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Ordinanza — n. 12136/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12136/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12136/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO CARLO nato a ROMA il 10/05/1961 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO OSSERVA 1. Di Costanzo Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e ter, 189 comma 7 e 73 d. Ig. n. 159 del 2011, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12136/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Di Costanzo Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e ter, 189 comma 7 e 73 d. Ig. n. 159 del 2011, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute omissione di soccorso clausola di coscienza abbandono del procedimento per infrazione stradale motivi di cassazione risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Di Costanzo Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO CARLO nato a ROMA il 10/05/1961 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO OSSERVA 1. Di Costanzo Carlo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa, nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui agli artt. 590 bis e ter, 189 comma 7 e 73 d. Ig. n. 159 del 2011, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.

2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel nunnerus clausus delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Occorre comunque rilevare come l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell'insufficienza delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento o all'applicazione di una pena meno grave di quella concordata.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso