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Sentenza — n. 10432/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order due to lack of specific arguments in the petition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Farris Mario inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had imposed a residence obligation in Cagliari based on the suspect's fraudulent drug transport methods, criminal history, and lack of cooperation during the investigation. The Court rejected the claim of insufficient motivation because the appellant's defense failed to address the specific factual grounds detailed in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 292 cod. proc. pen.: An appeal against a coercive measure is inadmissible if the petition lacks specific arguments addressing the factual and legal grounds of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity coercive measure residence obligation drug trafficking procedural defect court costs traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen.
presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 21 ottobre 2022, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Co- mune di Cagliari nei confronti di Farris Mario, in relazione al reato di cui all'art.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 21 ottobre 2022, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Co- mune di Cagliari nei confronti di Farris Mario, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto da Cagliari a Nuoro di gr.
art. 292 cod. proc. pen.
Si deduce che il Tribunale del riesame ha disposto la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nei confronti del Farris, senza precisare le ragioni della riforma dell'ordinanza del Tribunale, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen..
art. 581 lett. c), cod. proc. pen.
268822), rilevabile anche nella fase cautelare, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 21 ottobre 2022, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Co- mune di Cagliari nei confronti di Farris Mario, in relazione al reato di cui all'art.
art. 292 cod. proc. pen
Si deduce che il Tribunale del riesame ha disposto la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nei confronti del Farris, senza precisare le ragioni della riforma dell'ordinanza del Tribunale, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Il ricorso è inammissibile La difesa ha obliterato le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impu- gnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020
(Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv.
Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016
278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv.
Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016
Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv.
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014
266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010
259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv.
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Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARRIS MARIO nato a CAGLIARI il 28/06/1970 avverso l'ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Nuoro, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Nuoro del 21 ottobre 2022, ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Co- mune di Cagliari nei confronti di Farris Mario, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto da Cagliari a Nuoro di gr. 28,54 di eroina contenuta all'interno di un involucro ovoidale occultato nell'apparato endorettale - in Nuoro il 20 ottobre 2022 - con la recidiva reiterata e specifica).

Il Tribunale di Nuoro, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevo- lezza, desumibili dal verbale di arresto ed allegati, aveva fondato il rigetto della ri- chiesta di applicazione della misura cautelare in ragione delle modalità dell'azione e del comportamento collaborativo del prevenuto, sia in sede di perquisizione sia di udienza di convalida. La Procura aveva impugnato tale provvedimento, sottolineando come dalle risul- tanze processuali non emergesse il buon contegno processuale del Farris, avendo egli mentito agli operanti, affermando di essersi recato in Nuoro per cercare un lavoro non specificato, e negando di detenere qualcosa di illegale (al controllo sulla sua persona gli organi di P.G. erano giunti dopo aver controllato i precedenti penali).

Inoltre, l'organo inquirente evidenziava che il Farris aveva riportato in passato ben quattro condanne a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per detenzione illecita di stupefacenti, così dimostrando di perseverare nella commissione del mede- simo reato nonostante le pregresse carcerazioni. Il Tribunale del riesame ha accolto l'appello del P.M., rilevando che il Tribunale di Nuoro aveva escluso la sussistenza di ogni esigenza cautelare alla luce delle mo- dalità del fatto, del comportamento collaborativo assunto dal Farris durante la per- quisizione e del buon contegno processuale da lui mostrato nel corso dell'udienza di convalida, senza tuttavia fornire più elementi atti a spiegare la sua valutazione, no- nostante i gravi e numerosi precedenti penali specifici del Farris.

2. Il Farris, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordi- nanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che il Tribunale del riesame ha disposto la misura non custodiale dell'obbligo di dimora nei confronti del Farris, senza precisare le ragioni della riforma dell'ordinanza del Tribunale, in violazione dell'art. 292 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile La difesa ha obliterato le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impu- gnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), rilevabile anche nella fase cautelare, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782;

Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Il ricorrente deduce una presunta carenza motivazionale dell'ordinanza impu- gnata, non confrontandosi con l'ampio ed articolato apparato argomentativo illustrato dal Tribunale del riesame. Al contrario, la motivazione non è affatto mancante. Il Tribunale del riesame, infatti, ha illustrato in dettaglio, con motivazione ampia ed articolata, i seguenti elementi indicativi della sussistenza delle esigenze cautelari:

A) Le modalità fraudolente del trasporto in corpore, tali da integrare un mezzo elusivo tipico di corrieri esperti, in sé indicativo di spiccata pericolosità sociale e di condotta non isolata. B) La trasferta effettuata da Cagliari a Nuoro, con evidente finalità di rifornimento del locale mercato degli stupefacenti, circostanza idonea a ritenere il Farris stabil- mente inserito in contesti criminali dediti al traffico di tali sostanze. C) La mancanza di significativi elementi di collaborazione o condotte processuali indicative di resipiscenza o ravvedimento, non risultando che l'indagato avesse da subito ammesso il possesso della sostanza, essendosi limitato a prendere atto dei risultati dell'attività di indagine svolta nei suoi confronti, senza coadiuvare gli inqui- renti nella ricostruzione dell'episodio delittuoso, quanto a provenienza e destinazione della sostanza.

D) I precedenti penali, indicativi di una spiccata capacità criminale e di un elevato rischio di recidiva, reso ancora più attuale dall'assenza di lavoro, e l'inutilità sotto il profilo special preventivo delle precedenti esperienze giudiziarie e delle carcerazioni subite. E) L'adeguatezza dell'obbligo di dimora in Cagliari a salvaguardare le esigenze cautelari, trattandosi di misura che impedisce gli spostamenti del soggetto al di fuori del Comune di residenza e che consente di sottoporlo agli opportuni controlli, in un ambito territoriale dove è conosciuto alle forze dell'ordine.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..