Cassation court annuls appeal judgment because the crime of insult expired due to prescription limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the underlying crime of insult had expired due to the passage of time. The appellant argued for a review of the conviction's merits, but the court noted that the prescription period for the offense ended in August 2012. Consequently, the court held that the criminal liability was extinguished, making any further examination of the conviction's validity legally unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590 cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the court must annul the judgment without remittal, as the prosecution is no longer possible.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALLEGRA AUGUSTO nato a MESSINA il 19/08/1958 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Allegra Augusto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
2. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, onde il reato di cui all'art.590 cod. pen., risalente al mese di agosto 2012, è estinto per prescrizione, essendo senz'altro ammissibile il ricorso, poiché non ricorre nessuna delle cause di inammissibilità di cui all'art.591 cod. proc. pen. e, in particolare, le doglianze formulate sono specifiche e non manifestamente infondate. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.
Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21-10-1992, Marino; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 — 01; Cass., 23-1-1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24 -6- 1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso Ø Roma il 7/1