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Sentenza — n. 10416/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP order declaring probation request inadmissible without invalidating the criminal appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan GIP's order declaring the probation request inadmissible due to missing documentation. The defense argued that invalidating the probation request should not automatically invalidate the entire criminal appeal, a point supported by consistent case law. The court ruled that the GIP erred by declaring the criminal appeal executable without first conducting the procedural steps required by the Code of Criminal Procedure following the probation denial.

Regesto Legislator

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Art. 464-bis c.p.p.; Art. 464-ter c.p.p.: The inadmissibility of a probation request in a criminal appeal does not render the entire appeal inadmissible; the court must proceed with the subsequent procedural steps mandated by the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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probation request inadmissibility criminal appeal validity GIP procedural error Code of Criminal Procedure annulment without remittal opposizione impedimento processuale eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 464-bis c.p.p.
Art. 464-ter c.p.p.
art. 464-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020
Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv.
Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019
280068 - 01; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv.
Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017
pen., di riti alternativi (Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARI ANDREA nato a DESIO il 14/09/1983 avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso il 29.4.2022, il GIP del Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di messa alla prova avanzata da Andrea Mari in sede di opposizione a decreto penale di condanna n. 311/21, per mancato deposito del programma da parte dell'UEPE. Il GIP, inoltre, ha contestualmente dichiarato esecutivo il decreto penale opposto.

2. Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Mari, denunciando (in sintesi) l'abnormità del provvedimento impugnato, posto che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova non determina ex se l'inammissibilità della opposizione a decreto penale di condanna.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato. È infatti pacifico e costante l'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'inammissibilità di tale istanza non comporta l'inammissibilità dell'intera opposizione a decreto penale (cfr. Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 - 01; Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, Rv. 275273 - 01). Difatti, a seguito della mancata ammissione alla probation, ed indipendentemente dalle ragioni di tale mancata ammissione, il Tribunale, lungi dal dichiarare esecutivo il decreto penale, è tenuto a compiere l'attività processuale - prevista dal codice di rito - conseguente all'atto di opposizione: emissione del decreto di giudizio immediato ovvero fissazione dell'udienza in camera di consiglio in caso di richiesta, subordinata a quella presentata ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc. pen., di riti alternativi (Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017 - dep. 2018, Cafiero, Rv. 272409 - 01).

Nella specie, dunque, l'imputato è stato privato della possibilità di difendersi nel contraddittorio processuale, sulla scorta di un provvedimento giudiziale strutturalmente abnorme in quanto emesso completamente al di fuori dei casi consentiti dal codice di rito.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 gennaio 2