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Ordinanza — n. 10427/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses civil party's appeal for material error correction due to late submission of defense memo.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10427/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil party's request to correct a material error regarding omitted conclusions and costs. The defense submitted its written arguments only six days before the oral hearing, violating the fifteen-day deadline required by law. Consequently, the Court ruled that the late submission exempted it from examining the arguments and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020: A late submission of defense memoranda, failing the statutory fifteen-day pre-hearing deadline, exempts the Court of Cassation from examining the arguments and warrants rejection of the appeal.

Parole chiave

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material error correction late submission deadline defense memoranda oral hearing requirement civil party appeal procedural time limits Cassazione dismissal deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
Al riguardo, va ricordato che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedi- mento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art.
Art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
relativamente al procedi- mento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l.
legge n. 176 del 2020
in legge n. 176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in pubblica udienza, onde la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
art. 611 cod. proc. pen
Al riguardo, va ricordato che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021
176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in pubblica udienza, onde la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile AMRI AYOUB nel procedimento a carico di: FURLAN GIANLUCA nato a TRIESTE il 21/12/1997 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto disporsi la correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni della difesa dell'Amri che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del 18 gennaio 2023 della difesa del Furlan che ha chiesto respingersi il ricorso della parte civile;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Con sentenza n. 40592 del 19 ottobre 2022 la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Furlan Gianluca avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 22 settembre 2021, con cui era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.. Con atto del 22 dicembre 2022, Ayoub Amri, parte civile nel procedimento de quo, evidenzia che nella sentenza in questione non è stato riportato nulla in ordine alle conclusioni da essa formulate - sebbene tempestivamente prodotte all'indirizzo di posta certificata della Sezione Quarta in data 13 ottobre 2022 - e non si è provve- duto alla rifusione delle spese di parte civile.

L'Ayoub, pertanto, chiede la correzione dell'errore materiale.

2. Con memoria del 18 gennaio 2023 la difesa del Furlan chiede il rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale. Si rileva che la memoria della parte civile era stata depositata dinanzi alla Corte di Cassazione in data 13 ottobre 2022, cioè tardivamente rispetto alla data di udienza del 19 ottobre 2022, fuori del termine di legge di quindici giorni antecedenti all'udienza previsto dalla legge.

3. L'istanza di correzione di errore materiale è infondata. Dall'esame degli atti del procedimento emerge che l'attività difensiva della parte si era esaurita nella redazione di una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza fissata con discussione orale richiesta dal ricorrente Furlan. Al riguardo, va ricordato che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedi- mento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in pubblica udienza, onde la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 02).

Si trattava, infatti, di una memoria depositata tardivamente in data 13 ottobre 2022 e, cioè, solo sei giorni prima dell'udienza con discussione orale del 19 ottobre 2022.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 f