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Sentenza — n. 13280/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against summary trial court's power to order supplementary evidence for fact reconstruction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13280/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's decision to order supplementary evidence in a summary traffic trial. The appellant argued this violated procedural rights and lacked proper motivation, claiming the evidence was unnecessary for fact-finding. The court ruled that the summary trial judge possesses inherent authority to order such evidence whenever needed to reconstruct facts and attribute them to the accused, without requiring specific justification or temporal limits.

Regesto Legislator

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Art. 441, comma 5, cod. proc. pen.; In summary proceedings, the judge may order supplementary evidence ex officio to reconstruct facts and attribute them to the accused, without needing specific motivation or facing temporal limits.

Parole chiave

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summary trial procedure supplementary evidence power fact reconstruction authority judicial discretion limits procedural due process guida in stato di inattitudine circostanza aggravante carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
I) Violazione di legge, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 441, comma 5, cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 33939/2010
Sez. 6 n. 17360 del 13/04/2021
Sez. 5 n. 18264 del 29/01/2019
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Testo completo

guente SENTENZA sul ricorso proposto da: TARIUC PETRE ALEXANDRU nato il 19/06/1996 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Con sentenza del 4.4.2022, la Corte di appello di Milano, previa riduzione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Petru Alexandru Tariuc - pronunciata dal Tribunale di Lodi in sede di giudizio abbreviato - in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.

c) e 2-bis, cod. strada (commesso il 6.1.2020).

2. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge, per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. per addivenire all'integrazione istruttoria disposta dal Tribunale di Lodi, non consentita in quanto pacificamente volta alla ricostruzione del fatto e alla sua riconducibilità all'imputato, oltre che operata in "malam partem". II) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma l'insussistenza del vizio motivazionale dell'ordinanza del Tribunale, ammissiva della prova integrativa, in quanto ritenuta "necessaria per decidere sui fatti sottoposti al suo giudizio", senza alcuna ulteriore specificazione.

III) Manifesta illogicità in ordine alla mancata declaratoria di nullità dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Lodi ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non essendo stato specificato da quali premesse ci si muova per giungere all'affermazione della necessità dell'integrazione probatoria assunta dal primo giudice.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Il motivo sub I) non considera che, nonostante un risalente indirizzo in senso contrario (vedi, ad es., Sez. 3 n. 33939/2010), la successiva giurisprudenza di legittimità si è stabilizzata nel senso che il giudice dell'abbreviato può esercitare il potere di integrazione istruttoria anche ai fini della ricostruzione del fatto e della sua attribuibilità all'imputato, essendosi condivlsibilmente ritenuto che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968 - 01, in cui la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria). 4.2.

Anche i motivi sub sub II) e III) - esaminabili congiuntamente in quanto sostanzialmente attinenti alla stessa questione concernente la motivazione del provvedimento di necessaria integrazione probatoria assunto dal primo giudice - sono privi di pregio, atteso che, in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, Rv. 276246 - 01).

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del riconente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2023 I