Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding administrative license suspension for unlicensed drivers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance judgment against Ramadan Burhan, arguing the judge failed to impose an administrative license suspension under Road Traffic Code Art. 222. The court held that suspending a license requires a direct link between the vehicle used in the crime and the driving authorization, which is impossible if no license was ever requested or granted. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to a lack of specific factual allegations supporting the requested sanction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 222 cod. strada; Art. 444 cod. proc. pen.: The administrative sanction of license suspension cannot be applied to individuals who never requested or obtained a driving license, as suspension presupposes the existence of a license to suspend, rendering the sanction legally impossible without specific factual allegations establishing a direct link between the vehicle and the authorization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLZANOnel procedimento a carico di: RAMADAN BURHAN nato a BOLZANO il 12/06/1996 avverso la sentenza del 11/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Sostituto Procuratore generale presso la sezione distaccata della Corte di appello di Trento con sede in Bolzano ricorre avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dal Gip del Tribunale di Bolzano nei confronti di Ramadan Burhan, cui era ascritto, tra gli altri reati, anche quello di cui all'art. 186, comma 7, d. Igs. n.285 del 30/04/1992.
2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge, per avere il Giudice omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada.
3. Il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza.
4. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01) hanno stabilito il principio a mente del quale non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita. Discende da questo principio che grava sul ricorrente pubblico ministero la preliminare verifica, con la relativa allegazione, che l'imputato sia in possesso di patente, perché non è, né teoricamente né praticamente, possibile sospendere una patente mai richiesta e non concessa.
La sospensione della patente nei confronti di chi non l'abbia conseguita non può essere disposta per ineseguibilità della sentenza per mancanza dell'oggetto, come si ricava dalla interpretazione letterale del termine 'sospensione', da elementari logica e buon senso, nonché dalla interpretazione sistematica. Perché la patente possa essere sospesa si richiede, dunque, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna allegazione al riguardo, conseguendone l'inamnnissibilità del ricorso per difetto di specificità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2022 a Il Consigliere estensore