Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13037/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding sentencing increases for satellite crimes after partial annulment established res judicata.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13037/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Rosa Cafieri and Riccardina Piarulli inadmissible. Although the Court of Cassation had previously annulled the lower court's sentence regarding the mitigation of the main crime, it had already rejected the specific argument concerning the sentencing increase for satellite crimes. The court applied the principle of partial res judicata, ruling that since the increase for satellite crimes was not the subject of the annulment, the lower court's determination on that specific aspect remained legally binding and could not be re-examined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 cod. proc. pen.; In cases of partial annulment by the Court of Cassation, the principle of partial res judicata applies to statutory provisions possessing autonomous legal-conceptual independence, thereby precluding re-examination of aspects already definitively ruled upon in the rescinded decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial res judicata sentencing increase satellite crimes continuation of crimes inadmissible appeal partial annulment legal binding force altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. proc. pen.
Deve, pertanto, essere applicato il principio dettato dall'art. 624 cod. proc. pen. per cui, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 81 cod. pen.
Rosa Cafieri e Riccardina Piarulli hanno formulato un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 81 cod.
Art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90
pen e della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R.
art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90
pen e della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90m alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione; Riccardina Piarulli era stata condannata in ordine ai delitti su indicati unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
art. 74 comma 7 cod. pen
309/90m alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione; Riccardina Piarulli era stata condannata in ordine ai delitti su indicati unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 cod. pen.
art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90
pen e della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R.
art. 81 cod. pen
Rosa Cafieri e Riccardina Piarulli hanno formulato un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 81 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Deve, pertanto, essere applicato il principio dettato dall'art. 624 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAFIERI ROSA nato a ANDRIA il 20/06/1973 PIARULLI RICCARDINA nato a ANDRIA il 22/03/1978 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore in difesa di CAFIERI ROSA e PIARULLI RICCARDINA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso é

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte d'appello di Bari con sentenza del 9 dicembre 2021 , giudicando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra precedente sentenza, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Bari del 17 gennaio 2017, ha rideterminato nel modo seguente il trattamento sanzionatorio: - per Rosa Cafieri in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen, 74 commi 1,2,3,4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 commesso in Andria dal mese di luglio 2012 al 2 luglio 2013 (capo Al); artt. 110 e 81 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R 309/90 commesso in Andria dal mese di luglio 2012 al 2 luglio 2013 (capo B8); artt. 110 e 81 cod. pen 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 commesso in Andria nel mese di agosto 2012 (capo B16): anni due mesi nove e giorni ventitrè di reclusione; -per Riccardina Piarulli in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen, 74 commi 1,2,3,4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 commesso in Andria e Bisceglie dal mese di luglio 2011 fino a mese di luglio 2012 ( capo A); agli artt. 81 cpv cod. pen, 74 commi 1,2,3,4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 73 d.P.R. n. 309/90 (capo Al); artt. 110 e 81 cod. pen, 73 comma 1 d.P.R 309/90 (capo B8); artt. 110 e 81 cod. pen 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 (capo B16): anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione. 1.1.

Nella sentenza di primo grado, confermata dalla prima sentenza della Corte di Appello, Rosa Cafieri era stata condannata in ordine ai suddetti reati unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen e della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90m alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione; Riccardina Piarulli era stata condannata in ordine ai delitti su indicati unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 cod. pen. e esclusa le recidiva e le circostanze aggravanti, alla pena di anni quattro di reclusione. 1.2.

La Corte di Cassazione terza sezione penale ha annullato la sentenza della Corte di Appello ritenendo fondato per entrambe le imputate il motivo relativo alla riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. 309/90 in misura inferiore alla massima estensione e per l'imputata Cafieri anche il motivo inerente la determinazione della pena nel complesso. 1.3. La Corte di Appello in sede di rinvio con la sentenza oggetto di ricorso ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 nella massima estensione e ha rideterminato la pena: -per Piarulli: pena base per il più grave reato (profilo irrevocabile della sentenza) anni dieci di reclusione, diminuita di 2/3 ex art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione con i reati di cui ai capi B8) e B16) di anni uno di reclusione (profilo irrevocabile) fino ad arrivare ad anni quattro mesi quattro di reclusione, ridotta per il rito ad anni due mesi dieci e giorni venti di reclusione; - per Cafieri: pena base per il più grave reato (profilo irrevocabile della sentenza) anni dieci di reclusione, diminuita di 2/3 ex art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, diminuita per le circostanze attenuanti generiche ad anni due mesi due e giorni venti di reclusione, aumentata per la continuazione di anni due di reclusione ( profilo irrevocabile della sentenza), fino ad arrivare alla pena di anni quattro, mesi due e giorni venti reclusione, diminuita per il rito alla pena di anni due mesi nove e giorni ventitrè di reclusione.

2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, a mezzo difensore, due ricorsi distinti, ma di identico contenuto. Rosa Cafieri e Riccardina Piarulli hanno formulato un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 81 cod. pen. Il difensore lamenta che la Corte di Appello abbia mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione per i reati satelliti, nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74 comma 7 d.P.R. n. 309/90 nella misura massima di 2/3: tale riconoscimento avrebbe dovuto sortire effetti anche rispetto ai reati satelliti, visto che l'utilità delle propalazioni che era valsa la concessione dell'attenuante riguardava non solo il reto associativo ma anche i reati scopo. 3.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

4. Le ricorrenti nel proporre ricorso per Cassazione avverso la prima sentenza della Corte di Appello, poi annullata, avevano dedotto anche il motivo (primo per Piarulli e primo per Cafieri) relativo alla determinazione dell'aumento di pena in continuazione, ma tale censura era stata ritenuta infondata dalla Corte di legittimità a pag. 5 della sentenza rescindente 5 in cui, trattando del ricorso di Piarulli, si afferma "non è fondato il primo motivo.., con cui si lamenta la sproporzione degli aumenti a titolo di continuazione"; a pag. 7 della sentenza rescindente in cui, trattando del ricorso di Cafieri, si afferma "non è fondato il primo motivo di ricorso per le stesse ragioni già indicate a proposito della posizione di Piarulli").

Deve, pertanto, essere applicato il principio dettato dall'art. 624 cod. proc. pen. per cui, se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per "parti" della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez 5 , n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106).

Essendo già stato rigettato dalla Corte di Cassazione il motivo relativo alla quantificazione degli aumenti di pena in ordine ai reati satelliti, su tale aspetto si è formato il giudicato, onde correttamente la Corte di Appello nella sentenza impugnata ha ritenuto la quantificazione dell'aumento un profilo irrevocabile. 5.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che le ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a loro carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della