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Sentenza — n. 12803/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal against detention citing double presumption of danger under Art. 275 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Gjika Feliks against the lower court's decision to impose custodial detention. The appellant argued that the lower court failed to verify the current necessity of the measure, but the Court held that such factual re-evaluation is inadmissible in cassation proceedings. The decision affirmed that the specific legal presumption of danger under Article 275 of the Code of Criminal Procedure prevails over general requirements unless proven otherwise.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, c.p.p.; In proceedings for appeal against personal coercive measures, the cassation court cannot re-evaluate factual elements or the current necessity of the measure, as the special presumption of danger under Art. 275 c.p.p. prevails unless rebutted by specific evidence.

Parole chiave

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custodial detention double presumption coercive measures cassation review factual re-evaluation detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma I, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Avverso tale decisione ricorre il Gjika deducendo violazione dell'art. 606, comma I lett, b), c) ed e) c.p.p.
Art. 275, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.
Art. 274, c.p.p.
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.
Art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
art. 611 c.p
La difesa del ricorrente ha controdedotto con memoria ex art. 611 c.p.p.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.
Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro'
Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Musumeci
Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJIKA FELIKS nato il 25/01/1994 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Gjika Feliks a mezzo del difensore di fiducia ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale del Riesame di Ancona, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico d sostanze stupefacenti.

2. Avverso tale decisione ricorre il Gjika deducendo violazione dell'art. 606, comma I lett, b), c) ed e) c.p.p. in relazione alla attualità delle esigenze cautelari che il GIP aveva escluso e che il Tribunale del Riesame aveva invece ritenuto sussistenti.

3. Il PG presso questa Corte ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa del ricorrente ha controdedotto con memoria ex art. 611 c.p.p. insistendo nell'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato. Va ricordato che nel procedimento in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194, del 8 marzo 2012, Lupo, Rv. 252178;

Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

In tale ottica le doglianze della ricorrente sono del tutto generiche e non si confrontano con le puntuali argomentazioni del Tribunale . Ineccepibile è infatti da ritenersi la motivazione sviluppata a sostegno della ritenuta adeguatezza della misura applicata. Il provvedimento impugnato ha infatti posto innanzitutto in rilievo che in relazione alla contestazione di cui al capo A) operi la doppia presunzione, sia pure relativa prevista dall'art. 275, comma 3 ultimo periodo c.p.p., secondo cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (non contestati nella specie) è applicata la custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto possono essere soddisftatte con altre misure.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dal citato art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv., con mod., dalla I. n. 203 del 1991, la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018 - dep. 26/07/2018, Trifiro', Rv. 273631).

Quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 - dep. 04/05/2018, Musumeci, Rv. 273434). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016 - dep. 28/07/2016, Barra e altri, Rv. 268664).

Orbene, con specifico riferimento al caso concreto in esame, non ha poi altresì evidenziato come nei confronti dell'odierno ricorrente non solo difettassero elementi per superare la presunzione in questione, ma risultassero circostanze idonee a rafforzarla e confermarla. In particolare il Tribunale ha ricordato il suo rapporto stretto con il "capo", il ruolo di fiducia rivestito, l'elevata propensione e capacità criminale, l'assenza di condotte indicative di un distacco dal contesto associativo e dall'ambiente in cui gi illeciti sono maturati, elementi tutti che nel loro complesso fondano un concreto ed attuale rischio di recidiva specifica.

Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali.

5. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c