Criminal appeal dismissed for acquittal due to statute of limitations barring prosecution for traffic offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the second-instance judgment without remanding the case because the underlying traffic offenses were extinguished by the statute of limitations. The appellant argued that procedural errors in service of process rendered the appeal judgment null, but the court prioritized the substantive bar of time. Consequently, the prosecution was deemed inadmissible as the five-year limitation period had expired since the alleged crimes occurred in 2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 152 c.p.: The statute of limitations extinguishes criminal liability, rendering the prosecution inadmissible and precluding any further examination of procedural defects or other grounds for appeal.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA SIMONE nato a FABRIANO il 19/06/1992 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN IDIRITTO 1.Battaglia Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, tardivamente effettuata a mani proprie il 12 gennaio del 2021 per l'udienza del 28 gennaio 2021. I successivi tentativi di notifica, per un errore della Cancelleria, non venivano effettuati al domicilio eletto in via Venaria 34, Torino, ma presso un'altra via, sempre di Torino, e poi direttamente ai difensori dell'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza tentare la notifica in v. Venaria 34. Per di più, anche a voler ritenere che il domicilio eletto dall'imputato fosse rimasto sempre quello indicato nel verbale di identificazione, ossia v.
Elio Braganelli 97, Fabriano, la notifica dell'udienza del 25/11/2021 sarebbe comunque tardiva, essendo stata effel:tuata solo in data 16/11/2021. La Corte d'appello ha dunque disposto che venisse effettuata una nuova notifica per l'udienza del 20/12/21 e tale notifica è stata effettuata pochi minuti dopo l'udienza, direttamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che si tentasse di effettuare la notifica presso il domicilio eletto. Sussiste pertanto nullità assoluta che vizia il procedimento e la sentenza d'appello. 2.1.Ingiustificatamente e senza alcuna valida motivazione è stata poi denegata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio per prescrizione.
4. Occorre osservare come sia maturato il termine prescrizionale, di anni 5, onde i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, commessi il 24-7-2016, sono estinti per prescrizione, anche considerando le sospensioni intervenute, per una durata complessiva di circa 8 mesi. D'altronde il ricorso è senz'altro ammissibile, poiché le doglianze sono specifiche e non manifestamente infondate„ come risulta dalla sintesi di cui al par. 2.
5. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21/10/1992, Marino; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275 - 01; Cass., 23/1/1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24/6/1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per presc