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Sentenza — n. 12141/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASKO ENDRI nato il 13/09/1998 avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di LATINAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Angela Porcelli del foro di Roma in difesa di FASKO Endri, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a verbale dell'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2022, il giudice del Tribunale di Latina, davanti al quale era stato chiamato il procedimento a carico di FASKO Endri, arrestato in flagranza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, ha rigettato l'eccezione formulata dal difensore presente, nominato in sostituzione, giusta delega orale, da quello di fiducia assente, con la quale era stata dedotta la nullità dell'udienza di convalida per mancato avviso al difensore di fiducia e mancata prova che questi fosse stato contattato al momento dell'arresto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va, intanto, premesso che, contrariamente a quanto asserito a difesa, in tema di esecuzione dell'avviso al difensore di fiducia per l'udienza di convalida, non è prescritta l'osservanza delle disposizioni che regolano la particolare forma di notificazione prevista dagli artt. 149, cod. proc. pen. e 55, disp. att., potendo l'avviso esser dato anche con mezzi atipici di comunicazione, purchè gli stessi risultino adeguati, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, rispetto al conseguimento della funzione conoscitiva che ad essi è propria (in motivazione, sez. 6, n. 29683 del 29/9/2020, Ga/asso, in cui si opera un richiamo a Sez.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore procedimento in contumacia false dichiarazioni senza giuramento trasmissione spontanea di mezzi di prova testimonianza della vittima interrogatorio formale di testimoni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FASKO ENDRI nato il 13/09/1998 avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIBUNALE di LATINAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; il Procuratore generale, in persona del sostituto Simone PERELLI, ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Angela Porcelli del foro di Roma in difesa di FASKO Endri, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a verbale dell'udienza dibattimentale del 5 dicembre 2022, il giudice del Tribunale di Latina, davanti al quale era stato chiamato il procedimento a carico di FASKO Endri, arrestato in flagranza per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, ha rigettato l'eccezione formulata dal difensore presente, nominato in sostituzione, giusta delega orale, da quello di fiducia assente, con la quale era stata dedotta la nullità dell'udienza di convalida per mancato avviso al difensore di fiducia e mancata prova che questi fosse stato contattato al momento dell'arresto.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, inosservanza di legge processuale e vizio della motivazione, con riferimento alla decisione riguardante la eccepita nullità dell'udienza di convalida e degli atti successivi. Il difensore, secondo quanto esposto in ricorso, non era stato avvisato dell'arresto del proprio assistito ed era stato sostituito con uno d'ufficio, senza il rispetto della procedura conseguente all'avviso telefonico, dovendo gli operanti procedere anche a comunicazione confermativa a mezzo telegramma o via p.e.c., come stabilito dall'art. 149, cod. proc. pen. Pertanto, nella specie, non può dirsi raggiunta la prova della conoscenza formale dell'arresto in capo al difensore fiduciario, con conseguente irritualità della nomina di quello d'ufficio che ha presenziato all'udienza, quest'ultima da ritenersi radicalmente nulla, siccome celebrata in assenza del difensore di fiducia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va, intanto, premesso che, contrariamente a quanto asserito a difesa, in tema di esecuzione dell'avviso al difensore di fiducia per l'udienza di convalida, non è prescritta l'osservanza delle disposizioni che regolano la particolare forma di notificazione prevista dagli artt. 149, cod. proc. pen. e 55, disp. att., potendo l'avviso esser dato anche con mezzi atipici di comunicazione, purchè gli stessi risultino adeguati, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, rispetto al conseguimento della funzione conoscitiva che ad essi è propria (in motivazione, sez. 6, n. 29683 del 29/9/2020, Ga/asso, in cui si opera un richiamo a Sez.

U, n. 39414 del 30/10/2002, Arrivo/i, Rv. 222554). Infatti, la procedura di convalida dell'arresto è caratterizzata da una speciale urgenza e, pertanto, qualora il difensore di fiducia dell'arrestato non risulti prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore di ufficio immediatamente reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a quello di fiducia (sez. 4, n. 29125 del 20/4/2018, Augustine, Rv. 273075).

3. In ogni caso e risolutivamente, deve rilevarsi che parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza resa dal giudice procedente per il merito a verbale dell'udienza del 5 dicembre 2022, in quella sede eccependo una nullità che afferisce, tuttavia, all'udienza di convalida dell'arresto e alla regolarità della comunicazione, da parte della P.G. che ha proceduto all'atto, al difensore da questi nominato in sede di verbale di arresto. Infatti, la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue (sez. 3, n. 36945 del 22/2/2019, Di Vece, Rv. 276886; sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366).

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 febbraio 2023. Il Consigliere estensore Il lfrsidente Gabriella Cappello SaIv4tJre Dovere