fatto in base al quale il ricorrente, al momento dell'evento, si trovava sprovvisto di regolare documento di circolazione in quanto coinvolto nel 2014 in un episodio di guida in stato di ebbrezza.

Alla stregua di tale considerazione, pertanto, deve ritenersi che, nella specie, il giudice abbia congruamente motivato l'operata scelta discrezionale, avendo valorizzato, da un lato, criteri espressamente previsti dalla norma richiamata, operando, dall'altro, anche la prognosi di pericolosità proprio alla stregua della particolare gravità della violazione posta in essere, tale che solo la misura più afflittiva è stata ritenuta idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In relazione al disposto dell'art.541, comma 1, cod.proc.civ., nulla va provveduto sulle spese sostenute dalla costituita parte civile, la quale si è limitata nella presente fase a presentare le sole conclusioni scritte con allegata nota spese; sul punto, va infatti richiamato l'orientamento interpretativo in base al quale - nella fase di legittimità - la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, come non ravvisabile nel caso di specie (Cass., sez.III, 24.3.2021, n. 27987, RV. 281713;

Cass., sez.IV, 15.9.2021, n.36535, RV. 281923).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di