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Ordinanza — n. 12137/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's explicit waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Frattaruolo Libero inadmissible because his defense team, acting under a special power of attorney, explicitly renounced the right to appeal on December 15, 2022. The appellant argued for a violation of law and defects in reasoning, but the court found no merit given the prior waiver. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the parties, through a special power of attorney, have expressly renounced the right to appeal, thereby waiving the procedural remedy.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of appeal special power of attorney inadmissible appeal procedural waiver defense renunciation special procurator cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRATTARUOLO LIBERO nato a MONTE SANT'ANGELO il 18/08/1963 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO OSSERVA 1.Frattaruolo Libero ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 2.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 15-12-2022, i difensori dell'imputato, in forza di procura speciale, rilasciata da quest'ultimo, vi hanno rinunciato. 3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro cinquecento. Così deciso il 21/12/2