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Sentenza — n. 11514/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper motive and lack of standing for civil party omission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's arguments regarding sentencing errors and procedural omissions. The defense argued for a review of the 700 euro penalty and the failure to cite the civil party, while the Prosecutor General requested dismissal. The court ruled that the appeal was improper because it sought a review of the appellate judgment's reasoning, which is prohibited for peace court appeals, and the defendant lacked standing to challenge the civil party's absence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments are limited to specific statutory grounds, excluding reviews of reasoning, and the defendant cannot challenge procedural nullities reserved for the omitted civil party.

Parole chiave

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peace court appeal inadmissible appeal review of reasoning civil party omission standing to appeal risarcimento dei danni da incidente stradale infrazione alle norme della circolazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) le seguenti violazioni di legge.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014, Rv. 261071 - 01
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILANGERI SALVO nato a PALERMO il 19/07/1972 avverso la sentenza del 15/12/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG; 7-7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, pronunciando in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Messina emessa in data 11.1.2021, ha confermato la condanna di Salvo Filangeri in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Salvatore Cerreoni, così cagionate secondo la ricostruzione dei giudici di merito: l'imputato, alla guida della sua autovettura, colpiva violentemente - con lo specchietto retrovisore - il braccio destro della persona offesa, che si stava accingendo a salire sulla propria autovettura parcheggiata lato strada (fatto del 18.8.2017).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) le seguenti violazioni di legge. I) Omesso chiarimento delle ragioni che hanno indotto il giudice ad irrogare la pena pari a 700 euro ed erronea valutazione degli elementi conoscitivi a propria disposizione posti a fondamento della responsabilità del prevenuto. II) Omessa citazione nel giudizio di appello del responsabile civile, sebbene il predetto avesse preso parte al processo di primo grado.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Il primo motivo di ricorso denuncia essenzialmente vizi motivazionali, posto che è lo stesso ricorrente a richiedere con tale mezzo un "sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato...", sviluppando in tal modo una doglianza non consentita in questa sede, tenuto conto del divieto previsto dal comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., a mente del quale: "Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)", con esclusione quindi del vizio motivazionale.

Peraltro, la censura articola una incomprensibile correlazione fra l'errore materiale sussistente nel dispositivo della sentenza di primo grado e l'asserita carenza motivazionale della decisione in ordine alla commisurazione della pena. Sul punto, il Tribunale ha ampiamente chiarito che si era trattato di un mero refuso, e ciò risulta confermato dalla semplice lettura del provvedimento di primo grado, la cui motivazione attiene alla fattispecie in disamina; non v'è ragione, quindi, di ritenere che il Giudice abbia effettuato una semplicistica opera di collazione materiale, così come ventilato dalla difesa del ricorrente.

7. Il secondo motivo non considera l'insegnamento secondo cui l'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014, Rv. 261071 - 01).

8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il