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Sentenza — n. 10408/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction due to statute of limitations expiration for criminal offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled the lower court's conviction without remanding the case for retrial. The defendant, Rinaldi Guido, challenged his sentence for offenses committed in 2013, arguing various procedural and evidentiary flaws. The court determined that the statute of limitations had expired on April 27, 2022, rendering the prosecution time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When the statute of limitations expires before the final judgment, the conviction must be annulled without remand as the criminal liability is extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal liability annulment without remand extinguishment of offenses Italian criminal procedure responsabilità per incidente stradale guida nonostante revoca della patente ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 131 bis cod. pen
Violazione dell'art. 131 bis cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINALDI GUIDO nato a MAGLIANO SABINA il 05/10/1967 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati; letta la memoria difensiva del 17 febbraio 2023 dell'avv. SERGIO RACIOPPA, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa del Tribunale del 15 luglio 2020, con cui Rinaldi Guido era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di reclusione e alla sospen- sione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei in relazione ai reati di cui agli artt. 582, primo comma, cod. pen. e 189, commi sesto e settimo, C.d.S. (in Massa il 5 settembre 2013).

2. Il Rinaldi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sette motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata percezione dei fatti diretta da parte dei testimoni del P.M.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza dell'elemento sogget- tivo di tutti i reati contestati. 2.4. Nullità della sentenza per aver omesso di riferire e considerare le dichiara- zioni del teste Rossi Fabio. 2.5. Violazione di legge per errata valutazione di inattendibilità della teste Pelle- gatta Laura. 2.6. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.7. Violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione dei reati per inter- venuta prescrizione. 2.8. Con memoria del 17 febbraio 2023 la difesa del Rinaldi illustra ulteriormente i motivi di doglianza e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto le questioni prospettate dal ricorrente col primo motivo di ricorso non sono manifestamente infondate. La non manifesta infondatezza del ricorso induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di anni sette e mesi sei, pur tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione, è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e, cioè, in data 27 aprile 2022R Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per interve- nuta prescrizione. Così deciso in Roma il 28 febbr